Data: 2016-04-05 20:11:02

Mercato sperimentale su strada provinciale

Buonasera a tutti,
in merito all'istituzione di un mercato sperimentale per l'anno 2016 da ubicarsi su strada provinciale all'interno di centro abitato in un Comune di 8.000 abitanti si chiede se:
- le concessioni di posteggio debbano essere rilasciate dal Comune previo nulla osta obbligatorio della Provincia.
- il versamento della COSAP sia effettuato alla Provincia o al Comune.
Premetto che il Comune ha già ottenuto nulla osta dalla Provincia per la chiusura della strada.
Grazie

riferimento id:33421

Data: 2016-04-06 06:14:20

Re:Mercato sperimentale su strada provinciale

Nel caso di fiere e mercati che comportino l'occupazione di strade provinciali insistenti sul territorio di un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la competenza al rilascio della concessione di posteggio agli 'ambulanti' spetta al Comune, mentre obbligati al pagamento del COSAP alla Provincia sono i titolari delle concessioni.

Questo il parere articolato a cui rinviamo:
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=40172


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Il Comune, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in occasione di alcune fiere e mercati che si svolgono all'interno del centro abitato su strade provinciali, richiede il nullaosta alla Provincia per l'interdizione temporanea alla circolazione dei veicoli, successivamente stabilita con ordinanza del Prefetto, e per l'occupazione del suolo pubblico da parte degli 'ambulanti'.

Il regolamento della Provincia titolare della sede stradale oggetto di occupazione, prevede, all'atto del rilascio del nulla osta il pagamento del relativo canone, per lo spazio occupato dai banchi di vendita.

L'Ente instante chiede di conoscere se la richiesta della Provincia sia legittima, atteso che esso, di fatto, non realizza alcuna occupazione limitandosi, così come previsto dall'art. 50, lr 29/2005 e 26 del d.lgs. 285/1992, a rilasciare agli 'ambulanti' richiedenti le concessioni di posteggio, previo nulla osta della Provincia. Chiede, inoltre di conoscere, in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se il Comune possa rivalersi sugli operatori commerciali, applicando il proprio regolamento TOSAP, oppure se possa fornire alla Provincia l'elenco dei richiedenti affinché quest'ultima provveda all'incasso da ciascuno del COSAP relativo alla singola porzione di area occupata.

Esaminato il quadro normativo di riferimento, si formulano le seguenti considerazioni.

L'articolo 26, comma 3 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) dispone che 'Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada'. Pertanto, prima del rilascio della concessione il Comune, competente al rilascio delle concessioni in argomento, dovrà acquisire il nulla osta della Provincia.

Il d.lgs. 446/1997 recante 'Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali', all'articolo 63 dispone che i Comuni e le Province possono, con regolamento adottato ai sensi del precedente articolo 52, prevedere che l'occupazione di aree del proprio demanio o del proprio patrimonio sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione. Il citato articolo 52 prevede, fra l'altro, che il predetto regolamento non possa disciplinare l'individuazione dei soggetti passivi delle entrate, anche tributarie, dell'ente.

Il regolamento della Provincia titolare dell'area oggetto di occupazione, conformemente alla previsione di cui al summenzionato articolo 63, prevede che 'Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione' (nel caso di specie, quindi, dall''ambulante' e non dall'ente richiedente il nulla osta). Il citato regolamento prevede, inoltre, che 'Il canone verrà pagato al rilascio dell'autorizzazione, concessione o nullaosta [...]'.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che obbligati al pagamento del COSAP siano i titolari delle concessioni e non il Comune instante.

Non si ritiene, pertanto, possibile che il Comune paghi il COSAP alla Provincia rivalendosi poi sui titolari delle concessioni applicando il proprio regolamento TOSAP, atteso che, nel caso in esame, lo stesso non è il soggetto passivo del canone provinciale, né potrebbe imporre il pagamento della tassa prevista per l'occupazione del suolo comunale.

Tuttavia, atteso che, come sopra evidenziato, il pagamento del COSAP risulta prodromico al rilascio del nullaosta da parte della Provincia, si ritiene che il Comune possa, nella gestione delle istruttorie per il rilascio delle concessioni di posteggio in argomento, individuare le modalità ritenute più idonee per garantire il pagamento del canone alla Provincia da parte dei concessionari.[1]

Un tanto in osservanza dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa e di leale collaborazione tra gli enti.



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[1] Da un'indagine conoscitiva sulle prassi adottate in ambito regionale in analoghe fattispecie, si è rilevato, ad esempio, che certi Comuni consegnano ai richiedenti la concessione un bollettino postale, intestato alla tesoreria della Provincia, per il versamento del COSAP, unitamente al facsimile della domanda di concessione che, una volta compilata, va riconsegnata al Comune, unitamente a copia del versamento del COSAP alla Provincia.

riferimento id:33421

Data: 2016-04-12 07:52:26

Re:Mercato sperimentale su strada provinciale

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