Salve
un circolo vorrebbe effettuare dei singoli eventi rivolti a tutti (anche non soci), previa presentazione di una SCIA di somministrazione temporanea? Il locale ha la destinazione edilizia idonea.
Grazie
Salve
un circolo vorrebbe effettuare dei singoli eventi rivolti a tutti (anche non soci), previa presentazione di una SCIA di somministrazione temporanea? Il locale ha la destinazione edilizia idonea.
Grazie
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Per la somministrazione temporanea NON SI PONGONO PROBLEMI di destinazione d'uso. Si possono usare locali ed aree anche a destinazione diversa (aree agricole, capannoni, parchi ecc...)
La somministrazione temporanea deve però trovare fondamento in EVENTI (sagre, manifestazioni ecc....) socialmente riconosciute o organizzate da terzi, altrimenti non è consentito ad un circolo organizzarsi la sagra del fungo e invitare anche non soci!
Se vi è un evento esterno (es. organizzato dall'Amministrazione) allora anche i circoli possono aderirvi proponendo una propria iniziativa di somministrazione temporanea.
Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Art. 45 - Attività temporanea
1. L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande[b] in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari[/b] è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e non è soggetta al possesso dei requisiti di cui all’articolo 14.
[b]3. L'attività di somministrazione di cui al comma 1, non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
[/b]4. L'attività di cui al comma 1, è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006 .
5. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
E' prassi in Toscana che anche per questi eventi sia presentata notifica sanitaria ex Reg. CE 852/04. In verità le linee guida europee escluderebbero l'applicazione del Reg. CE 852/04.
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