[b]Cass. Sez. III n. 12904 del 31 marzo 2016 (CC 3 dic 2015)[/b]
Pres. Fiale Est. Andronio Ric. Postiglione
Urbanistica.Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
Al fine di ritenere configurabile il mutamento di destinazione d'uso di un immobile previa esecuzione di opere edilizie sono irrilevanti le modifiche - recentemente apportate dall'art. 17 del d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014 - all'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale, nell'estendere la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria al frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, se comportante variazione di superficie o del carico urbanistico, richiede comunque che rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d'uso. E si deve, in particolare, osservare che, per il caso della trasformazione, attraverso opere interne ed esterne, di un immobile da deposito ad uso residenziale, viene in rilievo il disposto del nuovo art. 23-ter, comma 1, del richiamato d.P.R. n. 380 del 2001, in tema di mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
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