con la presente sottopongo alla Vs cortese attenzione un quesito relativamente all'interpretazione dell'articolo 29 della L.R. n. 27/2015: " L'attività di cui al comma 1è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze".
Cosa si intende per numero civico di residenza anagrafica?
In modo particolare vorrei sottoporre alla Vs. attenzione un caso concreto: in un'abitazione, quindi allo stesso numero civico, esistono due unità immobiliari di proprietà, rispettivamente della moglie (primo piano) e del marito (piano terra) che convivono allo stesso piano (il primo), dove la moglie ha un'attività di b&b.
Il piano terra era stato dato in comodato gratuito al figlio della coppia, che risultava anagraficamente residente proprio al piano terra. La capacità ricettiva era stata limitata alla camera da letto (due soli posti), consentendo al titolare di dormire nel soggiorno.
Successivamente è stato dichiarato che è intenzione del figlio della coppia modificare la residenza andando a convivere al piano primo con i genitori (sono state avviate le pratiche di trasferimento anagrafico al piano primo). E' stato dichiarato che è intenzione chiudere il b&b già attivo al primo piano e aprirne uno al piano terra per quattro posti, anche se esiste una sola camera di n. 2 posti (gli altri locali sono il soggiorno, la cucina e il disimpegno).
Quindi le domande sono due:
1) è possibile che la capacità ricettiva sia di quattro posti letto quando nell'unità immobiliare esiste una sola camera con n. 2 posti letto (gli latri locali sono la cucina, il soggiorno ed il disimpegno)?
2) la residenza anagrafica non richiede che il titolare (nella fattispecie il figlio) del b&b risieda nell'unità immobiliare ove viene svolta l'attività ricettiva? Non è questo l'elemento che contraddistingue questa tipologia di struttura ricettiva? Se fosse il solo numero civico a fare la differenza e non la residenza non si renderebbe possibile utilizzare anche un'unità immobiliare di cui non si ha la disponibilità?
Riporto parte dell'art. 29, ad uso di tutti (si tratta della legge lombarda):
[i]1. Si definisce bed & breakfast l'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della [b]normale organizzazione familiar[/b]e, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.
2. L'attività di cui al comma 1 [b]è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare[/b], ivi [b]comprese le pertinenze[/b] e deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano.
[...][/i]
In genere un po’ tutte le leggi regionali riportano una ratio che vuole legare in modo stretto l’esercizio non professionale all’utilizzo della unità immobiliare di residenza. Quindi, solo se ospiti i turisti nella casa dove abiti puoi fare il B&B non professionale.
La regione Toscana, ad esempio, ha stabilito: [i]L’attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio[/i]. Inoltre aggiunge che è possibile utilizzare un unico appartamento.
Effettivamente, però, la legge lombarda amplia la possibilità interpretativa. Non si ravvede la condizione dell’utilizzo di un unico appartamento e la scelta di indicare la condizione del solo numero civico porta alla possibilità di utilizzare altri subalterni che fanno capo al quel civico ma diversi da quelli di effettiva residenza del titolare purché, naturalmente, nella disponibilità giuridica dellp stesso o della famiglia (rammenta che non è un’impresa ma una famiglia che manda avanti un'attività NON imprenditoriale). Con questo credo di aver risposto alla domanda 2.
venendo alla domanda 1:
[color=red]1) è possibile che la capacità ricettiva sia di quattro posti letto quando nell'unità immobiliare esiste una sola camera con n. 2 posti letto (gli latri locali sono la cucina, il soggiorno ed il disimpegno)?[/color]
Come indicato all’art. 38 della stessa legge regionale, anche i B&B mantengono la destinazione d’uso residenziale e come tali, in attesa del regolamento attuativo, dieri che vi si applica il DM 05/07/1975 che riporto in parte. Quindi, la risposta, a parere mio e per quello che posso intuire, è no. Occorre rispettare le misure minime della civile abitazione.
Ai sensi del DM 05/07/1975, affinché un appartamento sia abitabile e quindi accatastabile nelle categorie A - civili abitazioni, necessita dei seguenti requisiti minimi:
[i]Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.
Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, [...] l'alloggio monostanza (c.d. monolocale), per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.
[/i]
Mi inserisco per confermare quando detto da Mario, in particolare sulla seconda domanda.
Ricordo infatti che la precedente L.R. 16/07/2007, n. 15 al comma 1 dell'art. 45 (Servizio di ospitalità turistica bed & breakfast) prevedeva che "[i]È denominata bed & breakfast l'attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano [u][b]parte della loro abitazione di residenza[/b][/u] per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione[/i]".
Il nuovo testo è chiaramente estensivo, in quanto prevede che sia esercitata "[b][i]al numero civico di residenza anagrafica del titolare[/b], [b]ivi comprese le pertinenze[/i][/b]".