Vorrei chiedere conferma in merito alla variazione della residenza nel commercio in forma itinerante.
La L.R. 2-2-2010 n. 6 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere (Pubblicata nel B.U. Lombardia 1° febbraio 2010, n. 5, suppl. ord. 5 febbraio 2010, n. 3) all’art. 24 (Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante) comma 1 prevedeva inizialmente che “L’autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata [u]dal comune di residenza dell’operatore, se persona fisica[/u], o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone”.
Il testo del comma 1 dell’art. 24 della L.R. 2-2-2010 n. 6 è stato modificato dall’art. 23, comma 1, lettera x) , L.R. 21 febbraio 2011, n. 3 . Il nuovo testo recita “L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata [u]dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività[/u]”
Alla luce della modifica introdotta a mio parere decade l’obbligo dell’esercente l’attività di comunicare il cambio di residenza alla PA, cambio che in precedenza comportava il rilascio di una nuova autorizzazione da parte del nuovo comune di residenza (pur mantenendo le priorità e i diritti acquisiti).
È corretta la mia interpretazione della norma?
Grazie
CORRETTISSIMA.
Il cambio di residenza (ditta individuale) o sede legale (società) cessa di essere elemento rilevante ai fini amministrativi (per fortuna)
Fermo restando ovviamente, nel caso di commercio nel settore alimentare, l'obbligo di presentare la SCIA regionale, con valenza di notifica sanitaria, ove prescritta, cioè quando il trasferimento comporti anche la variazione del sistema di gestione e/o trasporto ( es. ricovero automezzo, deposito alimentare,...).
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