Orientamenti applicativi Aran (31 marzo 2016)
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[b]In caso di trasferta superiore alle 8 ore, è possibile riconoscere il buono pasto, in luogo del rimborso previsto dalla disciplina contrattuale, al dipendente che abbia formulato una richiesta in tal senso?[/b]
In proposito, si segnala che l’art. 94, comma 2, del CCNL del 28.05.2004, prevede una distinta regolamentazione in relazione alla durata della trasferta:
- per la trasferta di durata pari o superiore a 8 ore, spetta solo il rimborso per un pasto, nel limite di euro 22,25;
- per la trasferta di durata superiore a 12 ore, compete il rimborso sia della spesa sostenuta per il pernottamento sia di quella per i due pasti giornalieri, nel limite di euro 44,26.
In base ad una interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata, si rileva che l’attribuzione del buono pasto non è annoverata tra le fattispecie applicabili nelle suddette ipotesi di trasferta e, pertanto, non se ne ritiene consentito il riconoscimento.
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[b]Come devono essere retribuite le giornate di ferie maturate e non godute in un determinato anno da un lavoratore titolare di posizione organizzativa ove ne fruisca nell’anno successivo e l’importo della retribuzione di posizione, per il nuovo anno, sia inferiore a quello precedentemente attribuito per effetto di una nuova pesatura della stessa, conseguente ad un processo di riorganizzazione dell’ente?
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Relativamente alla particolare problematica esposta, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che, durante il periodo di ferie, il dipendente ha diritto a percepire la medesima retribuzione che avrebbe percepito in caso di ordinaria presenza al lavoro.
Si tratta di una regola che trova il suo preciso fondamento negli articoli sia della Costituzione (art. 36, comma 3) che del Codice civile (art. 2109) i quali, nel riconoscere al dipendente il diritto alle ferie, stabiliscono che queste devono essere retribuite.
Il CCNL del 6 luglio 1995, all'art. 18, comma 1, nel ribadire tale principio, fornisce anche ulteriori specificazioni per l'esatta definizione della retribuzione da corrispondere al dipendente che fruisce delle ferie.
Infatti, tale clausola prevede che al lavoratore, durante il periodo di ferie, debba essere corrisposta la normale retribuzione, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non sono corrisposte per dodici mensilità (art. 18, comma 1, del CCNL del 6.7.1995).
Proprio in considerazione della espressa previsione contrattuale (“durante tale periodo”), ad avviso della scrivente Agenzia, la retribuzione da riconoscere al dipendente sia quella allo stesso spettante durante il periodo di fruizione delle ferie stesse.
Conseguentemente, si esclude che si possa tenere conto, a tal fine, del maggiore importo della retribuzione di posizione della posizione organizzativa di cui era precedentemente titolare.
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[b]Nel caso di risorse che sono disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, ai quali l’incremento è stato correlato, cosa accade alle stesse se non sono raggiunti gli obiettivi di performance? Sono economie o possono essere rinviate all’esercizio successivo?[/b]
In ordine a tale problematica, si rende necessario comprendere a che tipologia di risorse si fa riferimento.
Ove le risorse di cui si tratta siano quelle variabili derivanti dall’applicazione dell’art.15, comma 5, o del 15, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999 (come sembrerebbe emergere dal formulazione del quesito che fa riferimento a “risorse che sono disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi…”), esse , in caso di ridotto o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, sulla base della relazione della performance, che ne hanno giustificato l’apposizione, costituiscono economie e, quindi, non possono essere trasportate sull’esercizio successivo.
Fonte: http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali
Per il rimborso pasti si dovrebbe guardare più in quale fascia oraria si effettua la trasferta, piuttosto che la sua durata complessiva.
Se le risorse da erogare al personale scompaiono a fine anno, si penserà sia uno spreco non distribuirle a cani e porci