Buongiorno, è possibile/legittimo, in sede di aggiornamento di mercato o fiere nella pianificazione e regolamentazione comunale dei posteggi in più, stabilire una particolare limitazione merceologica?
Grazie
Per coloro che sono interessati all'argomento, segnaliamo il seminario "[color=red][b]COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE[/b][/color]", svolto recentemente dalla Omniavis, riguardante:
- Tutto sull'attuazione dell'intesa della conferenza unificata.
- Analisi dettagliata del contenuto dei nuovi regolamenti comunali
- Le varie attività di servizi di competenza SUAP
[b]La videoregistrazione del seminario, al costo di € 19,00+IVA[/b], è acquistabile qui: http://www.omniavis.com/images/DOCS/Brochure_Video_20150423_2015_10_OV_MasterSUAP.pdf
Per informazioni 055/6236286 o info@omniavis.it
Art. 98, comma 3 della LR 28/2005:
[i]I comuni possono definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane e possono altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti[/i]
Sul punto si veda anche l’art. 28, comma 15 del d.lgs. n. 114/1998 che va nella stessa direzione. Da notare che questa disposizione è stata fatta salva dalla generale revisione apportata al d.lgs. n. 114/98 da parte del d.lgs. n. 59/2010
Nel Piano dovrai motivare sufficientemente il perché di certe scelte ma la possibilità è indubbiamente legittima