CAMBIO D'USO senza titolo - fa perdere validità all'agibilità (sentenza 5/1/2016)
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[b]TAR LAZIO, Roma, Sez.II Ter – Sentenza 5.1.2016, n.98[/b]
N. 00098/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12761/2001 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12761 del 2001, proposto da:
Società Comet Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Pezzano, con domicilio eletto presso Giancarlo Pezzano in Roma, Via Ezio, 24;
contro
Comune di Palestrina, non costituito;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 112 del 2001 del comune di Palestrina recante l’ordine di cessazione dell’attività di laboratorio artigianale di ferramenta, ufficio ed esposizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente, Comet s.r.l., ha impugnato il provvedimento con cui il sindaco di Palestrina ha ordinato la cessazione, entro 45 giorni, dell’attività dalla stessa avviata nei locali di via Prenestina Antica n. 220, in quanto la ricorrente aveva adibito detti locali a laboratorio artigianale di serramenta, ufficio ed esposizione connessi alla predetta attività, senza essere in possesso del certificato di agibilità e senza aver conseguito l’attestazione di idoneità tecnico-sanitaria.
Espone la ricorrente che il presente ricorso è connesso ad altro ricorso (n. RG 9214/2001) avente ad oggetto l’ordine di sospensione e demolizione di lavori abusivi negli stessi locali di via Prenestina Antica n. 220, consistenti nel cambio di destinazione d’uso dei locali in questione da agricolo a laboratorio artigianale con opere edilizia (realizzazione di un ufficio).
In relazione a quel ricorso – evidenzia la ricorrente - i provvedimenti di sospensione e demolizione sono stati sospesi in via cautelare dal TAR con ordinanza n. 5946 del 26.9.2001.
In punto di fatto, in particolare, la ricorrente ha riferito:
- di aver stipulato in data 1.7.1999 un contratto di locazione avente ad oggetto un capannone di mq 535 circa, con terreno circostante di circa 2000 mq, sito in via Prenestina Antica 220;
- di non aver modificato né estensione né volumetria del capannone,
- che in data 13.3.2001 le venne notificato un verbale del comando di polizia municipale del Comune di Palestrina per intervenuto cambio di destinazione d’uso del citato capannone da magazzino agricolo a laboratorio artigianale di serramenti;
- che con ordinanza 10.4.2001 le era stata intimato l’ordine di sospensione e demolizione degli interventi edilizi eventualmente realizzati, ordinanza poi impugnata – come si è detto – nel ricorso n. RG 9214/2001 e in quella sede cautelarmente sospesa;
- che con ordinanza n. 112/2001, il sindaco ha ordinato la cessazione della attività di laboratorio artigianale di serramenti , ufficio ed esposizione, impugnata nel presente giudizio.
Avverso tale ultimo atto, la ricorrente deduce quindi i vizi di violazione di legge, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità del provvedimento e manifesta ingiustizia, articolate nelle seguenti doglianze:
1) nullità della notifica in quanto effettuata nei confronti di Paolo Roberti non nella qualità di legale rappresentante della società;
2) per quanto riguarda la contestazione circa la mancanza dell’agibilità, osserva la ricorrente che il capannone in questione, edificato da molti anni e rimasto immutato, è dotato di agibilità e idoneità tecnico sanitaria per la precedente destinazione d’uso che era agricola;
3) vi sarebbe inoltre la violazione dell’obbligo di contestazione immediata e precisa nonché violazione del termine di 90 giorni prescritto dalla l. n. 689 del 1981 per la contestazione delle ipotesi idonee a dar luogo alla irrogazione di sanzioni amministrative, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato oltre 90 giorni dall’accertamento dei fatti;
4) il provvedimento è inoltre contraddittorio rispetto ai provvedimenti di sospensione e demolizione di eventuali opere realizzate e ordine di ripristino della destinazione agricola del magazzino, con ciò espressamente riconoscendo che la questione riguardava il cambiamento di destinazione e non l’agibilità;
5) per quanto riguarda la contestazione dell’idoneità tecnica sanitaria, la ricorrente sostiene di non averla potute richiedere in passato in quanto la ASL le aveva comunicato di non poterla rilasciare a causa dell’intervenuto mutamento di destinazione. Chiedeva pertanto la riunione al ricorso n. RG 9214/2001, in quanto avente ad oggetto una questione pregiudiziale.
Con ordinanza cautelare n. 7418/2001, il provvedimento impugnato è stato sospeso.
Il ricorso in esame era stato dichiarato perento con decreto presidenziale n.2367/2014 ma, a seguito di presentazione della opposizione alla perenzione, il decreto è stato revocato e la causa rimessa sul ruolo.
Con nota del 4 marzo 2004, e poi con la memoria del 7.4.2014, recante opposizione alla perenzione, la società ricorrente ha fatto presente che era stata presentata una domanda di condono.
Con ordinanza n. 7766 del 2015 sono stati disposti incombenti istruttori al fine di acquisire dal comune di Palestrina ogni informazione utile e chiarimenti, eventualmente corredati da documenti, circa lo stato e l’esito eventuale di detta domanda di condono, nonché su ogni altro profilo di interesse, concernente la situazione attuale della attività della ricorrente.
