Fatti:
Il 14/04/2010 il sig. Verdi apre un nuovo esercizio di somministrazione;
Il 02/12/2011 il sig. Rossi presenta comunicazione di subingresso per affitto azienda in detto esercizio e, dopo qualche mese dall'apertura, vi installa delle slot.
Il 30/11/2013 il sig. Rossi cessa l'attività per risoluzione contratto affitto azienda e restituisce al noleggiatore le slot.
Il 09/12/2013 il sig. Verdi presenta comunicazione di subingresso per reintestazione azienda (senza slot).
Il 01/07/2015 la sig.ra Bianchi subentra per acquisto azienda a Verdi.
Il 02/07/2015 la soc. Tricolore Srl subentra per affitto azienda a Bianchi.
In detto esercizio, seppure per un periodo breve, risulterebbero presenti delle slot prima della data di entrata in vigore della LR 57/2013.
Potrebbe la soc. Tricolore Srl installare oggi delle slot in detto esercizio avvalendosi del fatto che vi erano prima dell'entrata in vigore dei divieti di cui alla LR 57/2013 e che il titolo abilitativo originario non sarebbe mai "scaduto" in quanto nel tempo si sono avuti solo subingressi?
>:(
Ad uso di tutti preciso che la LR 57/2013 entra in vigore il 12/11/2013.
A parere mio i giochi non sono istallabili. Come ho già avuto modo di chiarire in altre occasioni sul forum occorre tenere presente che l’esercente che installa le slot si deve iscrivere, prima della installazione degli stessi apparecchi, presso l’elenco dei possessori dei comma 6 attendere che AAMS rilasci il “codice iscrizione elenco”. Ciò rappresenta l’unico presupposto giuridico certo (a prescindere da eventuali sopralluoghi ) per capire se un soggetto ha una posizione attiva ad una certa data. La sola abilitazione per somministrazione non è sufficiente per agganciarsi ad una posizione giuridica attiva prima dell’entrata in vigore della legge e poi cessata. L’abilitazione ex art. 86 TULPS assorbe le valenze di abilitazione per le installazione dei giochi ma non può essere un presupposto giuridico perpetuo per la possibilità di installazioni successive.
Ogni anno l’esercente deve fare il rinnovo per l'iscrizione nell'elenco dal 1 gennaio e non oltre il 31 marzo.
Ai sensi della normativa (vedi vari decreti AAMS), l’iscrizione all’elenco costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate. Quindi se l’esercente, avesse effettivamente attivato le macchinette prima dell'entrata in vigore della LR, necessariamente avrebbe dovuto essere iscritto nell'elenco (condizione vera per Rossi) e poi, senza soluzione di continuità, i successivi esercenti avrebbero dovuto presentare comunicazione di subingresso presso AAMS (ora Ag. delle Dogane).
Puoi consultare l'elenco qua:
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Monopoli/Giochi/Apparecchi_intr/Elenco_soggetti_Ries/
Puoi trovare l’esercente e scaricarti i dati (una volta trovato clicca sul codice e guarda la data di prima iscrizione). Puoi scaricarti tutti quelli del tuo comune da "elenco soggetti per esercizi". Purtroppo l'elenco riporta solo i dati dell'anno in corso.
Il nuovo esercente avrebbe dovuto fare la comunicazione di subingresso ai fini nell'iscrizione nell'elenco secondo questa modulistica:
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Monopoli/Giochi/Apparecchi_intr/Elenco_soggetti_Ries/Ries_Modulistica/
La situazione che descrivi è sicuramente un’ipotesi di NON installabilità ma, se vuoi, potresti fare una visura presso l’Ag. delle Dogane e sentire le sorti del codice posseduto dal dante causa: quando è stato cessato e che sorti ha avuto. Se al momento del contratto il dante causa non era iscritto ad AAMS non poteva traslare il diritto all’istallazione della macchinette.