Buonasera a tutti.
in PUGLIA:
un ambulante in possesso di scia per somministrazione alimenti e bevande
al pubblico, può somministrare alcolici?
per alcolici intendo
1) birra in bottiglia
2) vino sfuso
3) liquori sfusi
vi era l'articolo 87 del tupls che vietava la vendita di qualsiasi gradazione....
poi ci sono delle innovazioni introdotte dall'art.14-bis della legge n.125/2001
che al comma 1 recita:
La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 2
4 alle ore 7,
possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista
dall’articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni...
Dove c'è scritto QUESTORE (art. 86 del TULPS) oggi si legga "COMUNE".
ma a quanto pare tali innovazioni son venute meno con modifiche al codice della strada
del 2010.
Considerato che, nel caso di un esercizio di vicinato..... la vendita deve essere interrotta alle ore 24
altrimenti vi è la violazione dell’ Articolo 6 commi 2 bis e 3 del D.L. 117 del 3 Agosto 2007 – Art. 54 DDL N.1720-B, sanzionato dall’articolo 14 bis comma 2 della legge n. 125 del 30 Marzo 2001 e che per tale violazione è prevista la sanzione amministrativa da € 2.000,00 ad € 12.000,00 (se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000).
quindi puo' vendere fino a mezzanotte?
SOLO in contenitori chiusi (birra ad es) e NON ALCOLICI SFUSI?
o cosa?
Ma l'articolo 30 comma 5 del D. LGS 114 del 98
" Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pub-
bliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione di-
verse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei
limiti e con le modalità di cui all’articolo 176, comma
1, del regolamento per l’esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifi-
che....... omissis"
l'articolo 176 del regolamento esecuzione del tupls recita
Agli effetti dell'art. 86 della Legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della Legge, ed a litri 0,33 per le altre.
Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.
FATTO STA CHE SE SI LEGGE L'ARTICOLO 86 DEL TULPS SEMBRA TUTTO CHIARO.... O FORSE PIU'!!
INFATTI L'ARTICOLO 86 DEL TULPS RECITA IN POCHE PAROLE:
E’ vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
C'è una circolare a tal proposito e la allego in calce.... e inviterei tutti a leggerla.
io mi sono soffermato sul paragrafo che recita:
Una diversa interpretazione renderebbe possibile la somministrazione e la vendita di alcolici solo nelle aree pubbliche di pertinenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla citata legge n. 287 (piazze, marciapiedi e comunque spazi ove sia autorizzata l’installazione di tavoli e sedie per la somministrazione), con la conseguenza di determinare una situazione di disparità di trattamento, tra tipologie di esercenti e modalità di esercizio dell’attività, priva di giustificazione e logicità, stante la necessità, che sottende la norma, di limitare l’uso di alcool e contrastarne l’abuso.
ma andiamo avanti....
Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117
"Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione"
non credo ci siano novità rilevanti....
cosa ne pensate?
grazie
Guarda qua, ho fatto una sintesi:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16075.msg30054#msg30054