Buongiorno.
Stiamo modificando il "Regolamento per la disciplina di sagre e feste" previsto dall'art. 45, comma 5, della LRT. 28/2005.
Durante lo svolgimento di una sagra e/o festa, volevamo prevedere la presenza di esercizi commerciali o di somministrazione, aventi sede nel nostro territorio.
Tali esercizi, essendo abilitati solo ad esercitare in sede fissa, potrebbero partecipare?
Ringraziandovi per l'aiuto, invio i miei saluti.
Lorella Zanaboni
Buongiorno.
Stiamo modificando il "Regolamento per la disciplina di sagre e feste" previsto dall'art. 45, comma 5, della LRT. 28/2005.
Durante lo svolgimento di una sagra e/o festa, volevamo prevedere la presenza di esercizi commerciali o di somministrazione, aventi sede nel nostro territorio.
Tali esercizi, essendo abilitati solo ad esercitare in sede fissa, potrebbero partecipare?
Ringraziandovi per l'aiuto, invio i miei saluti.
Lorella Zanaboni
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Attenzione. L'art. 45 comma 5 non prevede alcun regolamento ... si tratta di un CALENDARIO di manifestazioni ricorrenti svolte da TERZI (associazioni, imprese ecc....). Esso non ha natura abilitativa (anche chi non è in calendario può farle), ma può prevedere priorità o sclusive per l'occupazione del suolo pubblico.
Ciò detto a queste manifestazioni partecipano soggetti professionali o meno previa presentazione di scia e notifica sanitaria (se dovute) e in linea di principio anche esercenti in sede fissa vi possono partecipare.
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Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Art. 45
- Attività temporanea(29)
1. L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e non è soggetta al possesso dei requisiti di cui all’articolo 14.
3. L'attività di somministrazione di cui al comma 1, non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
4. L'attività di cui al comma 1, è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006 .
5. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Valuta anche la possibilità di indire una manifestazione straordinaria del commercio su area pubblica determinando i criteri a te più funzionali
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