Un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, ubicato al primo piano di un centro commerciale di nuova realizzazione, quali criteri inerenti la sorvegliabilità dei locali deve rispettare? e' sufficiente la compilazione del quadro di autocertificazione compresso nella scia per avvio attività oppure è soggetto ad autorizzazione da parte della Questura? Si precisa che l'ingresso dell'attività non è sulla pubblica via, su di essa vi è l'accesso principale di una galleria commerciale dal cui interno, mediante scale o ascensore, si raggiungono i locali da adibire a esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.
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Un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, ubicato al primo piano di un centro commerciale di nuova realizzazione, quali criteri inerenti la sorvegliabilità dei locali deve rispettare? e' sufficiente la compilazione del quadro di autocertificazione compresso nella scia per avvio attività oppure è soggetto ad autorizzazione da parte della Questura? Si precisa che l'ingresso dell'attività non è sulla pubblica via, su di essa vi è l'accesso principale di una galleria commerciale dal cui interno, mediante scale o ascensore, si raggiungono i locali da adibire a esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.
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La verifica dei requisiti di sorvegliabilità è SEMPRE soggetta ad autocertificazione dell'interessato e non si ha mai una preventiva autorizzazione nè del Comune nè della Questura.
Nel caso degli esercizi interni ai centri commerciali i requisiti rimangono gli stessi salvo che, per accesso alla pubblica via deve intendersi l'accesso alla galleria commerciale (che è area privata ma con servitù di pubblico passaggio quando i locali sono aperti).
L'esercizio deve poi garantire che dal locale non si acceda ad aree private (mentre rimangono salvi i collegamenti con il centro commerciale).
Quindi la SCIA è sufficiente.
La SCIA ai sensi della LR sulla somministrazione ha valenza di Polizia Amministrativa ex art. 86 TULPS. In queste valenze di Polizia Amministrativa è possibile ricomprendere anche l'implicita o espliicita dichiarazione sulla sorvegliabilità così come prevista in modo oggettivo dal DM 564/92.
La verifica di questi e di altri requisiti sarà fatta successivamente all'avvio attività contemplata dalla SCIA.