Nessuna produzione è stata effettuata, né dalla amministrazione intimata né da parte ricorrente.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto esso deve essere respinto.
Occorre premettere, per una migliore comprensione della vicenda, che il presupposto da cui muove il provvedimento impugnato è la realizzazione di un cambio di destinazione da magazzino agricolo a laboratorio artigianale senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni dal punto di vista urbanistico edilizio e dunque anche del certificato di agibilità e di idoneità tecnico sanitaria per la nuova destinazione impressa all’immobile.
La contestazione dei provvedimenti repressivi adottati dal Comune sul piano urbanistico è stata affidata ad un ricorso (n RG 9214/2001) il quale tuttavia risulta perento e per il quale non risulta presentata opposizione alla perenzione.
Non è pertanto possibile procedere né alla sospensione del giudizio per pregiudizialità né alla riunione con detto ricorso, secondo le richieste di parte ricorrente.
In ogni caso, va rilevato che la circostanza che il cambio di destinazione sia stato effettuato senza titolo non è contestata da parte ricorrente, la quale ha anche informato il Collegio di aver presentato una richiesta di condono, pur non avendo poi dato alcuna ulteriore notizia circa l’esito di detta procedura.
Le uniche contestazioni della ricorrente attengono, invece, alla circostanza che il Comune di Palestrina era sprovvisto di un piano artigianale e che il capannone in questione era rimasto immutato nelle sue precedenti dimensioni.
Tanto premesso si può passare all’esame delle censure dedotte.
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità della notifica in quanto effettuata nei confronti di Paolo Roberti non nella qualità di legale rappresentante della società.
Il motivo è infondato.
Nel provvedimento impugnato, infatti, il sig. Paolo Roberti è chiaramente indicato “nella sua qualità di amministratore nella Comet s.r.l..”
Con il secondo motivo, la ricorrente, per quanto riguarda la contestazione circa la mancanza dell’agibilità, osserva che il capannone in questione, edificato da molti anni e rimasto immutato, è dotato di agibilità e idoneità tecnico sanitaria per la precedente destinazione d’uso che era agricola.
La censura non può essere accolta.
[color=red][b]Tanto il certificato di agibilità che quello di idoneità tecnica, infatti, devono essere posseduti in relazione alla effettiva destinazione d’uso in essere e non alla precedente destinazione d’uso, orami non più attuale.[/b][/color]
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’obbligo di contestazione immediata e precisa nonché violazione del termine di 90 giorni prescritto dalla l. n. 689 del 1981 per la contestazione delle ipotesi idonee a dar luogo alla irrogazione di sanzioni amministrative, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato oltre 90 giorni dall’accertamento dei fatti.
Va in primo luogo rilevato che non si applica nel caso di specie il procedimento di cui alla l. 689 del 1981 non vertendosi in tema di sanzioni amministrative pecuniarie.
Tanto vale a disattendere la censura circa la violazione del termine di 90 giorni.
Quanto alla necessità di contestazione immediata e precisa delle violazioni, volendo interpretare la doglianza come riferibile al più generale dovere di completa motivazione, osserva il Collegio che essa pure non è fondata.
Il provvedimento, infatti, chiaramente e dettagliatamente indica i presupposti di fatto in base ai quali la cessazione dell’attività in essere nei locali della società ricorrente è stata disposta, facendo riferimento alla circostanza che i suddetti locali erano stati adibiti a laboratorio artigianali senza il possesso del certificato di agibilità e di idoneità tecnico sanitaria.
Secondo la ricorrente, il provvedimento sarebbe anche contraddittorio rispetto ai precedenti provvedimenti di sospensione e demolizione di eventuali opere realizzate e ordine di ripristino della destinazione agricola del magazzino, con ciò espressamente riconoscendo che la questione riguardava il cambiamento di destinazione e non l’agibilità. La ricorrente, per quanto riguarda la contestazione dell’idoneità tecnica sanitaria, sostiene inoltre di non averla potuta richiedere in passato in quanto la ASL le aveva comunicato di non poterla rilasciare a causa dell’intervenuto mutamento di destinazione. La censura è anch’essa da respingere.
[b]Come si è già sopra accennato, infatti, la questione urbanistico edilizia è strettamente connessa a quella dell’agibilità e idoneità tecnico sanitaria posto che solo in presenza di un’accertata o conseguita regolarità urbanistica è possibile conseguire il certificato di agibilità e di idoneità tecnico sanitaria.[/b]
Ai sensi dell’art. 24 del Testo Unico dell’edilizia, il certificato di agibilità “attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.”
Esso presuppone l’attestazione della “conformità dell’opera rispetto al progetto approvato”.
A sua volta, il certificato di idoneità tecnico sanitaria nei locali presuppone il conseguimento del certificato di agibilità.
[color=red][b]Appare dunque chiaro che l’intervenuto cambio di destinazione d’uso non previamente autorizzato non consente di ritenere valide i precedenti certificati.[/b][/color]
Il conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Nulla spese non essendosi costituito il comune di Palestrina.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)