Data: 2012-01-24 17:15:19

somministrazione alimenti e bevande

Il Comune ha stipulato con la ditta XXX una convenzione avente per oggetto: PROJECT FINANCING RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI
Il comune conferisce alla ditta l’appalto dei lavori e la gestione dei locali da costruire, mentre il concessionario si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto, realizzando l’edificio costituito da: bar con annessi servizi e ripostiglio, servizi igienici,locale caldaia,…
Le opere saranno prese in possesso dal Comune a seguito di collaudo finale redatto con esito favorevole. Il concessionario dovrà, poi, gestire il pubblico esercizio ad alcune condizioni:
- l’attività commerciale svolta all’interno del locale dovrà essere di bar; è fatta salva la possibilità di svolgere attività complementare di pizzeria, purché non prevalente rispetto all’attività di bar, dal lunedì al venerdì con esclusione dei weekend
- canone annuo pari a …..
- orari di apertura dalle ore 7.00 alle ore 23.00 per sei giorni settimanali
- …

Primo quesito:
La ditta XXX, al fine di avviare l’attività, presenta richiesta per nuova attività di somministrazione nella ristorazione pubblica (soggetta a programmazione) o Scia per somministrazione svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento in impianti sportivi?
n.b. il bar rimane aperto anche quando non vi sono gare o manifestazioni sportive

Secondo quesito:
L’art. 70 della L.R. 06/2010 prevede che “La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi”.
Tale disposizione è applicabile al caso in esame? Il divieto di somministrare bevande con contenuto alcolico superiore al 21% vige solo durante gli eventi sportivi o sempre in assoluto?

Grazie

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Data: 2012-01-25 10:49:59

Re:somministrazione alimenti e bevande

considerato l'oggetto del bando al quale segue la convenzione direi che è sufficiente una scia in quanto trattasi attività esclusa dalla programmazione; il fatto che venga imposto un orario ben determinato (7-23 X 6 gg) avvalora la tipologia dell'attività diversamente, in base alle nuove disposizioni, l'orario di esercizio dovrebbe essere a discrezionalità del gestore. essendo un locale operante nell'ambito di un impianto sportivo non è consentita la somministrazione di bevande alcoliche > 21% indipendentemente dagli eventi perchè l'impianto nell'orario di apertura è comunque funzionante. se si voleva fare una cosa diversa andava specificata nel bando con specifica distinzione della tipologia dell'esercizio; in quest'ultimo caso si poteva derogare alla limitazione di cui all'art. 70 es. dopo le 23 e fino alle 7.

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Data: 2012-01-25 14:04:13

Re:somministrazione alimenti e bevande

Premesso che è difficile ragionare su bandi senza averli letti, non concordo con l'interpretazione data dal collega.

[quote]considerato l'oggetto del bando al quale segue la convenzione direi che è sufficiente una scia in quanto trattasi attività esclusa dalla programmazione[/quote]

La l.r. 6/2010 art. 68 comma 4 prevede che "La programmazione regionale e i criteri comunali di cui al comma 1 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative all’attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L’attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell’attività di intrattenimento."

Il punto è se che, da quanto ho capito, il bar è aperto indipendentemente dall'apertura del centro sportivo, ed anche a chi non usufruisce degli impianti stessi. Quindi, per me, non si applica l'art. 68 comma 4.
La somministrazione negli impianti sportivi deve essere considerata complementare e secondaria, ma a mio parere, deve essere rivolta solo a chi usufruisce dell'impianto sportivo e della attività connesse.
Altrimenti è un bar come gli altri, e come tale va trattato.

In questi casi si deve porre attenzione particolare alla questione della sorvegliabilità.



[quote]il fatto che venga imposto un orario ben determinato (7-23 X 6 gg) avvalora la tipologia dell'attività diversamente, in base alle nuove disposizioni, l'orario di esercizio dovrebbe essere a discrezionalità del gestore[/quote]

Anche su questo punto andrei cauto.
Gli orari a mio parere il Comune li impone in quanto proprietario dell'area e dei locali dove si svolge l'attività, e questo fa parte di accordi tra i soggetti che esulano dalla norma. Allorché raro anche un privato potrebbe dire ti affitto i locali ma alle 23 chiudi...
Teoricamente il bando avrebbe dovuto semmai imporre orari vincolati a quelli degli impianti sportivi, ma questo è un altro discorso.


