DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (12G0009) (GU n. 19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n.18)
Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012
[color=red]Art. 1 Liberalizzazione delle attivita' economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
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1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, in attuazione del principio di liberta' di iniziativa economica
sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di
concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate,
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del
presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione
comunque denominati per l'avvio di un'attivita' economica non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio
di proporzionalita';
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita'
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita' pubbliche
perseguite, nonche' le disposizioni di pianificazione e
programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente
finalita' economica o prevalente contenuto economico, che pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati
ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di
nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici
ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia'
presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e
servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita',
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori
economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori
nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in ogni
caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di interesse
pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i
quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni di
piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti, presenti
e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli
necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla
liberta', alla dignita' umana e possibili contrasti con l'utilita'
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i
criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle
Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di
intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro
il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le
attivita' per le quali permane l'atto preventivo di assenso
dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio
delle attivita' economiche, nonche' i termini e le modalita' per
l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione,
individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato
che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di
trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento,
anche in merito al rispetto del principio di proporzionalita'. In
mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato
positivamente.
4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai principi e
alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi
restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120
della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto
adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosita'
degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il
termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero
dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto
all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In
caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della
virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei
rispettivi statuti.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i
servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come
definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno, e le attivita' specificamente sottoposte a
regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.
[color=red]Art. 2 Tribunale delle imprese [/color]
1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1 e 2 le parole: «sezioni specializzate in
materia di proprieta' industriale ed intellettuale» sono sostituite,
ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia
di impresa»;
b) all'articolo 2, le parole: «in materia di proprieta'
industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «in
materia di impresa»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice
civile ovvero alle societa' da queste controllate o che le
controllano, per le cause:
a) tra soci delle societa', inclusi coloro la cui qualita' di
socio e' oggetto di controversia;
b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i
diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi
sociali;
d) tra soci e societa';
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi amministrativi o di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
g) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai
creditori delle societa' controllate contro le societa' che le
controllano;
h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n.
3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice
civile;
i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o
forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una societa' di
cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».
2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di
cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive
modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e'
quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».
3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2 e' versato all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi
dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 e' sostituito dal seguente:
«4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e' istituita la
sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore
del presente decreto.
6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attivita'
relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o
maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente".
[color=red] Art. 4 Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali
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1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione
dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto
della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita' giuridica
e dell'unita' economica dell'ordinamento, svolgendo le seguenti
funzioni:
a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su
segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,
le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della
concorrenza;
b) assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere
i limiti alla concorrenza;
c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone
al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la
Presidenza del Consiglio puo' formulare richieste di informazioni a
privati e enti pubblici.
3. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente.
[color=red]Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate [/color]
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel
sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita'
della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al
momento del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita'
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza
assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa
nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve
essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per
le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese,
oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente
comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al
comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni
regolamentate non potra' essere superiore a diciotto mesi e per i
primi sei mesi, potra' essere svolto, in presenza di un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e
il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, in concomitanza
col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo
livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli
ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le
quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono
soppressi;
b) la lettera d) e' soppressa.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[color=red] Art. 11 Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarita' delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci
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1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da
parte di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di
legge, garantendo al contempo una piu' capillare presenza sul
territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo comma
dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
"Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 3000 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo
comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia
superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti,
l'ulteriore farmacia puo' essere autorizzata soltanto qualora la
popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500
abitanti".
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie,
in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle
sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque
vacanti, non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte
del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario
per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia
stata gia' espletata la procedura concorsuale, riservando la
partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e
ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei
provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma
costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del
comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale. Al concorso straordinario si applicano le
disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni
previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni
regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure
concorsuali.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei
farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio
autostradali ad alta intensita' di traffico, servite da servizi
alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una
farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con
superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia'
aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3
sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli
interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per
la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la
titolarita' della sede farmaceutica assegnata e' condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi
vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o
sopravvenuta incapacita'. Ai fini della valutazione dell'esercizio
professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche,
per l'attivita' svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnati
punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i
secondi 10 anni.
6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita'
competenti in base alle vigente normativa non impediscono l'apertura
della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie
possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e
prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata
informazione alla clientela.
7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal
comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di
cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito
commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta
le procedure concorsuali di cui al presente articolo.
8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e
successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite dalle
parole "sei mesi".
9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base
della sua specifica competenza professionale, ad informare il
paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario
uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le
seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero,
"non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni
cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti
apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del
farmaco prescritto, e' tenuto a fornire il medicinale equivalente
generico avente il prezzo piu' basso, salvo diversa richiesta del
cliente. Ai fini del confronto il prezzo e' calcolato per unita'
posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo
periodo, dopo le parole " e' possibile", sono inserite le seguenti:
"solo su espressa richiesta dell'assistito e".
10. L'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del
personale non addetto prevista dal comma 2 dell'articolo 32 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita
unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti
senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della
procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.
11. E' istituito, presso l'Ente nazionale di previdenza e
assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionale
per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti.
