Data: 2016-04-08 10:31:03

spettacolo su area pubblica

In caso di manifestazione su area pubblica (concerto) con installazione di palco, impianto elettrico e fonico, sedie per il pubblico in numero inferiore a 200, senza pagamento alcuno di biglietto, che si svolge nell'arco di un solo giorno e si conclude entro le ore 24:00 è necessario il rilascio di dichiarazione ex art. 80 TULPS?
Se sì, la relazione tecnica sostitutiva del sopralluogo della CCVLPS può essere redatta da un qualunque tecnico iscritto all'Albo degli architetti, ingegneri, geometri o periti industriali o solo da coloro che siano contemporaneamente anche iscritti negli elenchi di cui alla legge 818/1994?
Lo stesso dicasi in caso di locale di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 200 persone, progetto approvato dalla CCVLPS e relazione redatta da tecnico?
Qualora una manifestazione temporanea su area pubblica vada oltre le ore 24:00 va necessariamente convocata la CCVLPS?

riferimento id:33474

Data: 2016-04-08 13:43:19

Re:spettacolo su area pubblica

[quote]In caso di manifestazione su area pubblica (concerto) con installazione di palco, impianto elettrico e fonico, sedie per il pubblico in numero inferiore a 200, senza pagamento alcuno di biglietto, che si svolge nell'arco di un solo giorno e si conclude entro le ore 24:00 è necessario il rilascio di dichiarazione ex art. 80 TULPS?
Se sì, la relazione tecnica sostitutiva del sopralluogo della CCVLPS può essere redatta da un qualunque tecnico iscritto all'Albo degli architetti, ingegneri, geometri o periti industriali o solo da coloro che siano contemporaneamente anche iscritti negli elenchi di cui alla legge 818/1994?
Lo stesso dicasi in caso di locale di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 200 persone, progetto approvato dalla CCVLPS e relazione redatta da tecnico?
Qualora una manifestazione temporanea su area pubblica vada oltre le ore 24:00 va necessariamente convocata la CCVLPS?[/quote]

Se la manifestazione prevede al massimo di 200 posti a sedere e sarà svolta entro le ore 24:00 del giorno di inizio, la licenza ex art. 69 è sostituita da SCIA.

Se sono previsti un massimo di 200 posti a sedere è necessario presentare anche relazione tecnica redatta e firmata da professionista competente che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche definite dalla normativa vigente.

L'art. 141 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 " Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza " prevede che per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un [u]professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri [/u]che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Il Decreto del 7 agosto 2012, nell'articolo 1  definisce che:
-"Tecnico abilitato" il professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale);
- "Professionista antincendio" il professionista iscritto in albo professionale iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge 818/84).


Il limite delle ore 24:00 incide solo sulla possibilità di sostituire l'autorizzazione ex art. 69 con la SCIA.

riferimento id:33474

Data: 2016-04-08 15:20:00

Re:spettacolo su area pubblica

La richiesta di precisazione è legata ad una diatriba che sta sorgendo qui da noi, fra tecnici iscritti all'elenco di cui alla L. 818 e tecnici non iscritti all'elenco ma iscritti al rispettivo albo professionale, proprio in merito alla competenza:
-per "professionista" le modifiche ex DPR 313 al TULPS intendono il "tecnico abilitato" o il "professionista antincendio"?
-o, ancora, il "tecnico abilitato", per redigere la sua relazione tecnica, qualora non fosse anche "professionista antincendio", deve acquisire un parere del "professionista antincendio?
sempre ovviamente parlando di locali, impianti o allestimenti temporanei con capienza fino a 200 posti a sedere.
Grazie in anticipo.

riferimento id:33474

Data: 2016-04-08 22:21:21

Re:spettacolo su area pubblica

L'art. 141 parla genericamente di [i]professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno[/i]

Il Ministero dell'Interno (risoluzione 27.9.2002, n. 03605) ha chiarito che "con decreto del Ministro dell'Interno" deve intendersi riferito al D.M. 19 agosto 1996, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

Pertanto a mio avviso, per  quanto riguarda la valutazione della resistenza al fuoco, del carico di incendio, delle compartimentazioni e della reazione al fuoco dovrà essere effettuato da apposito tecnico abilitato iscritto negli elenchi del M.I. di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge 818/84).

riferimento id:33474
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