Data: 2016-04-04 10:50:15

Occupazione suolo pubblico su marciapiedi

Egr. Dottore
l'art. 20 CdS (occupazione della sede stradale) al comma 3 prevede che
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. [u]Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2.[/u] . . .
Considerato che un Bar ha chiesto di realizzare un gazebo su suolo pubblico e NON su marciapiede, poco prima di un'intersezione a T con sensi unici di marcia (che non creano per il CdS problemi di visibilità) in questo caso vannno considerate le triangolazioni ex art. 18 o l'art. 20 si riferisce solo ai gazebi su marciapiede?
Grazie per la cortese rispsota.

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