Data: 2016-04-06 14:05:39

Acconciatore. Nomina a responsabile tecnico di associato in partecipazione

E’ di recente pervenuta una SCIA per l’apertura di una nuova attività di acconciatore da parte di ditta individuale, nella quale si indica quale responsabile tecnico un associato in partecipazione il cui contratto, stipulato il primo maggio 2015, è stato successivamente registrato in data 11 maggio.
Il MISE, prima della modifica apportata all’art. 2549 del codice civile da parte dell’art. 53  del D.lgs 15-6-2015 n. 81, ha in più occasioni affermato la possibilità di consentire ad un soggetto associato in partecipazione, dotato dei requisiti tecnici, di essere nominato quale responsabile tecnico di attività imprenditoriali soggette a regolamentazione quale l’attività in parola.
Ora, per effetto del citato articolo 53, ciò non appare più possibile in quanto, nel caso in cui l'associato sia una persona fisica, ciò che apporta all’impresa associante non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del summenzionato decreto legislativo 81/2015 (avvenuta il 25.06.2015), nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono tuttavia fatti salvi fino alla loro cessazione.
Sarei propensa a ritenere che la deroga di cui al secondo comma dell’art. 53 del D.lgs 81/2015, vista la sua generica formulazione, sia applicabile al caso in questione, anche se all’epoca della sottoscrizione del contratto in associazione (che si allega) non figurava tra le attività dell’associante quella di acconciatore e la nomina a responsabile tecnico dell’associato, in forza di tale contratto, è successiva al 25.06.2015.
Con la presente, chiedo di sapere se quanto sopra rappresentato sia condivisibile.

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Data: 2016-04-07 17:29:40

Re:Acconciatore. Nomina a responsabile tecnico di associato in partecipazione

Ad uso di tutti riporto l’art. 53 del d.lgs. n. 81/2015 (in vigore dal 25 giugno 2015):

[i]Art. 53 - Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro

1. All'articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»;
b) il comma terzo è abrogato.

2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.[/i]

Confermo che il MISE aveva più volte valutato positivamente la fattispecie (allego una risoluzione).

Dal post apprendo che il contratto è stato stipulato e registrato prima del 25/06/2016 ma, al momento della stipula, il soggetto associante non stava esercitando l’attività di acconciatore.
A parere mio, pur nella consapevolezza che resta un margine di incertezza, se il contratto è lo stesso e quindi non c’è stata una nuova stipula non può che ritenersi oggetto della deroga di cui al comma 2 citato.
Per nuova stipula intendo la necessità legale di una nuova conclusione contrattuale con nuova firma di entrambe le parti anche se confermativa della precedente.
Resterebbe da verificare (visto la particolarità della questione) se l’oggetto del contratto (requisito essenziale del contratto) era già viziato fin dall’origine per indeterminatezza. La mancanza dell’oggetto porterebbe alla nullità ma questa è una questione da approfondire con le dovute modalità e occorrerebbe un’azione da parte di qualcuno che ne avesse interesse per farlo.

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Data: 2016-04-08 08:00:19

Re:Acconciatore. Nomina a responsabile tecnico di associato in partecipazione

Grazie!

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