Chiedo il Vs parere in merito al seguente fatto.
Sull'autorizzazione di un pubblico esercizio è indicata una prescrizione riferita alla sorvegliabilità dei locali .
In particolare è indicato che una porta destinata all'accesso al servizio igienico, posto in un'area esterna al locale , deve rimanere CHIUSA a CHIAVE durante l'orario di apertura del pubblico esercizio ed aperta di volta in volta a richiesta del singolo cliente che deve usare il servizio igienico.
Durante un controllo della polizia locale è stato accertato che la porta per accedere al bagno era APERTA.
Che provvedimenti dovrebbero essere presi nel confronti del titolare del P.E. ??
Ringrazio e saluto cordialmente
Al mancato rispetto delle condizioni di sorvegliabilità si applicano le disposizioni dell'articolo 76 comma 1 lettera d) della l.r. 6/2010 (che sono in linea con quelle dell' art. 64 comma 8 lettera c) del D.lgs 59/2010): [u]decadenza[/u], [u]preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività[/u] per una durata da 3 a 90 giorni. In questo periodo il titolare può ripristinare i requisiti mancanti.
Non sono previste sanzioni amministrative.
******************
L.R. 02/02/2010, n. 6
Art. 76
1. I titoli abilitativi decadono quando:
d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.
In tali casi la decadenza è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti.