Data: 2016-04-10 12:05:08

DECRETI 25 febbraio 2016, n. 47 e 48 - AVVOCATI (regolamento e esame)

DECRETI 25 febbraio 2016, n. 47 e 48 - AVVOCATI (regolamento e esame)

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 febbraio 2016, n. 47
Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. (16G00056)
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/04/07/16G00056/sg

DECRETO 25 febbraio 2016, n. 48
Regolamento recante disciplina delle modalita' e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. (16G00057)
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/04/07/16G00057/sg


riferimento id:33481

Data: 2016-04-10 12:05:46

Re:DECRETI 25 febbraio 2016, n. 47 e 48 - AVVOCATI (regolamento e esame)


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 febbraio 2016, n. 48
Regolamento recante disciplina delle modalita' e delle procedure  per
lo svolgimento dell'esame di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio
della professione forense e per la valutazione delle prove scritte  e
orali. (16G00057)
(GU n.81 del 7-4-2016)
  Vigente al: 22-4-2016 



                    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto l'articolo 1, comma 3, l'articolo 46, comma  6  e  l'articolo
47, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso  il  22
maggio 2015;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi,  in  via  interlocutoria,
nell'adunanza del 18 giugno 2015;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 2 dicembre 2015;

                              Adotta
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                Oggetto del regolamento. Definizioni

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e  le  procedure
per  lo  svolgimento  dell'esame  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione forense e per  la  valutazione  delle
prove scritte e orali.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  a) «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  b) «commissione centrale»: la commissione di cui  all'articolo  47,
comma 1, della legge;
  c)  «commissione  distrettuale»:  la  sottocommissione  di  cui
all'articolo 47, comma 2, della legge;
  d) «sottocommissione  distrettuale»:  la  sottocommissione  di  cui
all'articolo 47, comma 3, della legge.
                              Art. 2


              Modalita' di presentazione delle domande

  1. Con decreto del Ministro della  giustizia  vengono  indetti  gli
esami di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione
forense e sono fissati il termine e  le  modalita'  di  presentazione
della domanda. Il decreto deve prevedere che la domanda  puo'  essere
presentata  anche  con  modalita'  telematiche,  nel  rispetto  delle
disposizioni del Codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  Nel  medesimo  decreto  e'
rimessa a ciascuna commissione distrettuale l'indicazione dei  luoghi
e delle date per la consegna dei testi di legge. Almeno dieci  giorni
prima dell'inizio delle prove  scritte  la  commissione  distrettuale
provvede a norma del periodo precedente e ne da' pubblicita'  in  una
sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia.
  2. Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto
la prescritta pratica entro il giorno 10 del  mese  di  novembre.  E'
consentita la produzione del certificato di compiuta pratica dopo  la
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma
non oltre i venti giorni precedenti a  quello  fissato  per  l'inizio
delle prove scritte.
  3.  Sull'ammissibilita'  delle  domande  decide  senza  ritardo  la
commissione distrettuale formando  l'elenco  degli  ammessi,  che  e'
depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli
uffici  della  segreteria  della  commissione.  Dell'elenco  e'  data
comunicazione  agli  ammessi  mediante  la  sua  pubblicazione  nella
sezione  dedicata  del  sito  del  Ministero  della  giustizia.  Ove
possibile, dell'avvenuta pubblicazione  e'  data  notizia  a  ciascun
candidato ammesso a mezzo  di  posta  elettronica  ordinaria.  Quando
nella domanda non e' indicato  un  indirizzo  di  posta  elettronica,
dell'avvenuta  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  posta
raccomandata.
                              Art. 3


