buon giorno,
una Associazione di Promozione Sociale (affiliata alla FITEL), che si avvale del regime agevolato di cui alla L. 398/91 dal punto di vista fiscale, ha avviato la propria attività istituzionale in locali artigianali e ha avviato anche la somministrazione riservata ai soli soci del circolo.
Ora vorrebbe ampliare questa attività cominciando a somministrare anche ai non soci.
A parte presentare la Scia di Somministrazione ai sensi LR 28/05 e la Notifica Reg. Ce 852/04 (eventualmente la VIAC se ricorre il caso), quali altri vincoli deve rispettare l'Associazione per continuare ad usufruire dei benefici riservati alle Associazione di Promozione Sociale (Esercizio dell'attività in qualunque destinazione d'uso e regime agevolato)?
Inoltre, svolgendo una attività commerciale - anche se non prevalente, ha qualche ulteriore obbligo?
Come deve essere quantificata la NON PREVALENZA dell'attività commerciale (introiti, numero di metri quadrati utilizzati, ecc)?
Grazie
Anna
Il problema è DELICATO nel senso che:
1) la deroga alla destinazione d'uso compatibile vale per le APS che somministrano ai propri soci
2) laddove l'APS somministri anche al pubblico generico, e quindi avvii una vera e propria attività di somministrazione trovano applicazione le "norme generali"
3) quindi occorre DESTINAZIONE COMMERCIALE (regola) a meno che il soggetto non svolga attività diversa e l'attività commerciale sia ACCESSORIA (meno del 50% della superficie)
4) in questo caso l'attività principale è di natura associativa, quindi NON COMPATIBILE con la destinazione artigianale.
QUINDI, a nostro avviso, occorre il cambio di destinazione d'uso per svolgere somministrazione al pubblico da parte dell'associazione.
Oltre a quest ovviamente:
- scia di somministrazione
- notifica sanitaria
Sulla prevalenza dell'attività commerciale (elemento NON VALUTABILE dal SUAP) vedi:
http://www.altalex.com/documents/news/2014/01/17/enti-non-commerciali-il-regime-fiscale
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT_sC40pfMAhVBjiwKHXugAncQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.extra.anci.it%2Fadmin%2Fevidenza%2Frad45104tmp.doc&usg=AFQjCNEPjr7fws7yhhvbVq1aHHhYZ_xQrQ&sig2=vFJEbM1s-yGYjmUxLqTKsQ
http://emiliaromagna.agenziaentrate.it/sites/emiliaromagna/files/private/documenti/2011/15_DICEMBRE_INQUADRAMENTO_ENC.pdf
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
[color=red][b]Art. 149 ((Perdita della qualifica di ente non commerciale [/b][/color]
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita' commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita' commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita'; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' istituzionali; c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative; d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita' commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche)).
salve,
non ho capito il punto 4) della risposta. Pongo meglio il dubbio:
a) Nel caso nell'immobile attualmente artigianale venga svolta attività prevalente rientrante nello statuto della APS e volessero avviare anche una attività secondaria di somministrazione (utilizzando meno del 50% dei mq del locale) dovrebbero comunque fare un CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO portandolo a Commerciale?
b) per considerare la non prevalenza vale il solo criterio dei mq utilizzati (meno del 50%) o deve esserci anche una non prevalenza degli incassi?
grazie di nuovo
Anna
salve,
non ho capito il punto 4) della risposta. Pongo meglio il dubbio:
a) Nel caso nell'immobile attualmente artigianale venga svolta attività prevalente rientrante nello statuto della APS e volessero avviare anche una attività secondaria di somministrazione (utilizzando meno del 50% dei mq del locale) dovrebbero comunque fare un CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO portandolo a Commerciale?
b) per considerare la non prevalenza vale il solo criterio dei mq utilizzati (meno del 50%) o deve esserci anche una non prevalenza degli incassi?
grazie di nuovo
Anna
[/quote]
Ciao,
provo a spiegare meglio.
L'APS può stare in un fondo artigianale SOLO perchè opera come associazione e quindi va in deroga ai limiti di destinazione.
Qualora, tuttavia, decida di svolgere somministrazione al pubblico CESSA il regime di deroga e quindi deve avere destinazione compatibile, quindi COMMERCIALE. In questo caso non conta il limite del 50% della superficie perchè la superficie è artigianale e quindi incompatibile.
Per operare deve passare al commerciale o integralmente o nella parte relativa alla somministrazione