Buongiorno,
sono venuta a conoscenza, per sbaglio, che alcuni enti terzi ricevono autonomamente pratiche da parte di imprenditori (es. volture di titoli abilitativi, rinnovi titoli abilitativi) senza passare per lo SUAP. :o
Il SUAP come deve procedere a quel punto ?
grazie!!
Non è possibile! Una volta accertata la competenza del Suap per lo specifico intervento di cui sei venuta a conoscenza valgono i principi dell'articolo 5 delle direttive che è chiaro: è il Suap l'unico interlocutore dell'imprenditore, non ci sono alternative. Gli altri enti esterni o uffici interni all'Amministrazione comunale ( es. ufficio tecnico, servizi sociali, ecc) non possono ricevere le pratiche ma DEVONO dichiararne l'rricevibilità informandone il Suap. Una volta ricevuta tale informativa dovrai, come Suap, comunicare all'interessato le corrette modalità di presentazione della pratica ( es. obbligo telematico, modulistica, ecc.), questo è più che sufficiente ( nel senso che non dovrai certo essere tu a fare l'istruttoria preventiva della pratica ma verificarne la regolarità formale una volta caricata sul portale).
Ci sono diverse conseguenze per chi non rispetta le regole ( mancato raggiungimento obiettivi di risultato, risarcimento danni per ritardo nella definizione del procedimento o aggravamento dello stesso, segnalazione all'Antitrust, ecc.), quindi se fossi nei panni degli uffici che operano in questo modo ci starei bene attento.
Ciao
Buongiorno,
sono venuta a conoscenza, per sbaglio, che alcuni enti terzi ricevono autonomamente pratiche da parte di imprenditori (es. volture di titoli abilitativi, rinnovi titoli abilitativi) senza passare per lo SUAP. :o
Il SUAP come deve procedere a quel punto ?
grazie!!
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[color=red][b]Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160
Art. 4 comma 2[/b][/color]
[b]Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.[/b]
La norma è chiarissima.
Ovviamente tu non sei un giudice nè puoi condannare gli Enti terzi che violano tale disposizione ma TI CONSIGLIO di inviare una NOTA UFFICIALE anche semplice del tipo "[i]La presente fa seguito ad alcune segnalazioni nelle quali ci viene rappresentato che il Vs. Ente riceve pratiche che rientrano nel campo di applicazione del DPR 160/2010 in violazione dell'art. 4 comma 2 del decreto. Nel rappresentare che questo SUAP è attivo ed operativo vi invitiamo pertanto a dichiarare irricevibili tali pratiche ed a trasmetterle tempestivamente, in modalità esclusivamente telematica, all'indirizzo pec xxxxx@xxxxxx.
Distinti saluti[/i]"