Buongiorno.
Mi confermate questa info (fonte ASL) e cioè che per l'avvio di attività di commercio itinerante, oltre alla richiesta di rilascio della licenza, il soggetto richiedente deve anche presentare una SCIA di inizio attività?
Ma che senso ha? Una volta che gli è stato rilasciato il titolo perché dovrebbe anche mandare una SCIA di inizio? Tant'è che "impresainungiorno" nella descrizione del procedimento di richiesta rilascio licenza dice "richiesta rilascio (...) per inizio attività".
Dov'è sta semplificazione?
Grazie1000
[quote]Buongiorno.
Mi confermate questa info (fonte ASL) e cioè che per l'avvio di attività di commercio itinerante, oltre alla richiesta di rilascio della licenza, il soggetto richiedente deve anche presentare una SCIA di inizio attività?
Ma che senso ha? Una volta che gli è stato rilasciato il titolo perché dovrebbe anche mandare una SCIA di inizio? Tant'è che "impresainungiorno" nella descrizione del procedimento di richiesta rilascio licenza dice "richiesta rilascio (...) per inizio attività".
Dov'è sta semplificazione?
Grazie1000[/quote]
Se l'attività è nel campo ALIMENTARE (e solo in questo caso) allora serve la notifica sanitaria (SCIA mod. A).
La vera semplificazione è l'applicazione della SCIA agli itineranti... in questo caso si può fare la notifica contestualmente...
Ma Regione è di altro avviso...
Come ben diceva Alberto la vera semplificazione sarebbe la SCIA come unico e non ulteriore atto di abilitazione all'esercizio.
Infatti il solo rilascio dell'autorizzazione non certifica l'effettivo inizio dell'attività che avviene solo a seguito di presentazione della SCIA in ComUnica.
Inoltre l'art. 27 c. 4 a) L.R. 6/2010 dispone la revoca dell'autorizzazione qualora il titolare non inizi l'attività entro 6 mesi come da art. 21 c. 4.