                  Formulazione e consegna dei temi

  1. I temi di cui all'articolo 46, comma 2, lettere a) e  b),  della
legge sono formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare
un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando  gli
eventuali  profili  di  interdisciplinarieta',  approfondendo  i
fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati ed accennando in
ordine  agli  orientamenti  giurisprudenziali  che  concorrono  a
delinearne la struttura essenziale.
  2. Il tema di cui all'articolo  46,  comma  2,  lettera  c),  della
legge, e' formulato in modo da permettere al candidato di  dimostrare
la conoscenza del diritto processuale, la sua  applicazione  pratica,
le tecniche di redazione dell'atto, nonche' la specifica capacita' di
versare  nell'atto  conoscenze  generali  di  diritto  sostanziale,
unitamente  alla  dimostrazione  di  una    adeguata    capacita'
argomentativa.
  3. In un arco temporale compreso tra  i  centoventi  e  i  sessanta
minuti precedenti  l'ora  fissata  per  l'inizio  di  ciascuna  prova
scritta, il Ministero della giustizia trasmette al  presidente  della
commissione distrettuale, a mezzo di posta elettronica certificata, i
temi formulati per ciascuna  prova,  protetti  da  un  meccanismo  di
crittografia a chiavi asimmetriche. A tal fine  il  Ministero  attiva
una  casella  PEC  per  il  presidente  di  ciascuna  commissione
distrettuale. Il file contenente la chiave privata  di  decrittazione
e' inserito dal Ministero  in  un'area  riservata  del  proprio  sito
internet, nel lasso temporale compreso tra  i  sessanta  e  i  trenta
minuti precedenti  l'ora  fissata  per  l'inizio  di  ciascuna  prova
scritta. Nei giorni immediatamente precedenti  l'inizio  della  prima
prova scritta, il Ministero consegna al presidente della  commissione
distrettuale  le  credenziali  personali  per  l'accesso  all'area
riservata di cui al periodo precedente. Il file contenente la  chiave
privata di decrittazione deve essere scaricato dal  presidente  della
commissione distrettuale prima che sia attivato il monitoraggio dello
spettro radioelettrico  di  cui  all'articolo  4,  comma  1.  All'ora
fissata per  l'inizio  di  ciascuna  prova  scritta,  la  commissione
procede  alla  decrittazione  del  tema  inviato  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata e redige un verbale in cui da'  atto  che  la
decrittazione e' avvenuta dopo l'attivazione del  monitoraggio  dello
spettro radioelettrico. Quando le prove scritte non si svolgono in un
unico locale, una distinta casella di posta elettronica certificata e
le credenziali personali per l'accesso all'area  riservata  del  sito
internet  del  Ministero  sono  fornite  anche  al  presidente  della
sottocommissione  distrettuale  ovvero  ad  un  componente  della
commissione distrettuale cui e' affidata la polizia degli  esami  che
si svolgono in ciascun locale. A tal fine, almeno dieci giorni  prima
dell'inizio  della  prima  prova  scritta,  il  presidente  della
commissione distrettuale comunica al Ministero i nominativi di coloro
ai quali devono essere fornite le credenziali  a  norma  del  periodo
precedente.
                              Art. 4