Il fondo e' finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il
versamento, a favore dell'ENPAF, di una quota percentuale del
fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente
ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati
con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non
inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile,
in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista
collaboratore di primo livello con due anni di servizio. L'ENPAF
provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennita' che consente
il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente periodo.
Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
12. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione
degli ordini dei farmacisti italiani, sono fissati i livelli di
fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento
comporta, per i titolari delle farmacie stesse, l'obbligo di
avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio
sanitario nazionale, di uno o piu' farmacisti collaboratori.
[color=red]Art. 12 Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti [/color]
1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei
notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della
giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, e'
aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono
distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi,
secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6
febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del
concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto
direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina
a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del
27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi
posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e' bandito un ulteriore
concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro il
31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore concorso pubblico per la
nomina fino a 500 posti di notaio. All'esito della copertura dei
posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina
il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d'appello e i
Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. Per gli anni
successivi, e' comunque bandito un concorso per la copertura di tutti
i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n.
89, sono sostituiti dai seguenti:
"Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio,
il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune
assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e
repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso
almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per
ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il
territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua
sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del
distretto notarile in cui trovasi la sede stessa".
5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e' sostituito dal seguente:
"Egli non puo' esercitarlo fuori del territorio della Corte
d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.".
6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le
parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte d'Appello".
7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto
legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
"a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui
circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per
il quale si procede e' stato commesso;
b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui
ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto
per il quale si procede e' stato commesso. Se l'infrazione e'
addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci,
previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera e'
necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis,
comma 5.".
8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n.
89, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1°
agosto 2006, n. 249, le parole "di cui all'articolo 153, comma 1,
lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "in cui il notaio ha
sede".
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
[color=red]Art. 17 Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti [/color]
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che
siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera
possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore
nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A
decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che
prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva
nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal
presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche
e l'uso del marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e
comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione
di carburante al fine di sviluppare la capacita' di acquisto
all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto
dei medesimi sono consentite anche in deroga ad eventuali clausole
negoziali che ne vietino la realizzazione.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza del
mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni
contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori
degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14
dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
sostituiti dai seguenti:
"12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli
attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione
possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti,
differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel
rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa
definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi
sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di
autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il
Ministero dello sviluppo economico.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli
stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono accordarsi per
l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni gia'
pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al
gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per
competere nel mercato di riferimento."
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo
scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite
previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo
al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.
4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del
mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della
superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi
presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie
minima di 1.500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.".
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova
realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono
esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio
tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza
dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimento
delle predette attivita'. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli
connessi con procedure competitive in aree autostradali in
concessione espletate al 30 giugno 2012";
c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I Comuni non
rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni
relativamente agli impianti incompatibili."
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. L'adeguamento di
cui al comma 5 e' consentito a condizione che l'impianto sia
compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli
impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012.
Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione
amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato
dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di
cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli
impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n.32, dichiarata dal Comune
competente.".
5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte in
fondo le seguenti parole: "o che prevedano obbligatoriamente la
presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso il
metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli
tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle
finalita' dell'obbligo" .
6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con
gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la
diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinche' nei
Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per accelerare i tempi
di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per
uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas,
per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le
aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonche'
per la riduzione delle penali per i superi di capacita' impegnata
previste per gli stessi impianti.
[color=red] Art. 18 Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati
[/color]
1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, dopo la parola "dipendenti" sono aggiunte le parole "o
collaboratori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli
impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei
centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o
degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti
vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza
assistenza, delle apparecchiature per la modalita' di rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato.".
[color=red]Art. 39 Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore
[/color]
1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:
e) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti
complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono
altresi' vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto
secondo la vigente normativa;
f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e
defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e
restituito a compensazione delle successive anticipazioni al
distributore;
g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a
garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata
fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto,
rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di
pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti
disposizioni in materia.
f) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti,
contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per
contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto
cui accedono.
2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore
della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori,
mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo
maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva partecipazione
e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attivita' di
amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto
d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma
attuata, e' libera;
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e
previo parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,
sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i
requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del
mercato degli intermediari di tali diritti connessi;
4. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla
Societa' Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioni
incompatibili con il presente articolo sono abrogate.
Il D.L. c.d. cresci italia: le norme per gli enti locali
di Arturo Bianco
Ecco le principali disposizioni che il testo non ufficiale del Decreto Legge c.d. cresci Italia, approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì 20 gennaio, detta per gli Enti Locali.
Siamo in presenza di un insieme di norme di grande rilievo, che impongono ai Comuni ed alle altre Amministrazioni locali di adottare provvedimenti di promozione della concorrenza. Si devono, in particolare, segnalare le nuove regole per i servizi pubblici locali, per la tesoreria unica, per i pagamenti, per la realizzazione di opere pubbliche.
http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=3524
Decreto liberalizzazioni: la relazione illustrativa
http://democraticieriformisti.wordpress.com/2012/01/25/decreto-liberalizzazioni-la-relazione-illustrativa/
Conferenza Unificata del 2 febbraio 2012
punto 7
Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”
PRIME PROPOSTE DI EMENDAMENTI