Egr. Dottore,
un cittadino italiano nel mio Comune ha ospitato un cittadino albanese per il periodo natalizio.
La persona ha comunicato l'ospitalità al mio Comando e la abbiamo immediatamente trasmessa alla Questura. La Questura ci ha contattati dicendoci che mancava copia del passaporto. Abbiamo più volte invitato la persona italiana a fornire copia del passaporto ma non lo ha mai fatto. Nel frattempo il cittadino albanese è tornato nel suo Paese.
Ora la Questura mi ha scritto chiedendomi di applicare la sanzione ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 286/1998.
1. Secondo Lei è l'articolo da applicare?
2. nella redazione del verbale gli scrittti difensivi a chi vanno presentati?
3. Le somme della sanzione vanno al Comune o allo Stato?
Grazie per la cortese risposta.
La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, ed in particolare dalla Polizia
Locale del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal Sindaco ed i
proventi sono devoluti al Comune. L'Autorità competente per il ricorso è il Sindaco stesso
e contro l'ordinanza ingiunzione l'interessato puÉ presentare ricorso entro 30 giorni al
Giudice di Pace competente per territorio
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[b]DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286[/b]
[b]Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. [/b]
[color=red][b]Art. 7 Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro (R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) [/b][/color]
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ((. . .)) ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
Buongiorno.
La questione è un pò diversa.
Per la cd "dichiarazione di ospitalità" di cittadini stranieri (cioè non comunitari), a prescindere da contratti registrati o meno e dalla durata della permanenza, si applica l'art.7 citato, la sanzione è amm.va, con PMR per euro 320,00 (più euro 2,00 per imposta bollo), proventi allo Stato mediante pagamento con il mod. F23. Scritti difensivi al Prefetto.
Non esiste alcun obbligo del cedente di farsi copia del documento dell'ospitato (cessionario) nè comunque di allegare alla dichiarazione la copia del documento esibito dal cessionario al cedente al momento dell'arrivo.
Forse la Questura ha chiesto copia perchè, a volte capita, i modelli che pervengono sono incompleti o con dati poco leggibili (perchè scritti non a stampatello) o forse vuole vedere la copia (se esistente) per altre esigenze (magari investigative). Ma, ripeto, non può essere pretesa.
Ne consegue, se il modello è stato correttamente compilato e depositato/trasmesso entro i termini, nessuna sanzione.