Data: 2016-04-18 11:30:02

Partecipazione di operatori commerciali in sede fissa a sagre e/o feste

Buongiorno.
Stiamo modificando il "Regolamento per la disciplina di sagre e feste" previsto dall'art. 45, comma 5, della LRT. 28/2005.
Durante lo svolgimento di una sagra e/o festa, volevamo prevedere la presenza di esercizi commerciali o di somministrazione, aventi sede nel nostro territorio.
Tali esercizi, essendo abilitati solo ad esercitare in sede fissa, potrebbero partecipare?
Ringraziandovi per l'aiuto, invio i miei saluti.

Lorella Zanaboni

riferimento id:33634

Data: 2016-04-18 12:33:54

Re:Partecipazione di operatori commerciali in sede fissa a sagre e/o feste


Buongiorno.
Stiamo modificando il "Regolamento per la disciplina di sagre e feste" previsto dall'art. 45, comma 5, della LRT. 28/2005.
Durante lo svolgimento di una sagra e/o festa, volevamo prevedere la presenza di esercizi commerciali o di somministrazione, aventi sede nel nostro territorio.
Tali esercizi, essendo abilitati solo ad esercitare in sede fissa, potrebbero partecipare?
Ringraziandovi per l'aiuto, invio i miei saluti.

Lorella Zanaboni
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Attenzione. L'art. 45 comma 5 non prevede alcun regolamento ... si tratta di un CALENDARIO di manifestazioni ricorrenti svolte da TERZI (associazioni, imprese ecc....). Esso non ha natura abilitativa (anche chi non è in calendario può farle), ma può prevedere priorità o sclusive per l'occupazione del suolo pubblico.
Ciò detto a queste manifestazioni partecipano soggetti professionali o meno previa presentazione di scia e notifica sanitaria (se dovute) e in linea di principio anche esercenti in sede fissa vi possono partecipare.


*****************

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Art. 45
- Attività temporanea(29)
1. L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e non è soggetta al possesso dei requisiti di cui all’articolo 14.
3. L'attività di somministrazione di cui al comma 1, non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
4. L'attività di cui al comma 1, è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006 .
5. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

riferimento id:33634

Data: 2016-04-18 19:02:52

Re:Partecipazione di operatori commerciali in sede fissa a sagre e/o feste

Valuta anche la possibilità di indire una manifestazione straordinaria del commercio su area pubblica determinando i criteri a te più funzionali

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