Buongiorno, volevo chiedere se è ancora in vigore la disposizione della Legge Regionale n. 6/2010 contenuta all'art. 76, comma 1, lettera b) per cui è ammessa sospensione dell'attività per un massimo di 12 mesi ovvero se, sulla scorta di altre disposizioni, che al momento mi sfuggono, è ammessa proroga della sospensione.
Grazie, Michela
CONFERMO.
Oltre i 12 mesi il titolo decade.
La proroga è ammessa per le lettere a), d) ed e)
Grazie!
...la "decadenza" è un atto formale?
Nel caso specifico, a seguito presentazione scia per subingresso, dopo pochi giorni veniva presentata comunicazione di sospensione dell'attività (scadenza sospensione 30.04.2016). In questo caso non può essere inquadrata come "mancata attivazione entro i due anni dalla data del suo rilascio o presentazione" ai sensi della lettera a) e quindi permettere una proroga di ancora un anno?
Michela
La decadenza opera ex lege: ha carattere AUTOMATICO ed è ATTO DOVUTO (retroattivo). Vedi questa sentenza del Consiglio di Stato: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25170.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25170.0[/url].
Concetto ribadito tra gli altri anche dal T.A.R. Toscana - Firenze (Sez. II, Sent., 05-01-2011, n. 5): [i]Il provvedimento di decadenza ha natura dichiarativa e non costitutiva derivando la decadenza - come effetto automatico - dalla legge[/i].
Ciò premesso fai avvio procedimento (io lo consiglio sempre) per decadenza SCIA ai sensi dell’art. 76, comma 1 lettera b), della L.R. 06/2010.
La lettera a) è relativa all'avvio, non al subentro.
Salvo casi particolari (necessità di mantenere requisiti specifici dei locali che in caso di avvio verrebbero meno), essendo le attività liberalizzate, il problema è solo FORMALE.