                  Svolgimento delle prove scritte

  1. Il presidente della Corte di appello adotta  ogni  provvedimento
necessario per l'organizzazione delle prove scritte e, in ogni  caso,
dispone che i  locali  degli  esami  siano  sottoposti,  a  cura  del
Ministero dello sviluppo economico  -  direzione  generale  attivita'
territoriali,  al  monitoraggio  dello  spettro  radioelettrico  con
schermatura  delle  frequenze  della  telefonia  cellulare  e  dei
collegamenti wi-fi.
  2. I candidati possono portare per la prova esclusivamente testi di
legge stampati e  pubblicati  a  cura  di  un  editore,  ivi  incluso
l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato.  Il  timbro  di
riconoscimento della commissione distrettuale,  la  data  in  cui  e'
effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi  componenti  sono
apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi.
  3. I candidati  non  possono  introdurre  nel  locale  degli  esami
strumenti informatici idonei  alla  memorizzazione  di  informazioni,
carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri  o  pubblicazioni  non
autorizzati, qualsiasi tipo di riproduzione di testi di legge diverso
da quelli previsti al comma 2, ovvero borse o altri contenitori.  Gli
oggetti che non possono essere introdotti nel locale degli esami sono
custoditi a cura del personale preposto alla vigilanza.
  4. Il personale  preposto  alla  vigilanza  invita  i  candidati  a
consentire le operazioni di controllo,  quando  sussiste  un  fondato
motivo di ritenere che possono essere rinvenuti oggetti  che  non  e'
consentito introdurre nel  locale  degli  esami.  In  ogni  caso,  il
personale preposto alla vigilanza rivolge l'invito di cui al  periodo
precedente ad  un  significativo  numero  di  candidati,  individuati
secondo  criteri  casuali  individuati  dalla  commissione  centrale,
almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte. Quando  il
candidato non consente le operazioni di controllo,  il  presidente  o
uno  dei  componenti  della  commissione  o  della  sottocommissione
distrettuale dispone che non gli sia permesso l'ingresso  nel  locale
degli  esami  e  dichiara  che  il  candidato  ha  perso  il  diritto
all'esame. Il responsabile  del  personale  preposto  alla  vigilanza
redige un verbale per indicare il numero dei  soggetti  sottoposti  a
controllo, le  generalita'  dei  candidati  che  hanno  rifiutato  di
sottoporsi a controllo, nonche' il presidente o il  componente  della
commissione o della sottocommissione distrettuale che ha disposto che
il candidato ha perso il diritto all'esame.
  5. Ciascun candidato e' collocato in un tavolo separato individuato
in modo casuale. Ai fini dell'articolo 46, comma 7  della  legge,  la
commissione distrettuale stabilisce le modalita'  per  l'assegnazione
casuale del tavolo a ciascun candidato entro il giorno precedente  la
data fissata per la consegna dei testi di legge.
  6. Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sei  ore
dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli  esami  i
candidati che si presentano quando la dettatura e' iniziata.
  7. I candidati devono utilizzare esclusivamente  carta  munita  del
timbro di riconoscimento della commissione distrettuale,  della  data
della prova scritta e del visto di uno dei suoi componenti.
  8. Essi non possono conferire tra loro, ne' comunicare in qualsiasi
modo con estranei.
  9. E' escluso dall'esame colui che contravviene  alle  disposizioni
dirette ad assicurare la regolarita' dell'esame.
  10. L'esclusione e' disposta dal  presidente  della  commissione  o
della sottocommissione distrettuale, sentiti  almeno  due  componenti
della commissione.
  11. I candidati ritirati o espulsi non possono  lasciare  i  locali
degli esami prima che siano trascorse tre  ore  dalla  dettatura  del
tema.
  12. Durante il tempo in cui si svolge  la  prova  debbono  trovarsi
presenti  nel  locale  degli  esami  almeno  due  componenti  della
commissione  o  della  sottocommissione  distrettuale.  Ad  essi  e'
affidata la polizia degli  esami  e  sono  coadiuvati  dal  personale
preposto.
  13. I componenti della  commissione  ed  i  segretari  non  possono
entrare nei locali dopo la dettatura del tema e, se, nel corso  delle
prime tre ore dalla dettatura, si allontanano dagli  stessi,  non  vi
possono rientrare.
  14. Al candidato sono consegnate in  ciascuno  dei  tre  giorni  di
esame due buste di uguale colore, una grande munita di  un  tagliando
con  numero  progressivo,  corrispondente  al  numero  d'ordine  del
candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una  piccola
contenente un cartoncino bianco.
  15. Le buste residue, oltre quelle consegnate  ai  candidati,  sono
chiuse in piego suggellato con  il  timbro  di  riconoscimento  della
commissione. Sul piego appongono la firma il presidente o chi  ne  fa
le veci, un componente della  commissione  o  della  sottocommissione
distrettuale ed il segretario.
  16. Il piego di cui al comma 15 non puo' essere aperto se  non  per
trarne le buste da  consegnare  eventualmente  ai  candidati  che  le
richiedono in sostituzione di buste  deteriorate  che  devono  essere
restituite.  In  tal  caso  le  buste  residue,  comprese  quelle
deteriorate, sono chiuse in altro piego suggellato e firmato a  norma
