Data: 2016-04-15 07:46:47

Sanzioni - Occupazione suolo pubblico - come vi comportate?


Nel momento in cui accertiamo che un pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, occupa suolo pubblico abusivamente,

1) sanzioniamo ex art 20 commi 1 e 4 del cds ordinando anche il ripristino dei luoghi come sanzione accessoria.
2) c.n.r. per violazione art. 633 e 639 bis del c.p.
3) sanzione ex art 17 comma 1 del codice del commercio Puglia Legge Regionale n. 24 del 16 Aprile 2015 che recita "L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggei a previa SCIA al SUAP competente per territorio" (Sulla SCIA va integrata la superficie "esterna" poichè trattasi dunque di ampliamento)  sanzionato dall'articolo 61 comma 6 della stessa legge.


QUESITO:

se il giorno successivo dovesse succedere che l'esercente "X" ha ancora tavoli e sedie,  abusivamente, ancora una volta
1) art 20 c. 1 e 4 del cds
2) cnr art 633 e 639 bis
3) si deve sanzionare OGNI VOLTA e PIU' VOLTE anche ai sensi dell'art. 17 comma 1 del codice del commercio Puglia Legge Regionale n. 24 del 16 Aprile 2015,
oppure tale sanzione VA CONTESTATA SOLO UNA VOLTA?

possibili soluzioni
[ ] sanzionare una volta come spiegato ai punti 1 - 2 - 3. - se l'esercente non ottempera
alla sanzione accessoria della rimozione BISOGNA PROCEDERE ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 C.d.S. e dell’art. 3, comma 16, della L. n. 94/2009 quindi ordinare tanto il ripristino dello stato dei luoghi quanto la chiusura dell’esercizio commerciale per un periodo non inferiore a giorni 5 (cinque), che decorreranno dal giorno immediatamente seguente a quello di avvenuta notificazione del presente provvedimento.

[ ] sanzionare più volte ed ogni volta come spiegato ai punti 1 - 2 - 3



   

riferimento id:33604

Data: 2016-04-15 18:24:31

Re:Sanzioni - Occupazione suolo pubblico - come vi comportate?

A) sanzionare una volta come spiegato ai punti 1 - 2 - 3. - se l'esercente non ottempera
alla sanzione accessoria della rimozione BISOGNA PROCEDERE ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 C.d.S. e dell’art. 3, comma 16, della L. n. 94/2009 quindi ordinare tanto il ripristino dello stato dei luoghi quanto la chiusura dell’esercizio commerciale per un periodo non inferiore a giorni 5 (cinque), che decorreranno dal giorno immediatamente seguente a quello di avvenuta notificazione del presente provvedimento.

B) se non vi è ottemperanza spontanea procedere a nuova verbalizzazione (teoricamente OGNI GIORNO) per le sanzioni 1) e 2) .... ma consiglio di far decorrere almeno 3/5 giorni fra un verbale e l'altro.

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