:DCiao,
una farmacia ci comunica che "intende espletare l'attività di radiofrequenza per uso estetico" utilizzando un macchinario di radiofrequenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera D del D.Lgs n. 153 del 2009.
Ho provveduto a richiedere chiarimenti sul macchinario e sulle finalità per verificare se rientrasse nella disciplina dell'attività di estetista o nella branchia della medicina estetica.
Dalla integrazione si potrebbe capire che possa effettivamente rientrare in entrambi i casi.
Certamente dalla comunicazione rilasciata potrei comunque contestare l'attività abusiva di estetista, mentre nella branchia della medina estetica potrebbe essere utilizzato tale strumento.
Inoltre l'attività dichiarata non mi sembra che rientri nei servizi che le farmacie possono erogare alla clientela, così come prevede il suddetto decreto .
dove posso trovare un elenco dei macchinari che possono usare le estetiste, al di là di quelle dell'elenco, considerando che ne escono sempre di nuovi?
Ho inviato la pratica anche alla ASL per la richiesta di un parere in merito.
Come posso risolvere questo problema? AIUTOOO -
grazie mille
L’art. 1 del d.lgs. n. 153/2009 ha, per adesso, (spero di non sbagliarmi) 5 decreti attuativi.
3 sono datati 16/12/2010, uno è datato 08/07/2011 (prenotazione delle prestazioni) e uno 11/12/2012 (adesione farmacie pubbliche).
Quelli del 16/12/2010 indicano le prestazioni eseguibili + i servizi degli infermieri/fisioterapisti. Qua trovi una sintesi:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3609&area=farmaci&menu=dfarm
In sintesi, NON si rileva che l’apparecchio indicato possa essere inserito nel campo applicativo del d.lgs. 153/2009.
Per contro tale apparecchio è indicato nel DM 206/2015 [i]Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività' di estetista[/i]. (GU n.300 del 28-12-2015).
[i](Scheda 13) Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale: (a) Apparecchio per il trattamento di calore totale o parziale, (b) Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenza resistiva e/o capacitiva[/i]
Concludo dicendo che se la farmacia usa tale apparecchio fa attività estetica. L’esercizio congiunto non è escluso (vedi sentenza TAR Roma n. 5036/2013) ma occorre il rispetto della normativa su tale attività: SCIA + requisiti professionali