del predetto comma.
  17.  Dopo  aver  svolto  il  tema,  il  candidato,  senza  apporvi
sottoscrizione ne' altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella
busta grande, in cui mette anche la busta piccola foderata o comunque
non trasparente, chiusa,  contenente  il  cartoncino  bianco  ove  ha
indicato il proprio nome, cognome, data di  nascita  e  residenza,  e
consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci.  Quest'ultimo,
dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando  della  busta
grande corrisponda al numero d'ordine del candidato,  appone  la  sua
firma trasversalmente  sulla  busta  stessa  in  modo  che  vi  resti
compreso  il  relativo  lembo  di  chiusura,  nonche',  sui  margini
incollati, l'impronta in ceralacca  del  sigillo  della  commissione.
L'apposizione da parte del candidato,  sui  fogli  consegnati,  della
sottoscrizione o di altro  contrassegno  oggettivamente  atto  a  far
riconoscere l'elaborato rende nulla la prova.
  18. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine  di
ciascuna prova, al segretario della commissione distrettuale,  previa
raccolta di esse in uno o piu' pacchi firmati all'esterno da uno  dei
componenti della commissione o della sottocommissione distrettuale, e
suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.
  19. Il presidente comunica ai componenti della commissione e  delle
sottocommissioni distrettuali l'ora in cui, nel giorno immediatamente
successivo  all'ultima  prova,  si  procede  all'operazione  di
raggruppamento di cui al presente comma e li  invita  ad  assistervi.
Alla  presenza  di  almeno  quattro  componenti  di  cui  al  periodo
precedente e di almeno cinque candidati designati  dal  presidente  e
tempestivamente avvertiti, constata l'integrita' dei sigilli e  delle
firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori,  raggruppa  le
tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso  numero  e,  dopo
aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta  piu'  grande,
nella quale viene apposto un numero progressivo  soltanto  quando  e'
ultimata l'operazione di raggruppamento per  tutte  le  buste  con  i
lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima  di  apporvi
il predetto numero progressivo. Tutte le buste  debitamente  numerate
sono poi  raccolte  in  piego  suggellato  con  le  stesse  modalita'
indicate nel comma 18.
  20. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di
tutto quanto  avviene  durante  lo  svolgimento  delle  prove,  viene
redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne  fa
le veci e dal segretario.
  21. Con decreto del  Ministro  della  giustizia  sono  determinati,
mediante sorteggio, gli abbinamenti per  la  correzione  delle  prove
scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la
correzione degli elaborati scritti.  Le  prove  scritte  si  svolgono
presso la Corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 45 della
legge; la prova orale  ha  luogo  nella  medesima  sede  della  prova
scritta. Il sorteggio di cui  al  periodo  precedente  e'  effettuato
previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentano un
numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di
garantire  un  equilibrato  rapporto  tra  la  composizione  delle
commissioni d'esame e il  numero  dei  candidati  di  ciascuna  sede.
Quando  una  Corte  di  appello  presenta  un  numero  di  domande
particolarmente elevato, il  raggruppamento  puo'  essere  costituito
anche mediante l'inserimento di due  o  piu'  Corti  di  appello  che
presentano  un  piu'  contenuto  numero  di  domande;  all'esito  del
sorteggio, i lavori scritti elaborati dai candidati  della  Corte  di
appello piu' grande sono ripartiti tra le due o piu' Corti di appello
ad essa abbinate e quelli elaborati dai candidati  di  queste  ultime
sono  corretti  da  commissioni,  individuate  mediante  sorteggio,
costituite presso altre Corti di appello.
  22. Esaurite le operazioni  di  cui  ai  commi  18,  19  e  20,  il
presidente della commissione distrettuale  ne  da'  comunicazione  al
presidente della Corte d'appello il quale, anche per  il  tramite  di
persona incaricata, dispone il trasferimento delle  buste  contenenti
gli elaborati redatti dai candidati alla Corte  d'appello  presso  la
quale e' istituita la commissione sorteggiata per  la  correzione  ai
sensi  del  comma  precedente;  il  trasferimento  ha  luogo  a  cura
dell'ispettore della polizia penitenziaria appositamente delegato dal
Capo del dipartimento.
  23.  Il  Presidente  della  Corte  d'appello  presso  la  quale  e'
istituita la commissione esaminatrice di cui all'articolo  46,  comma
5, della legge, riceve, anche per il tramite di  persona  incaricata,
le buste  contenenti  gli  elaborati  e  ne  ordina  la  consegna  al
presidente della commissione  distrettuale  il  quale,  attestato  il
corretto ricevimento delle buste, dispone l'inizio  delle  operazioni
di  correzione  degli  elaborati  ivi  contenuti  e  adotta  ogni
provvedimento organizzativo opportuno.
  24. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  decorrere
dalla sessione di esame immediatamente successiva alla  scadenza  del
termine di cui all'articolo 49 della legge.
                              Art. 5


                  Correzione delle prove scritte

  1. Terminate le prove scritte, la commissione centrale fissa  senza
ritardo le linee generali da seguire  per  rispettare  i  criteri  di
valutazione degli elaborati sui temi assegnati, in modo  da  favorire
la omogeneita' di valutazione in tutte le sedi di esame.
  2.  La  correzione  degli  elaborati  contenuti  nelle  tre  buste
raggruppate  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  19  e'  compiuta
contestualmente e non si da' apertura della busta piccola  contenente
il cartoncino bianco di cui all'articolo 4,  comma  14.  Al  fine  di
contenere le spese di trasferta, la commissione o la sottocommissione
distrettuale puo' disporre che una o piu' sedute  per  la  correzione
degli elaborati scritti possano svolgersi nei locali  di  un  ufficio
giudiziario del distretto con sede in un  comune  diverso  da  quello
della Corte di appello presso la quale la commissione e'  costituita;
al trasferimento delle buste  contenenti  gli  elaborati  scritti  da
correggere provvede la polizia penitenziaria.
  3. In sede di  correzione  degli  elaborati  la  commissione  e  le
sottocommissioni distrettuali sono tenute ad uniformarsi  ai  criteri
di cui all'articolo 46, comma 6, della legge, verificando altresi' la
coerenza dell'elaborato con il tema assegnato, la conoscenza da parte
del candidato degli orientamenti giurisprudenziali, che concorrono  a
delineare la struttura essenziale  degli  istituti  giuridici,  e  la
corretta applicazione delle regole processuali.
  4. La commissione o la sottocommissione distrettuale, nel  caso  in
cui accerti che l'elaborato e', in tutto o in parte, copiato da altro
lavoro ovvero da altra fonte, annulla  la  prova.  Deve  pure  essere
annullato  l'esame  del  candidato  che  comunque  si  sia  fatto
riconoscere.
  5. La commissione e le sottocommissioni distrettuali procedono alla
correzione degli elaborati nel piu' breve tempo possibile e  comunque
non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove; la proroga di detto
termine puo' essere disposta una sola volta, e comunque per non oltre
novanta  giorni,  con  provvedimento  del  presidente  della  Corte
d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
  6. All'attribuzione del voto  complessivo  si  procede  al  termine
della lettura di ciascun elaborato. Il presidente esprime il voto per
ultimo. Finita la lettura e deliberato  il  giudizio,  il  segretario
annota immediatamente, su ognuna delle buste  piccole  contenenti  il
cartoncino bianco e nella prima pagina di ciascun elaborato  scritto,
il numero progressivo di cui all'articolo 4, comma 19.  L'annotazione
e' sottoscritta dal presidente, da un componente della commissione  e
dal segretario. Successivamente si procede ad  inserire  nella  busta
grande, sulla quale e' stato apposto il numero  progressivo  a  norma
dell'articolo 4, comma 19, i tre  elaborati  scritti,  le  tre  buste
piccole contenenti il cartoncino e il verbale.  La  busta  grande  e'
chiusa  secondo  le  modalita'  preventivamente  stabilite  dalla
commissione centrale.
  7. Delle operazioni  di  correzione  degli  elaborati  scritti  del
medesimo candidato e' redatto un unico verbale. Il verbale riporta la
data, l'ora di inizio e termine delle operazioni di correzione  degli
elaborati contenuti nelle buste raggruppate a norma del comma  2,  la
somma dei voti riportati rispetto a ciascun  elaborato  e  il  numero
progressivo di cui all'articolo 4, comma 19.  Quando  l'elaborato  e'
valutato negativamente, se ne da' motivazione dalla  quale  risultano
gli elementi posti a base del giudizio.
  8. Terminate le operazioni di correzione degli elaborati scritti di
tutti i candidati, la commissione distrettuale procede, alla presenza
di due unita' di personale amministrativo o di personale delle  forze
di  polizia  individuate  dal  presidente  della  Corte  di  appello,
all'apertura delle buste piccole contenenti i  cartoncini  sui  quali
sono riportati i  nominativi  dei  candidati.  Delle  operazioni  del
presente comma e' redatto verbale in cui  si  da'  atto  dell'univoca
associazione tra il numero progressivo apposto a norma  dell'articolo
4, comma 19, e il nominativo del candidato.
  9. All'esito delle operazioni di  correzione  degli  elaborati,  il
presidente della Corte di appello individuata ai sensi  dell'articolo
46, comma 5, della legge, riceve  dal  presidente  della  commissione
distrettuale le buste contenenti gli elaborati,  i  relativi  verbali
attestanti le operazioni di correzione, il verbale di cui al comma  8
e  l'elenco  degli  ammessi  alla  prova  orale  e  ne  dispone  il
trasferimento alla Corte di appello di  appartenenza  dei  candidati,
presso la  quale  ha  luogo  la  prova  orale.  Il  trasferimento  e'
effettuato con le modalita' indicate nell'articolo 4.
  10. Il presidente della commissione distrettuale  istituita  presso
la Corte di appello ove  si  svolge  la  prova  orale  stabilisce  il
giorno, l'ora e il luogo in cui la stessa ha inizio e, in presenza di
due componenti  della  commissione  e  del  segretario  della  stessa
nonche', ove possibile, di due candidati, procede alle operazioni  di
sorteggio di una  lettera  dell'alfabeto.  Il  candidato  che  dovra'
sostenere per primo la prova orale e' colui il cui cognome inizia con
la lettera estratta e che in  ordine  alfabetico  precede  gli  altri
cognomi  che  hanno  inizio  con  la  stessa  lettera.  L'intervallo
temporale tra la data di  deposito  dell'elenco  degli  ammessi  alla
prova orale e l'inizio della stessa non puo' essere  inferiore  a  un
mese ne' superiore a due.
  11.  Quando  sono  costituite  una  o  piu'  sottocommissioni
distrettuali, la ripartizione dei candidati  da  esaminare  ha  luogo
mediante criteri  casuali  individuati  dalla  commissione  centrale,
entro novanta giorni dal termine delle prove scritte.
  12. Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  con  la
decorrenza di cui all'articolo 4, comma 24.
                              Art. 6


                    Svolgimento delle prove orali

  1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, la
commissione  e  le  sottocommissioni  distrettuali  predispongono  il
calendario delle prove orali e ne danno  comunicazione  ai  candidati
ammessi  mediante  pubblicazione  nella  sezione  dedicata  del  sito
internet del Ministero della giustizia. Ove possibile,  dell'avvenuta
pubblicazione si da' notizia a ciascun candidato  a  mezzo  di  posta
elettronica ordinaria, a cura  del  segretario  della  commissione  o
della sottocommissione innanzi alla quale deve svolgersi la prova; si
applica l'articolo 2, comma 3, quarto periodo. Le prove  orali  hanno
inizio  tra  il  ventesimo  e  il  trentesimo  giorno  successivo  al
compimento delle operazioni di cui all'articolo 5.
  2.  I  candidati  debbono  presentarsi  alla  prova  orale  secondo
l'ordine che e' fissato dal  presidente  della  commissione  o  della
sottocommissione distrettuale. Terminato il primo appello si  procede
immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato  al
primo ne' al secondo appello perde il  diritto  all'esame.  Tuttavia,
quando sussistano gravi motivi, il candidato puo'  richiedere,  prima
dell'orario fissato per l'inizio della prova orale e con  istanza  al
presidente della commissione o della  sottocommissione  distrettuale,
corredata di idonea documentazione, di fissare una nuova data per  lo
svolgimento della prova stessa. Quando l'istanza si fonda  su  motivi
di salute, il presidente puo' disporre la visita fiscale  domiciliare
secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia
dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza  e'  accolta,
la prova  deve  essere  svolta  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
cessazione dell'impedimento.
  3. Si applica l'articolo 46, comma 6, della legge.
  4.  La  prova  orale  e'  pubblica  e  deve  durare  non  meno  di
quarantacinque e non piu' di sessanta minuti per  ciascun  candidato.
Successivamente all'illustrazione della prova scritta,  al  candidato
sono rivolte le domande individuate mediante  estrazione  svolta  con
modalita' informatiche tra quelle contenute in un apposito data  base
alimentato a norma dell'articolo 7, comma 1. Il candidato ha  diritto
di assistere all'estrazione con modalita' informatiche delle  domande
sulle quali deve rispondere.  Ogni  componente  della  commissione  o
della  sottocommissione  puo'  rivolgere  al  candidato  domande  di
approfondimento dell'argomento oggetto della domanda estratta,  volte
a verificare l'effettiva preparazione dello stesso.
  5. Il data base e il  programma  informatico  di  estrazione  delle
domande di cui al comma  4  sono  realizzati,  entro  un  anno  dalla
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  dalla  direzione  generale  per  i  sistemi
informativi e automatizzati del Ministero  della  giustizia,  che  si
avvale della commissione permanente di cui all'articolo 7, comma 2.
  6. Il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati  del
Ministero  della  giustizia,  entro  quindici  giorni  dal  collaudo,
attesta la piena operativita' del data base  con  decreto  pubblicato
sul sito del medesimo Ministero.
  7. Al termine di ciascun  colloquio  la  commissione  procede  alla
valutazione  del  candidato,  distintamente  per  ogni  materia.  Le
operazioni di cui al periodo precedente sono svolte in  presenza  del
segretario.
  8. Il segretario registra immediatamente nel  processo  verbale  il
punteggio riportato da ciascun candidato per ogni materia nonche'  la
valutazione numerica di ciascun commissario, le  domande  estratte  e
allo stesso rivolte. Quando la prova orale e' valutata negativamente,
se ne da' motivazione dalla quale risultano gli elementi posti a base
del giudizio.
  9. Il presidente della Corte di appello adotta  ogni  provvedimento
necessario per l'organizzazione delle prove orali.
                              Art. 7


Modalita' di alimentazione  del  data  base  e  costituzione  di  una
  commissione permanente presso il Ministero della giustizia

  1. Ognuna delle commissioni e delle  sottocommissioni  distrettuali
entro quindici giorni dalla conclusione delle prove orali formula  un
congruo  numero  di  domande  per  ciascuna  materia  d'esame  e  il
segretario provvede al loro inserimento nel data base. Entro  novanta
giorni dal termine  delle  prove  scritte,  la  commissione  centrale
stabilisce il numero minimo di domande da  predisporre  a  norma  del
periodo precedente.
  2. Presso il Ministero della giustizia e' istituita una commissione
permanente formata, per i primi quattro anni dall'entrata  in  vigore
del presente regolamento, dal direttore del centro elaborazione  dati
della Corte di cassazione o da un magistrato da lui delegato, che  la
presiede, da un avvocato individuato dal Consiglio nazionale  forense
e da un professore universitario di prima o seconda  fascia  nominato
dal Consiglio universitario nazionale. La commissione  fornisce  alla
direzione  generale  dei  sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero  della  giustizia  il  supporto  necessario  per  la
predisposizione del  data  base  di  cui  all'articolo  6,  comma  4,
individuando le modalita' di formulazione delle domande ed elaborando
i criteri di classificazione delle stesse, al fine di  consentire  il
loro agevole reperimento e la comparazione tra di esse.
  3. Successivamente alla scadenza del quadriennio di cui al comma 2,
il presidente della commissione e', in luogo del direttore del centro
elaborazione dati della Corte di cassazione,  il  direttore  generale
della giustizia  civile  del  Ministero  della  giustizia  ovvero  un
magistrato da lui delegato.
  4. Entro  novanta  giorni  dal  termine  delle  prove  scritte,  la
commissione permanente provvede ad apportare alle  domande  contenute
nel data base ogni  opportuna  modifica  per  consentire  un'adeguata
valutazione della  preparazione  dei  candidati  e  ad  eliminare  le
domande che presentano un contenuto identico  o  analogo  rispetto  a
quelle gia' inserite.
  5. La  partecipazione  alla  commissione  permanente  non  comporta
alcuna indennita' o retribuzione a carico dello Stato, ne' alcun tipo
di rimborso spese.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano  a  decorrere
dalla terza sessione di esame  che  si  svolge  successivamente  alla
pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 6.
                              Art. 8


