Data: 2016-04-11 13:59:45

Notifiche: la disponibilità di un documento nella casella PEC non equivale all’a

Notifiche: la disponibilità di un documento nella casella PEC non equivale all’avvenuta consegna

http://www.lavorofisco.it/notifiche-la-disponibilita-di-un-documento-nella-casella-pec-non-equivale-a-avvenuta-consegna.html

riferimento id:33516

Data: 2016-04-20 15:40:11

Re:Notifiche: la disponibilità di un documento nella casella PEC non equivale all’a

Leggendo la sentenza, ho sentito un brivido lunga la schiena.

Se fosse tutto corretta l'interpretazione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, allora tutte le norme sui documenti elettronici e tutti gli investimenti fatti sono inutili ? il CAD è tutto da rifare ?

Forse no. Intanto qualche rifllessione:

1) l'invio della copia informatica di un documento cartaceo, potrebbe essere corretta con le opportune modalità, ai sensi dell'art. 22 del CAD e come spiegato in [url=http://www.diritto.it/docs/34772-la-copia-del-documento-informatico]http://www.diritto.it/docs/34772-la-copia-del-documento-informatico[/url]:

2) che "[i]Il sistema PEC non garantisce che il documento sia stato consegnato al destinatario[/i]", non ha riscontro con l'art. 48 comma 2 del CAD, che recita: "2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta." Non leggere la PEC equivale ad accettare una raccomandata dal postino ed a non aprire la busta. Non mi pare che qualcuno osi dire che in questo caso la notifica non sia avvenuta.

3) che "[i]che sulla cartella di pagamento non era riportato l’indirizzo della sede legale della società, la spedizione via PEC non poteva essere eseguita proprio per la non corrispondenza dell’indirizzo di destinazione del destinatario con quello apposto sulla cartella di pagamento[/i]" non è condivisibile.
Le imprese, per il DL 185-2008, convertito dalla legge 2/2008 l'indirizzo PEC è equivalente all'indirizzo della sede legale.

Insomma, l'eccezione 1) ci può stare: la PA deve inviare o un documento informatico o una copia informatica di documento analogico fatta a norma, ma non un ibrido; invece le eccezioni 2) o la 3) sembrano contrarie alla legge.
Direi che sono rimandate a settembre sia Equitalia Sud che la C.T.

riferimento id:33516

Data: 2016-04-20 15:54:34

Re:Notifiche:la disponibilità di un documento nella casella PEC non equivale..

Concordo pienamente.  ;)

riferimento id:33516

Data: 2016-04-21 06:22:02

Re:Notifiche: la disponibilità di un documento nella casella PEC non equivale all’a


Leggendo la sentenza, ho sentito un brivido lunga la schiena.

Se fosse tutto corretta l'interpretazione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, allora tutte le norme sui documenti elettronici e tutti gli investimenti fatti sono inutili ? il CAD è tutto da rifare ?

Forse no. Intanto qualche rifllessione:

1) l'invio della copia informatica di un documento cartaceo, potrebbe essere corretta con le opportune modalità, ai sensi dell'art. 22 del CAD e come spiegato in [url=http://www.diritto.it/docs/34772-la-copia-del-documento-informatico]http://www.diritto.it/docs/34772-la-copia-del-documento-informatico[/url]:

2) che "[i]Il sistema PEC non garantisce che il documento sia stato consegnato al destinatario[/i]", non ha riscontro con l'art. 48 comma 2 del CAD, che recita: "2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta." Non leggere la PEC equivale ad accettare una raccomandata dal postino ed a non aprire la busta. Non mi pare che qualcuno osi dire che in questo caso la notifica non sia avvenuta.

LA RACCOMANDATA SI ACCETTA NELLE PROPRIE MANI DAL POSTINO O ALL'UFFICIO POSTALE A SEGUITO DI AVVISO. INVECE LA PEC ARRIVA DIRETTAMENTE NELLA CASELLA, LA QUALE PER VARI ACCIDENTI TECNICI PUO' NON ESSERE ACCESSIBILE ALL'UTENTE. IN QUESTO CASO AL MASSIMO POTRA' DIMOSTRARE CHE IN BUONA FEDE NON L'HA POTUTA LEGGERE, MA E' BEN DIVERSO SOSTENERE CHE LA NOTIFICA NON C'E' STATA. E' POCO PIU' CHE LO SMARRIMENTO DI UNA RACCOMANDATA POCO DOPO IL RITIRO.

3) che "[i]che sulla cartella di pagamento non era riportato l’indirizzo della sede legale della società, la spedizione via PEC non poteva essere eseguita proprio per la non corrispondenza dell’indirizzo di destinazione del destinatario con quello apposto sulla cartella di pagamento[/i]" non è condivisibile.
Le imprese, per il DL 185-2008, convertito dalla legge 2/2008 l'indirizzo PEC è equivalente all'indirizzo della sede legale.

Insomma, l'eccezione 1) ci può stare: la PA deve inviare o un documento informatico o una copia informatica di documento analogico fatta a norma, ma non un ibrido; invece le eccezioni 2) o la 3) sembrano contrarie alla legge.
Direi che sono rimandate a settembre sia Equitalia Sud che la C.T.
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