Data: 2012-01-24 23:19:50

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1- concorrenza, sviluppo, competitività

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (12G0009) (GU n. 19 del 24-1-2012  - Suppl. Ordinario n.18)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012

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Data: 2012-01-25 20:06:47

Art. 1 Liberalizzazione delle attivita' economiche

[color=red]Art. 1 Liberalizzazione delle attivita' economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
[/color]
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.
148, in attuazione del principio di liberta' di iniziativa  economica
sancito dall'articolo  41  della  Costituzione  e  del  principio  di
concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono  abrogate,
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui  al  comma  3  del
presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
    a)  le  norme  che  prevedono  limiti  numerici,  autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione
comunque  denominati  per  l'avvio  di  un'attivita'  economica  non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del  principio
di proporzionalita';
    b) le norme che pongono  divieti  e  restrizioni  alle  attivita'
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita'  pubbliche
perseguite,  nonche'  le  disposizioni  di    pianificazione    e
programmazione territoriale o temporale autoritativa  con  prevalente
finalita' economica o prevalente  contenuto  economico,  che  pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli,  ovvero  non  adeguati
ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di
nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori  economici
ponendo un trattamento differenziato  rispetto  agli  operatori  gia'
presenti sul mercato, operanti in  contesti  e  condizioni  analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di  prodotti  e
servizi al consumatore, nel tempo nello  spazio  o  nelle  modalita',
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli  operatori
economici oppure limitano o condizionano le  tutele  dei  consumatori
nei loro confronti.
  2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in  ogni
caso interpretate ed applicate  in  senso  tassativo,  restrittivo  e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di  interesse
pubblico generale, alla stregua dei  principi  costituzionali  per  i
quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni  di
piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti,  presenti
e futuri, ed ammette  solo  i  limiti,  i  programmi  e  i  controlli
necessari ad evitare possibili danni alla  salute,  all'ambiente,  al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza,  alla
liberta', alla dignita' umana e possibili  contrasti  con  l'utilita'
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e  con  gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
  3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo  i
criteri  ed  i  principi  direttivi  di  cui  all'articolo  34  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle
Camere di una sua relazione che  specifichi,  periodi  ed  ambiti  di
intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro
il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti,  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per  individuare  le
attivita'  per  le  quali  permane  l'atto  preventivo  di  assenso
dell'amministrazione, e  disciplinare  i  requisiti  per  l'esercizio
delle attivita' economiche, nonche' i  termini  e  le  modalita'  per
l'esercizio  dei  poteri  di    controllo    dell'amministrazione,
individuando le disposizioni di legge  e  regolamentari  dello  Stato
che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel  termine  di
trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento,
anche in merito al rispetto del  principio  di  proporzionalita'.  In
mancanza del parere nel termine,  lo  stesso  si  intende  rilasciato
positivamente.
  4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai  principi  e
alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi
restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120
della  Costituzione.  A  decorrere  dall'anno  2013,  il  predetto
adeguamento costituisce elemento  di  valutazione  della  virtuosita'
degli  stessi  enti  ai  sensi  dell'articolo  20,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15  luglio
2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,
nell'ambito dei compiti di cui all'articolo  4,  comunica,  entro  il
termine perentorio del 31  gennaio  di  ciascun  anno,  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  gli  enti  che  hanno  provveduto
all'applicazione delle procedure previste dal presente  articolo.  In
caso di mancata comunicazione entro il  termine  di  cui  al  periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di  valutazione  della
virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni  dei
rispettivi statuti.
  5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i
servizi  finanziari  come  definiti  dall'articolo  4  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi  di  comunicazione  come
definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26  marzo  2010,  n.
59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE  relativa  ai  servizi
nel mercato interno,  e  le  attivita'  specificamente  sottoposte  a
regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.

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Data: 2012-01-25 20:07:24

Art. 2 Tribunale delle imprese

[color=red]Art. 2 Tribunale delle imprese [/color]

