In un terreno agricolo si accerta la realizzazione di alcune strutture murarie collegate ad alcune roulottes, creando di fatto un immobile abitativo. Posto che la fattispecie configura un abuso edilizio e violazione della norma dpr 380/2001, si chiede come poter procedere all'effettuazione di un sequestro preventivo, dove si sia accertato che il proprietario del terreno è residente all'estero e non si conoscono gli estremi di residenza, se non lo Stato. Come procedere alla notifica?
In un terreno agricolo si accerta la realizzazione di alcune strutture murarie collegate ad alcune roulottes, creando di fatto un immobile abitativo. Posto che la fattispecie configura un abuso edilizio e violazione della norma dpr 380/2001, si chiede come poter procedere all'effettuazione di un sequestro preventivo, dove si sia accertato che il proprietario del terreno è residente all'estero e non si conoscono gli estremi di residenza, se non lo Stato. Come procedere alla notifica?
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Devi individuare l'indirizzo chiedendo al MINISTERO le modalità per verificare la residenza del soggetto.
Cerca qui i contatti: http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/notifiche_estero.html
Trovato l'indirizzo estero devi procedere con raccomandata o, se non va a buon fine, devi procedere all'invio della copia al Pubblico Ministero perchè lo trasmetta al Ministero degli affari esteri.
Segui però le istruzioni qui indicate:
http://www.esteri.it/mae/resource/mae/2014/12/notifica_di_atti_amministrativi_a_persone_resident.pdf
IN CASO DI INDIRIZZO SCONOSCIUTO
Non è possibile effettuare la notifica dell’atto all’estero.
Procederai a pubblicare all'albo pretorio
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[color=red][b]c.p.c. art. 142. Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica.[/b][/color]
Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato [c.p.c. 4, 18, 633] e non vi ha eletto domicilio [c.c. 43, 47] o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante [b]spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta[/b] (1).
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (2) (3).
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(1) Il presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2004, così sostituisce gli originari commi primo e secondo ai sensi di quanto disposto dagli artt. 174 e 186, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L'originario primo comma era stato sostituito dall'art. 8, L. 6 febbraio 1981, n. 42, con la quale è stata data ratifica alla convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965. L'elenco dei paesi membri della Convenzione sulle notifiche all'estero di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale (L'Aja, 15 novembre 1965), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1982, n. 267, ed è stato aggiornato alla data del 30 settembre 1984 con inserto nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1984, n. 291. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Il testo dei primi due commi, in vigore prima della modifica disposta dal citato decreto legislativo n. 196 del 2003, era il seguente: «Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato [c.p.c. 4, 18, 633] e non vi ha eletto domicilio [c.c. 43, 47] o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato.
Una terza copia è consegnata al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.».
(2) Comma aggiunto dall'art. 9, L. 6 febbraio 1981, n. 42, di ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata a L'Aja il 15 novembre 1965 e poi così modificato dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto. La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994, n. 69, (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 11, Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini della osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notitificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Il testo del comma, in vigore prima della modifica disposta dal citato decreto legislativo n. 196 del 2003 era il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.».
(3) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.
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[color=red][b]c.p.c. art. 140. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.[/b][/color]
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità [c.p.c. 138, 148] o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (1) (2).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004. Il testo del presente articolo, in vigore prima della modifica disposta dal suddetto decreto legislativo n. 196 del 2003, era il seguente: «140. Irreperibilità rifiuto di ricevere la copia. - Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità [c.p.c. 138, 148] o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.».
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 gennaio 2010, n. 3 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità dell'art. 140 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.; b) l'illegittimità dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 1975, n. 213 (Gazz. Uff. 23 luglio 1975, n. 195), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 6-22 dicembre 1980, n. 192 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1980, n. 357), aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui consentiva di ritenere perfezionata la notificazione alla data di spedizione della raccomandata ivi prescritta, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 18-30 aprile 1984, n. 121 (Gazz. Uff. 16 maggio 1984, n. 134), aveva dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, secondo comma, c.p.c., in riferimento all'art. 24 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 140, 313, secondo comma, e 660 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 25-28 novembre 1986, n. 250 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1986, n. 57 - Prima serie speciale), aveva dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 292 c.p.c., nella parte in cui non prevedeva la notificazione al contumace del verbale in cui si dava atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del c.p.c.; b) non fondata la questione di legittimità degli artt. 232, 292 e 140 c.p.c., nella parte in cui consentivano al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorché la copia dell'ordinanza ammissiva della prova, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non fosse corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.; con sentenza 15-29 ottobre 1987, n. 350 (Gazz. Uff. 11 novembre 1987, n. 47 - Prima serie speciale), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli 140, 313 e 633 c.p.c., in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost.