Nei pubblici esercizi la somministrazione di bevande alcoliche deve cessare alle 2.00? e nei circoli privati?
riferimento id:3359A me risulta che, con l’approvazione della Legge 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” è stato spostato alle 3 di notte il divieto di somministrare bevande alcoliche nei locali di qualsiasi genere, compresi i circoli privati.
Il testo in vigore del D.L. 3-8-2007 n. 117 “Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione” prevede all'art. 6 comma 2 che "[u]I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[/u], di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, [u]devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 [/u]e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza".
Ti invito a leggere tutto il testo dell'articolo 6, ovviamente aggiornato alla L. 120/2010, che trovi sul sito [url=http://www.normattiva.it/advanced/reloadAvanzataAgg.action]http://www.normattiva.it/advanced/reloadAvanzataAgg.action[/url].
Devi fare la ricerca perché non è possibile salvare il precorso completo, ma bastano il numero, l'anno e il tipo (decreto legge). Clicca sull'art. 6 agg. 2.
Buona lettura
Nei pubblici esercizi la somministrazione di bevande alcoliche deve cessare alle 2.00? e nei circoli privati?
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Ulteriori approfondimenti:
http://www.confesercenti.pisa.it/index.php?option=com_content&task=view&id=555&Itemid=0
http://www.archenet.it/wiki/images/6/69/QuadroNormativo.pdf
http://www.diritto.it/docs/29508-la-disciplina-dell-attivita-di-somministrazione-di-alimenti-e-bevande-in-circoli-privati-gestiti-da-associazioni-senza-scopo-di-lucro-dopo-l-articolo-64-del-decreto-legislativo-n-59-del-2010?page=1
[color=red][size=14pt][b]Orari esercizi somministrazione LIBERALIZZATI con alcuni vincoli Ris. 294246 [/b][/size][/color]
[b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b]
[i]- permane l’obbligo per gli esercenti di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello, ben visibile
- le disposizioni sulle liberalizzazioni degli orari non si applicano agli esercizi di cui all’articolo 3, comma 6, della citata legge n. 287 del 1991
- permane l’obbligo, per gli esercenti, di rendere noti i turni al pubblico mediante l’esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile. Il sindaco, infatti, al fine di assicurare all’utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.[/i]
http://buff.ly/2hlHC67