  1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) agli articoli 1 e  2  le  parole:  «sezioni  specializzate  in
materia di proprieta' industriale ed intellettuale» sono  sostituite,
ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in  materia
di impresa»;
    b)  all'articolo  2,  le  parole:  «in  materia  di  proprieta'
industriale ed intellettuale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
materia di impresa»;
    c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).
  1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
    a) controversie di cui all'articolo 134 del  decreto  legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
    b) controversie in materia di diritto d'autore;
    c) azioni di classe  di  cui  all'articolo  140-bis  del  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
  2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V  e  VI  del  codice
civile  ovvero  alle  societa'  da  queste  controllate  o  che  le
controllano, per le cause:
    a) tra soci delle societa', inclusi coloro  la  cui  qualita'  di
socio e' oggetto di controversia;
    b) relative al trasferimento delle partecipazioni  sociali  o  ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni  sociali  o  i
diritti inerenti;
    c)  di  impugnazione  di  deliberazioni  e  decisioni  di  organi
sociali;
    d) tra soci e societa';
    e) in materia di patti parasociali;
    f)  contro  i  componenti  degli  organi  amministrativi  o  di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il  dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
    g) aventi ad  oggetto  azioni  di  responsabilita'  promosse  dai
creditori delle  societa'  controllate  contro  le  societa'  che  le
controllano;
    h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma,  n.
3,  all'articolo  2497-septies  e  all'articolo  2545-septies  codice
civile;
    i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi  o
forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una  societa'  di
cui al Libro V, Titolo V, Capi V  e  VI  del  codice  civile,  quando
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».
  2. Dopo il comma 1-bis  dell'articolo  13  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, e'  inserito  il  seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni  specializzate  di
cui al decreto legislativo 26  giugno  2003,  n.  168,  e  successive
modificazioni,  il  contributo  unificato  di  cui  al  comma  1  e'
quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».
  3.  Il  maggior  gettito  derivante  dall'applicazione  delle
disposizioni di cui al comma 2 e' versato  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per  essere  riassegnato  al  fondo  istituito  ai  sensi
dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  4. Il comma 4  dell'articolo  140-bis  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206 e' sostituito dal seguente:
  «4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e' istituita  la
sezione specializzata di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo
26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».
  5. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in  vigore
del presente decreto.
  6. L'amministrazione  provvede  allo  svolgimento  delle  attivita'
relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o
maggiori oneri e con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente".

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Data: 2012-01-25 20:08:03

Art. 4 Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti

[color=red]  Art. 4 Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali
[/color]
  1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  attuazione
dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il  rispetto
della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita' giuridica
e  dell'unita'  economica  dell'ordinamento,  svolgendo  le  seguenti
funzioni:
    a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su
segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del  Mercato,
le disposizioni contrastanti con la  tutela  o  la  promozione  della
concorrenza;
    b) assegna all'ente interessato un congruo termine per  rimuovere
i limiti alla concorrenza;
    c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone
al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi  di  cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
  2. Nell'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  precedente,  la
Presidenza del Consiglio puo' formulare richieste di  informazioni  a
privati e enti pubblici.
  3. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'  disponibili  a
legislazione vigente.

riferimento id:3337

Data: 2012-01-25 20:09:08

Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate

[color=red]Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate [/color]

  1. Sono abrogate le tariffe  delle  professioni  regolamentate  nel
sistema ordinistico.
  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del
professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti
con decreto del ministro vigilante. Con decreto  del  Ministro  della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionale e agli archivi precedentemente  basati  sulle  tariffe.
L'utilizzazione  dei  parametri  nei  contratti  individuali  tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo  alla  nullita'
della clausola relativa alla determinazione  del  compenso  ai  sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  3. Il compenso per le  prestazioni  professionali  e'  pattuito  al
momento  del  conferimento    dell'incarico    professionale.    Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di  complessita'
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri
ipotizzabili  dal  momento  del  conferimento  alla  conclusione
dell'incarico  e  deve  altresi'  indicare  i  dati  della  polizza
assicurativa per  i  danni  provocati  nell'esercizio  dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente  resa
nota al cliente anche in forma scritta se da questi  richiesta,  deve
essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per
le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di  spese,
oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel  presente
comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
  4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la  determinazione
del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al
comma 1.
  5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle  professioni
regolamentate non potra' essere superiore a diciotto  mesi  e  per  i
primi sei mesi, potra' essere  svolto,  in  presenza  di  un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini  e
il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca,  in  concomitanza
col corso di studio  per  il  conseguimento  della  laurea  di  primo
livello  o  della  laurea  magistrale  o  specialistica.  Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli  nazionali  degli
ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione
tecnologica  per  lo  svolgimento  del  tirocinio  presso  pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le  disposizioni  del
presente comma non si applicano alle  professioni  sanitarie  per  le
quali resta confermata la normativa vigente.
  6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera c), il  secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono
soppressi;
    b) la lettera d) e' soppressa.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Data: 2012-01-25 20:09:52