Comunque, ribadisco, leggi le mie osservazioni nella contestualità del bando.

Buon lavoro

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Data: 2012-01-26 07:29:08

Re:somministrazione alimenti e bevande

Grazie Alberto... più che altro buona fortuna perchè qui inizio a non capirci più molto...

Simone, tu che dici?

riferimento id:3335

Data: 2012-01-26 08:07:47

Re:somministrazione alimenti e bevande

aspettando un parere del dott. chiarelli vorrei far presente di aver espresso una mia valutazione secondo quanto indicato nel quesito. parlo per esperienza diretta (non personale): stipulare una convenzione con dei contenuti non conformi al bando è un abuso d'ufficio del funzionario che lo sottoscrive. se parliamo di progettazione, realizzazione e gestione di impianti sportivi con orario di funzionamento dalle 7 alle 13 è un conto. se invece il bar pizzeria è indipendente dagli impianti sportivi, durante l'apertura degli stessi non possono essere somministrate bevande alcoliche > 21%. dopo la chiusura degli impianti il pubblico esercizio può rimanere aperto con le stesse regole degli altri esercizi (fatte salve restrizioni per motivi di ordine, sicurezza e disturbo alla quiete pubblica) diversamente vi è un ostacolo alla libera concorrenza nell'ambito di una iniziativa economica. vorrei infine fare una precisazione: ai fini dell'applicazione delle limitazioni ex art. 70 della l.r. il funzionamento di un impianto sportivo è relativo alle diverse attività che vengono svolte es. calcetto, tennis, piscina ecc. e non solo in occasione di gare o manifestazioni.

riferimento id:3335

Data: 2012-01-26 20:07:09

Re:somministrazione alimenti e bevande

Primo quesito:
La ditta XXX, al fine di avviare l’attività, presenta richiesta per nuova attività di somministrazione nella ristorazione pubblica (soggetta a programmazione) o Scia per somministrazione svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento in impianti sportivi?
n.b. il bar rimane aperto anche quando non vi sono gare o manifestazioni sportive

[color=red]Sotto il profilo AMMINISTRATIVO l'interessato potrà presentare la SCIA per bar e svolgere ogni attività compatibile con l'area.
Ciò facendo, se viola la convenzione con il Comune, ne potrà rispondere civilisticamente.
Il Comune non agisce in questo caso come pubblica autorità, ma come PRIVATO che ha concesso in uso un bene e quindi NON può usare dei poteri autoritativi ma solo delle prerogative riconosciute al proprietario ai sensi del codice civile.[/color]


Secondo quesito:
L’art. 70 della L.R. 06/2010 prevede che “La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi”.
Tale disposizione è applicabile al caso in esame? Il divieto di somministrare bevande con contenuto alcolico superiore al 21% vige solo durante gli eventi sportivi o sempre in assoluto?
[color=red]Secondo me sì, vige solo DURANTE gli eventi sportivi e non negli altri casi.
Anche in questo caso il Comune potrebbe aver previsto convenzionalmente un divieto più ampio ..... e se vuole farlo valere deve attiivare gli strumenti del codice civile[/color]

riferimento id:3335

Data: 2016-12-24 06:05:39

Re:somministrazione alimenti e bevande

[color=red][size=14pt][b]Orari esercizi somministrazione LIBERALIZZATI con alcuni vincoli Ris. 294246 [/b][/size][/color]

[b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b]

[i]- permane l’obbligo per gli esercenti di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello, ben visibile
- le disposizioni sulle liberalizzazioni degli orari non si applicano agli esercizi di cui all’articolo 3, comma 6, della citata legge n. 287 del 1991
- permane l’obbligo, per gli esercenti, di rendere noti i turni al pubblico mediante l’esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile. Il sindaco, infatti, al fine di assicurare all’utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.[/i]

http://buff.ly/2hlHC67

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