      Misure transitorie per lo svolgimento della prova orale

  1. A decorrere dalla sessione di  esame  immediatamente  successiva
alla scadenza del termine di cui all'articolo 49 della legge  e  sino
alla pubblicazione del decreto di cui all'articolo  6,  comma  6,  le
commissioni e le  sottocommissioni  distrettuali  predispongono,  per
ogni seduta, un congruo numero  di  domande,  tra  cui  il  candidato
estrae manualmente quelle  sulle  quali  deve  rispondere.  Per  ogni
seduta, e' redatto un verbale di tutte le domande  predisposte  dalla
commissione o dalla sottocommissione distrettuale. Prima  dell'inizio
delle prove orali, la commissione centrale stabilisce,  per  ciascuna
materia d'esame, il numero  minimo  di  domande  da  predisporre  per
ciascuna seduta a norma del presente comma.
  2. Per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione
di cui all'articolo 6, comma 6, si applicano le disposizioni  di  cui
al comma 1, e i segretari delle commissioni e delle  sottocommissioni
distrettuali inseriscono nel data base tutte le  domande  predisposte
per ogni seduta.
  3. A decorrere  dalla  terza  sessione  di  esame  successiva  alla
pubblicazione del decreto di cui  al  comma  6  dell'articolo  6,  le
domande rivolte al candidato sono individuate esclusivamente  con  le
modalita' previste dal comma 4 del predetto articolo.
                              Art. 9


              Certificato per l'iscrizione nell'Albo

  1. Dopo la conclusione dell'esame  di  abilitazione  con  risultato
positivo, la commissione o la sottocommissione distrettuale  rilascia
il  certificato  per  l'iscrizione  nell'albo  degli  avvocati.  Il
certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.
                              Art. 10


                              Compensi

  1.  I  compensi  dei  componenti  effettivi  e  supplenti  della
commissione e  delle  sottocommissioni  distrettuali,  dei  segretari
effettivi e supplenti e del personale preposto  alla  vigilanza  sono
liquidati a norma del decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica  e  tecnologica  15  ottobre  1999  e  successive
modificazioni, avente ad oggetto «Compensi  spettanti  ai  componenti
delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato  di  abilitazione
all'esercizio delle professioni».
  2. Il compenso fisso di cui al  decreto  indicato  al  comma  1  e'
liquidato per intero in favore dei componenti effettivi  e  supplenti
che hanno esaminato, nel corso  delle  prove  scritte  ed  orali,  un
numero di candidati pari alla  media  dei  candidati.  La  media  dei
candidati e' ricavata sommando il  numero  complessivo  di  candidati
esaminati durante le prove scritte al numero complessivo di candidati
esaminati durante le prove orali e dividendo  il  risultato  ottenuto
per  il  numero  dei  componenti  della  commissione  e  delle
sottocommissioni  distrettuali.  Il  compenso  fisso  e'  altresi'
liquidato  per  intero  ai  componenti  della  commissione  e  delle
sottocommissioni  distrettuali  che  hanno  esaminato  un  numero  di
candidati  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della  media  dei
candidati e non superiore al  centoventi  per  cento  della  medesima
media.  Per  ciascun  componente,  effettivo  o  supplente,  della
commissione e delle sottocommissioni distrettuali che ha esaminato un
numero di candidati inferiore all'ottanta per cento della  media,  il
compenso fisso e' ridotto in  misura  pari  alla  meta'  dell'importo
previsto dal decreto di cui al comma 1. All'esito delle riduzioni  di
cui al periodo precedente, gli importi che complessivamente residuano
sono attribuiti a norma del comma 3.
  3. Ai componenti, effettivi e supplenti, della commissione e  delle
sottocommissioni distrettuali,  che  hanno  esaminato  un  numero  di
candidati pari o superiore al centoventi per cento  della  media,  e'
attribuito un compenso fisso in misura corrispondente alla somma:
  a) dell'importo di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  decreto  15
ottobre 1999;
  b) dell'importo costituito dalla divisione degli importi di cui  al
quinto periodo del comma 2 per il numero dei  componenti  di  cui  al
presente comma.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  si  applicano  anche  con
riguardo alla liquidazione dei compensi  dei  segretari  effettivi  e
supplenti.
  5. Il compenso di cui ai commi 2 e 3 e' in ogni  caso  aumentato  a
norma dell'articolo 1, comma  2,  del  decreto  15  ottobre  1999,  e
successivi adeguamenti, per ogni elaborato scritto e,  per  le  prove
orali, per ogni candidato esaminato.
  6. Dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 6, comma  6,
il compenso dei componenti delle commissioni  e  del  segretario  non
puo' essere liquidato in assenza di un'attestazione  di  quest'ultimo
da cui risulti l'inserimento delle domande  nel  data  base  a  norma
dell'articolo 8,  comma  2,  per  le  prime  due  sessioni  di  esame
successive alla pubblicazione, e a norma dell'articolo 7, comma 1,  a
decorrere dalla terza sessione di esame successiva alla pubblicazione
medesima.
                              Art. 11


                Clausola di invarianza finanziaria

  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si
provvede mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 25 febbraio 2016

                                                Il Ministro: Orlando


Visto, il Guardasigilli: Orlando


Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 818

riferimento id:33481

Data: 2016-04-10 12:06:05

Re:DECRETI 25 febbraio 2016, n. 47 e 48 - AVVOCATI (regolamento e esame)