Art. 11 Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica

[color=red] Art. 11 Potenziamento del servizio  di  distribuzione  farmaceutica,  accesso alla titolarita' delle farmacie e modifica  alla  disciplina  della  somministrazione dei farmaci
[/color]
  1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da
parte di un piu' ampio numero di aspiranti,  aventi  i  requisiti  di
legge,  garantendo  al  contempo  una  piu'  capillare  presenza  sul
territorio del servizio farmaceutico, il secondo  e  il  terzo  comma
dell'articolo 1 della legge 2  aprile  1968,  n.  475,  e  successive
modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
  "Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 3000 abitanti.
  La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui  al  secondo
comma, consente l'apertura di una  ulteriore  farmacia,  qualora  sia
superiore  a  500  abitanti;  nei  comuni  fino  a  9.000  abitanti,
l'ulteriore farmacia puo'  essere  autorizzata  soltanto  qualora  la
popolazione eccedente rispetto al  parametro  sia  superiore  a  1500
abitanti".
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,
l'approvazione straordinaria delle piante organiche  delle  farmacie,
in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a  quanto
previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile  1968,  n.  475,  sulle
sedi farmaceutiche istituite in attuazione del  comma  1  o  comunque
vacanti, non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte
del comune. Entro i successivi 30 giorni le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso  straordinario
per titoli ed esami per la  copertura  delle  sedi  farmaceutiche  di
nuova istituzione o vacanti, fatte salve  quelle  per  le  quali  sia
stata  gia'  espletata  la  procedura  concorsuale,  riservando  la
partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di  farmacia  e
ai  titolari  di  farmacia  rurale  sussidiata.  L'adozione  dei
provvedimenti previsti dai  precedenti  periodi  del  presente  comma
costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da  parte  del
comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo
2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del  Servizio
sanitario  nazionale.  Al  concorso  straordinario  si  applicano  le
disposizioni  vigenti  sui  concorsi  per  la  copertura  delle  sedi
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni
previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori  disposizioni
regionali  dirette  ad  accelerare  la  definizione  delle  procedure
concorsuali.
  3. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sentiti  l'unita'  sanitaria  locale  e  l'ordine  provinciale  dei
farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:
    a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a  traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e  nelle  aree  di  servizio
autostradali ad alta  intensita'  di  traffico,  servite  da  servizi
alberghieri o di  ristorazione,  purche'  non  sia  gia'  aperta  una
farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;
    b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con
superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purche'  non  sia  gia'
aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
  4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del  comma  3
sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
  5. Ai concorsi  per  il  conferimento  di  sedi  farmaceutiche  gli
interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per
la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale  caso  la
titolarita' della sede  farmaceutica  assegnata  e'  condizionata  al
mantenimento  della  gestione  associata  da  parte  degli  stessi
vincitori,  su  base  paritaria,  fatta  salva  la  premorienza  o
sopravvenuta incapacita'. Ai fini  della  valutazione  dell'esercizio
professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche,
per l'attivita' svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma
1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  sono  assegnati
punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno  per  i
secondi 10 anni.
  6. I turni e  gli  orari  di  farmacia  stabiliti  dalle  autorita'
competenti in base alle vigente normativa non impediscono  l'apertura
della farmacia in orari diversi da quelli  obbligatori.  Le  farmacie
possono praticare sconti sui prezzi di tutti  i  tipi  di  farmaci  e
prodotti venduti pagati direttamente dai  clienti,  dandone  adeguata
informazione alla clientela.
  7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti  previsti  dal
comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri  sostitutivi  di
cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito
commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta
le procedure concorsuali di cui al presente articolo.
  8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e
successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite  dalle
parole "sei mesi".
  9. Il medico, nel prescrivere un farmaco,  e'  tenuto,  sulla  base
della  sua  specifica  competenza  professionale,  ad  informare  il
paziente dell'eventuale presenza in commercio  di  medicinali  aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche'  forma  farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di rilascio  e  dosaggio  unitario
uguali. Il  medico  aggiunge  ad  ogni  prescrizione  di  farmaco  le
seguenti parole: "sostituibile  con  equivalente  generico",  ovvero,
"non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni
cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non  risulti
apposta  dal  medico  l'indicazione  della  non  sostituibilita'  del
farmaco prescritto, e' tenuto a  fornire  il  medicinale  equivalente
generico avente il prezzo piu' basso,  salvo  diversa  richiesta  del
cliente. Ai fini del confronto il  prezzo  e'  calcolato  per  unita'
posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nel  secondo
periodo, dopo le parole " e' possibile", sono inserite  le  seguenti:
"solo su espressa richiesta dell'assistito e".
  10. L'inaccessibilita' ai farmaci  da  parte  del  pubblico  e  del
personale non addetto prevista  dal  comma  2  dell'articolo  32  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  deve  intendersi  riferita
unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera  c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  che  potranno  essere  venduti
senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma
1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della
procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.
  11.  E'  istituito,  presso  l'Ente  nazionale  di  previdenza  e
assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionale
per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille  abitanti.
Il  fondo  e'  finanziato  dalle  farmacie  urbane,  attraverso  il
versamento,  a  favore  dell'ENPAF,  di  una  quota  percentuale  del
fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente
ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei  centri  abitati
con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito  netto  non
inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile,
in  base  al  contratto  collettivo  nazionale,  da  un  farmacista
collaboratore di primo livello con  due  anni  di  servizio.  L'ENPAF
provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennita' che consente
il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente  periodo.
Le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma sono stabilite con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze.
  12. Con decreto del Ministro della salute,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentita  la  Federazione
degli ordini dei farmacisti  italiani,  sono  fissati  i  livelli  di
fatturato delle  farmacie  aperte  al  pubblico  il  cui  superamento
comporta,  per  i  titolari  delle  farmacie  stesse,  l'obbligo  di
avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio
sanitario nazionale, di uno o piu' farmacisti collaboratori.

