DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1- concorrenza, sviluppo, competitività
Art. 49 Utilizzo terre e rocce da scavo
1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' regolamentato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.