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 febbraio 2016, n. 47
Regolamento recante disposizioni  per  l'accertamento  dell'esercizio
della professione forense. (16G00056)
(GU n.81 del 7-4-2016)
  Vigente al: 22-4-2016 



                    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visti gli articoli 1, comma 3,  e  21,  comma  1,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247;
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 25
giugno 2015;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 2 dicembre 2015;

                            A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento,  per  «legge»  si  intende  la
legge 31 dicembre 2012, n. 247.  Per  CNF  si  intende  il  Consiglio
nazionale forense di cui al titolo III, capo III, della legge.
                              Art. 2


              Modalita' di accertamento dell'esercizio
                della professione in modo effettivo,
                continuativo abituale e prevalente

  1.  Il  consiglio  dell'Ordine  circondariale,  ogni  tre  anni  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento,  verifica,
con riguardo a ciascuno degli avvocati  iscritti  all'Albo,  anche  a
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96,
la sussistenza dell'esercizio della professione  in  modo  effettivo,
continuativo, abituale e prevalente. La verifica di  cui  al  periodo
precedente non e' svolta per il periodo di cinque  anni  dalla  prima
iscrizione all'Albo. La disposizione di cui  al  secondo  periodo  si
applica anche all'avvocato iscritto  alla  sezione  speciale  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
  2.  La  professione  forense  e'  esercitata  in  modo  effettivo,
continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:
    a) e' titolare di una partita  IVA  attiva  o  fa  parte  di  una
societa' o associazione professionale che sia titolare di partita IVA
attiva;
    b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica  destinati
allo svolgimento dell'attivita' professionale, anche in  associazione
professionale, societa' professionale o in associazione di studio con
altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero  in  condivisione
con altri avvocati;
    c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun  anno,  anche  se
l'incarico professionale e' stato conferito da altro professionista;
    d) e' titolare di un indirizzo di posta elettronica  certificata,
comunicato al consiglio dell'Ordine;
    e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le
modalita' e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
    f) ha  in  corso  una  polizza  assicurativa  a  copertura  della
responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione, ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.
  3.  I  requisiti  previsti  dal  comma  2  devono  ricorrere
congiuntamente, ferme restando le esenzioni  personali  previste  per
legge.
  4. La documentazione comprovante il possesso  delle  condizioni  di
cui al comma 2, e' presentata ai sensi degli articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445.
L'obbligo di cui al comma 2, lettera f),  decorre  dall'adozione  del
provvedimento previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge.
  5. Con decreto del Ministero della giustizia,  da  adottarsi  entro
sei mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  sono
stabilite le modalita' con cui ciascuno  degli  ordini  circondariali
individua, con sistemi automatici, le  dichiarazioni  sostitutive  da
sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma  dell'articolo
71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445.
                              Art. 3


                Cancellazione dall'Albo. Impugnazioni

  1. La cancellazione  dall'Albo  e'  disposta  quando  il  consiglio
dell'Ordine  circondariale  accerta  la  mancanza  dell'esercizio
effettivo, continuativo, abituale e prevalente  della  professione  e
l'avvocato  non  dimostra  la  sussistenza  di  giustificati  motivi
oggettivi o soggettivi.
  2. Il consiglio dell'Ordine circondariale, prima di  deliberare  la
cancellazione dall'Albo invita l'avvocato, a mezzo posta  elettronica
certificata ovvero, quando non e' possibile, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a presentare  eventuali  osservazioni,  in
forma scritta, entro  un  termine  non  inferiore  a  trenta  giorni.
L'avvocato che ne fa richiesta e' ascoltato personalmente.
  3. La delibera di cancellazione e' notificata entro quindici giorni
all'interessato.
  4. Si applica l'articolo 17, comma 14, della  legge,  nonche',  per
quanto di ragione, il comma 18 del predetto articolo 17 e  l'articolo
36, comma 7, della legge.
  5.  La  cancellazione  dell'avvocato  dall'Albo  comporta  la
cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 15 della legge a  cui
e' eventualmente  iscritto  al  momento  della  cancellazione,  fatta
eccezione  per  gli  elenchi  rispetto  ai  quali  l'esercizio
dell'attivita'  professionale  non  costituisce  condizione  per
l'iscrizione.
  6. L'avvocato cancellato dall'Albo a norma del presente decreto e'
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 15,  comma  1,  lettera  e),
della legge.
                              Art. 4


                      Nuova iscrizione all'Albo

  1. L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti  dall'articolo
2, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f),  ha  il  diritto  di  esservi
nuovamente iscritto qualora dimostri di avere  acquisito  i  predetti
requisiti.
  2. L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti  dall'articolo
2, comma 2, c), ed e) non puo' esservi nuovamente iscritto prima  che
siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di  cancellazione  e'
divenuta esecutiva.
                              Art. 5


                Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 25 febbraio 2016

                                                Il Ministro: Orlando


Visto, il Guardasigilli: Orlando


Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 815

riferimento id:33481
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