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Data: 2012-01-25 20:10:38

Art. 12 Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti

[color=red]Art. 12  Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti [/color]

  1. La tabella notarile che determina il numero e la  residenza  dei
notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio  1913,
n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti  del  Ministro  della
giustizia  in  data  23  dicembre  2009,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10  novembre  2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292,  e'
aumentata di cinquecento posti.
  2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro 120 giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
del  presente  decreto-legge,  i  posti  di  cui  al  comma  1  sono
distribuiti nei distretti e nei  singoli  comuni  in  essi  compresi,
secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma  1,  della  legge  6
febbraio 1913, n. 89.
  3. Entro il 31  dicembre  2012  sono  espletate  le  procedure  del
concorso per la nomina a 200 posti  di  notaio  bandito  con  decreto
direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina
a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del
27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per  complessivi  550  nuovi
posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e'  bandito  un  ulteriore
concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro  il
31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore  concorso  pubblico  per  la
nomina fino a 500 posti di  notaio.  All'esito  della  copertura  dei
posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che  determina
il numero e la residenza dei notai, udite  le  Corti  d'appello  e  i
Consigli  notarili,  viene  rivista  ogni  tre  anni.  Per  gli  anni
successivi, e' comunque bandito un concorso per la copertura di tutti
i posti che si rendono disponibili.
  4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913,  n.
89, sono sostituiti dai seguenti:
  "Per assicurare il funzionamento regolare e continuo  dell'ufficio,
il  notaro  deve  tenere  nel  Comune  o  nella  frazione  di  Comune
assegnatagli studio aperto con il deposito  degli  atti,  registri  e
repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso
almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici  giorni  per
ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
  Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il
territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la  sua
sede notarile, ed aprire un ufficio  secondario  nel  territorio  del
distretto notarile in cui trovasi la sede stessa".
  5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e' sostituito dal seguente:
  "Egli  non  puo'  esercitarlo  fuori  del  territorio  della  Corte
d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.".
  6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913,  n.  89,  dopo  le
parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte d'Appello".
  7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge  16
febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo  39  del  decreto
legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
    "a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale  nel  cui
circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per
il quale si procede e' stato commesso;
    b) al presidente del Consiglio notarile  del  distretto  nel  cui
ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale  il  fatto
per il quale  si  procede  e'  stato  commesso.  Se  l'infrazione  e'
addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le  veci,
previa  delibera  dello  stesso  consiglio.  La  stessa  delibera  e'
necessaria in caso di intervento  ai  sensi  dell'articolo  156  bis,
comma 5.".
  8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16  febbraio  1913,  n.
89, come modificato  dall'articolo  41  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2006, n. 249, le parole "di cui  all'articolo  153,  comma  1,
lettera b)" sono sostituite dalle seguenti:  "in  cui  il  notaio  ha
sede".
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

riferimento id:3337

Data: 2012-01-25 20:11:32

Art. 17 Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti

[color=red]Art. 17 Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti [/color]

  1. I gestori degli impianti di  distribuzione  dei  carburanti  che
siano  anche  titolari  della  relativa  autorizzazione  petrolifera
possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o  rivenditore
nel  rispetto  della  vigente  normativa  nazionale  ed  europea.  A
decorrere dal 30 giugno  2012  eventuali  clausole  contrattuali  che
prevedano  per  gli  stessi  gestori  titolari  forme  di  esclusiva
nell'approvvigionamento  cessano  di  avere  effetto  per  la  parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto  vendita.  Nei  casi  previsti  dal
presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni  economiche
e l'uso  del  marchio.  Nel  rispetto  delle  normative  nazionali  e
comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di  distribuzione
di  carburante  al  fine  di  sviluppare  la  capacita'  di  acquisto
all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e  di  trasporto
dei medesimi sono consentite anche in deroga  ad  eventuali  clausole
negoziali che ne vietino la realizzazione.
  2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza  del
mercato  anche  attraverso  una  diversificazione  nelle  relazioni
contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori
degli impianti di distribuzione  carburanti,  i  commi  da  12  a  14
dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  sono
sostituiti dai seguenti:
  "12. Fermo restando quanto disposto con il decreto  legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni,  in  aggiunta  agli
attuali contratti di comodato  e  fornitura  ovvero  somministrazione
possono essere  adottate,  alla  scadenza  dei  contratti  esistenti,
differenti    tipologie    contrattuali    per    l'affidamento    e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti,  nel
rispetto  delle  normative  nazionali  e  comunitarie,  e  previa
definizione  negoziale  di  ciascuna  tipologia  mediante  accordi
sottoscritti tra organizzazioni di  rappresentanza  dei  titolari  di
autorizzazione o concessione e  dei  gestori,  depositati  presso  il
Ministero dello sviluppo economico.
  13. In ogni momento i titolari degli impianti  e  i  gestori  degli
stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono  accordarsi  per
l'effettuazione del riscatto degli  impianti  da  parte  del  gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto  degli  investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione  agli  eventuali  canoni  gia'
pagati, dell'avviamento e  degli  andamenti  del  fatturato,  secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
  14. I nuovi contratti di cui  al  comma  12  devono  assicurare  al
gestore  condizioni  contrattuali  eque  e  non  discriminatorie  per
competere nel mercato di riferimento."
  3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo
scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto  o  tramite
previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo
al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai  sensi  e  per
gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.
  4.  All'articolo  28  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza  del
mercato e la qualita' dei  servizi  nel  settore  degli  impianti  di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti:
    a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di  alimenti  e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  della  legge  25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e  il  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' e professionali  di  cui  all'articolo  71  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
    b)  l'esercizio  dell'attivita'  di  un  punto  di  vendita  non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti  di  ampiezza  della
superficie dell'impianto e l'esercizio della  rivendita  di  tabacchi
presso gli impianti di distribuzione carburanti  con  una  superficie
minima di 1.500 mq;
    c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.".
    b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
  "10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di  nuova
realizzazione,  anche  se  installate  su  impianti  esistenti,  sono
esercitate  dai  soggetti  titolari  della  licenza  di  esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata  dall'ufficio
tecnico  di  finanza,  salvo  rinuncia  del  titolare  della  licenza
dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi  lo  svolgimento
delle predette attivita'. In ogni caso sono  fatti  salvi  i  vincoli
connessi  con  procedure  competitive  in  aree  autostradali  in
concessione espletate al 30 giugno 2012";
    c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I  Comuni  non
rilasciano ulteriori  autorizzazioni  o  proroghe  di  autorizzazioni
relativamente agli impianti incompatibili."
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  "6.  L'adeguamento  di
cui al  comma  5  e'  consentito  a  condizione  che  l'impianto  sia
compatibile sulla base dei  criteri  di  cui  al  comma  3.  Per  gli
impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012.
Il mancato adeguamento  entro  tale  termine  comporta  una  sanzione
amministrativa pecuniaria  da  determinare  in  rapporto  all'erogato
dell'anno precedente, da un minimo di mille  euro  a  un  massimo  di
cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per  gli
impianti    incompatibili,    costituisce    causa    di    decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del  decreto
legislativo  11  febbraio  1998,  n.32,  dichiarata  dal  Comune
competente.".
  5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte  in
fondo le seguenti  parole:  "o  che  prevedano  obbligatoriamente  la
presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso  il
metano per autotrazione, se tale  ultimo  obbligo  comporta  ostacoli
tecnici  o  oneri  economici  eccessivi  e  non  proporzionali  alle
finalita' dell'obbligo" .
  6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con
gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per  la
diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto adotta  misure  affinche'  nei
Codici di rete e di distribuzione di cui al  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per accelerare i  tempi
di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione  di  metano  per
uso autotrazione alla rete di trasporto o di  distribuzione  di  gas,
per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per  le
aree dove tali impianti siano presenti in  misura  limitata,  nonche'
per la riduzione delle penali per i  superi  di  capacita'  impegnata
previste per gli stessi impianti.

