Quali possono essere le condizioni autorizzative per l'attività di noleggio con conducente a mezzo di un sidecar(categoria L4), in considerazione delle novità introdotte dalla Legge 14/9/2011 n. 148 (pubb. in G.U. N. 216 del 16 Settembre 2011), che ha convertito il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
In particolare al Titolo II (Liberalizzazioni, Privatizzazioni ed altre Misure per Favorire lo Sviluppo) art. 3 comma 11 bis esclude dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1.
Con tutte le cautele del caso, dato che siamo in presenza di tacite abrogazioni, si può comunque osservare che...
Ai sensi dell’art. 1 della legge 21/92, costituiscono autoservizi pubblici non di linea il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
Ai sensi della normativa da te citata (entrata in vigore il 13 agosto), “Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
L’art. 3, comma 11-bis dispone che “in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.
Alla luce di tutto questo è da ritenere che il NCC svolto con motocarrozzette, natanti (avevo letto di Venezia che era in allarme per questo) e veicoli a trazione animale sono liberalizzate in quanto tacitamente abrogate le restrizioni all’accesso e all’esercizio dell’attività.
C’è da dire che la materia è regolata da normativa statale e quindi non c’è il problema del conflitto con la normativa regionale che di solito emerge nelle liberalizzazioni delle attività produttive.
Restano fatte salve tutte le altre disposizioni sul possesso di requisiti di idoneità e modalità di svolgimento dell’attività. A parere mio, quindi, per avviare l’attività basta una SCIA dove il privato dichiarerà il possesso di tutto ciò che occorre per l’esercizio dell’attività.