Data: 2012-01-25 16:11:24

tintolavanderia

Un utente, già dipendente di tintolavandreia, ha rilevato l'attività, ma non avendo maturato il requisito professionale intende nominare altro dipendente quale responsabile tecnico. A mio parere se è impresa individuale artigiana il titolare deve possedere comunque il requisito professionale, anche se la legge regionale friuli (n.12 del 22 aprile 2002, aggiornata nel 2011) è fumosa. Il commercialista suggerisce allora di costituire un'impresa non artigiana, per ovviare alla mancanza e sostiene che sotto questa forma l'operazione è possibile.
Non avendo molta dimestichezza con il diritto societario, chiedo a Voi che ne pensate?
Grazie per l'aiuto
Erida

riferimento id:3345

Data: 2012-01-25 19:54:16

Re:tintolavanderia

La materia delle tintolavanderie è il tipico esempio del motivo per cui ci meritiamo la BBB+.

La legge 84/2006 disciplina la materia rimettendo alla normativa regionale l'attuazione che non arriva da 5 anni.
In calce una presa di posizione di CNA del tutto condivisibile.

Ciò premesso l'art. 4. della legge 84/2006 dispone
"1. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 2, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata"

La norma NON RICHIEDE che la qualifica sia in capo al titolare nelle imprese individuali. Quindi anche una impresa individuale artigiana può nominare un responsabile tecnico ed a mio avviso PUO' mantenere i requisiti di artigiano. Infatti la norma prevede che il direttore tecnico "svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata". Il titolare potrà svolgere le altre attività nell'impresa artigiana tali da mantenere il requisito.


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La legge 84/06 sulle Tintolavanderie, pur essendo in vigore dal 28/3/2006, è tuttora inapplicata ed inapplicabile. La Conferenza per i rapporti Stato-Regioni e Province autonome infatti, non ha ancora stabilito i criteri generali per la disciplina del regime autorizzativo per l’avvio e l’esercizio dell’attività previsto dall’ art. 3, comma 3.
Tale situazione, oggettivamente anomala, produce uno scenario confuso e precario in cui non si comprende come regolare l’ingresso di nuove imprese in questo settore.
Per le imprese già esistenti alla data di entrata in vigore della citata legge la situazione non è poi migliore.
L’ art. 6 della citata legge prevede infatti che le attività in essere alla data del 28/03/2006 siano autorizzate a svolgere l’attività a condizione che provvedano a designare, entro il 27/3/2009, la figura del responsabile tecnico, introdotta dalla legge medesima.
Ad oggi, stante l’inapplicabilità della norma, non è chiaro se tale scadenza debba essere rispettata né si conoscono le modalità attraverso le quali eventualmente effettuare la designazione.
In attesa di risposte formali da parte del Ministero, l’Unione Servizi alla Comunità Nazionale ha ritenuto opportuno assumere un atteggiamento "prudente". Per tale motivo ha predisposto una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale le imprese operanti al 28/3/2006 possono designare il responsabile tecnico.
La dichiarazione ( vedi fac- simile), una volta compilata e sottoscritta , dovrà essere conservata agli atti dell’ impresa.
http://www.firenze.cna.it/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&action=read&index=1&idcategoria=61889&idinformazione=45277

riferimento id:3345
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