[color=red] Art. 18 Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati
[/color]
  1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  dopo  la  parola  "dipendenti"  sono  aggiunte  le  parole  "o
collaboratori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
  "Nel rispetto delle norme  di  circolazione  stradale,  presso  gli
impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di  fuori  dei
centri abitati, quali definiti ai sensi del  codice  della  strada  o
degli  strumenti  urbanistici  comunali,  non  possono  essere  posti
vincoli  o  limitazioni  all'utilizzo  continuativo,  anche  senza
assistenza, delle apparecchiature per la  modalita'  di  rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato.".

riferimento id:3337

Data: 2012-01-25 20:13:28

Art. 39 Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa

[color=red]Art. 39 Liberalizzazione del sistema di vendita  della  stampa  quotidiana  e periodica e disposizioni in materia di diritti  connessi  al  diritto d'autore
[/color]
  1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:
    e) gli edicolanti possono  rifiutare  le  forniture  di  prodotti
complementari forniti dagli editori  e  dai  distributori  e  possono
altresi' vendere presso la  propria  sede  qualunque  altro  prodotto
secondo la vigente normativa;
    f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta  e
defalcare  il  valore  del  materiale  fornito  in  conto  vendita  e
restituito  a  compensazione  delle  successive  anticipazioni  al
distributore;
    g) fermi restando gli obblighi  previsti  per  gli  edicolanti  a
garanzia  del  pluralismo  informativo,  la  ingiustificata  mancata
fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o  difetto,
rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di
pratica commerciale sleale ai fini  dell'applicazione  delle  vigenti
disposizioni in materia.
    f) le  clausole  contrattuali  fra  distributori  ed  edicolanti,
contrarie alle disposizioni del presente  articolo,  sono  nulle  per
contrasto con norma imperativa di legge e non  viziano  il  contratto
cui accedono.
  2. Al fine di favorire la creazione di nuove  imprese  nel  settore
della tutela dei  diritti  degli  artisti  interpreti  ed  esecutori,
mediante  lo  sviluppo  del  pluralismo  competitivo  e  consentendo
maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva  partecipazione
e controllo  da  parte  dei  titolari  dei  diritti,  l'attivita'  di
amministrazione e intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto
d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque  forma
attuata, e' libera;
  3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  da
emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e
previo parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,
sono individuati,  nell'interesse  dei  titolari  aventi  diritto,  i
requisiti minimi necessari ad un razionale e  corretto  sviluppo  del
mercato degli intermediari di tali diritti connessi;
  4. Restano fatte  salve  le  funzioni  assegnate  in  materia  alla
Societa' Italiana Autori ed Editori  (SIAE).  Tutte  le  disposizioni
incompatibili con il presente articolo sono abrogate.

riferimento id:3337

Data: 2012-02-03 14:13:46

Il D.L. c.d. cresci italia: le norme per gli enti locali

Il D.L. c.d. cresci italia: le norme per gli enti locali

di Arturo Bianco
       
Ecco le principali disposizioni che il testo non ufficiale del Decreto Legge c.d. cresci Italia, approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì 20 gennaio, detta per gli Enti Locali.
Siamo in presenza di un insieme di norme di grande rilievo, che impongono ai Comuni ed alle altre Amministrazioni locali di adottare provvedimenti di promozione della concorrenza. Si devono, in particolare, segnalare le nuove regole per i servizi pubblici locali, per la tesoreria unica, per i pagamenti, per la realizzazione di opere pubbliche.

http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=3524

riferimento id:3337

Data: 2012-02-03 14:15:20

Decreto liberalizzazioni: la relazione illustrativa

Decreto liberalizzazioni: la relazione illustrativa

http://democraticieriformisti.wordpress.com/2012/01/25/decreto-liberalizzazioni-la-relazione-illustrativa/

riferimento id:3337

Data: 2012-02-06 20:28:02

ANCI - proposte di emendamento al Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1

Conferenza Unificata del 2 febbraio 2012
punto 7
Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante “Disposizioni  urgenti  per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”
PRIME PROPOSTE DI EMENDAMENTI

riferimento id:3337
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