Buongiorno,
volevo avere dei chiarimenti in riferimento alla procedura di variante urbanistica accelerata di cui all'art 8 del D.P.R. 160/2010.
1) In particolare chiedo riguardo al primo passo di verifica della compatibilità urbanistica dell'insediamento che si vuole realizzare se, in caso di mancata compatibilità della stessa, il Suap deve rigettare la domanda o per non aggravare il procedimento può direttamente il responsabile del Suap chiedere gli indirizzi all'organo politico per indire la conferenza dei servizi superando altresì la richiesta della convocazione della conferenza dei servizi da parte dell'impresa;
2) ritiene altresì utile, sempre per non aggravare il procedimento, che si possa in una sola delibera avviare la procedura di variante urbanistica (indirizzo politico) e contestualmente avviare quella di verifica di vas;
3) ritiene che il suap possa concludere positivamente il procedimento unico solo dopo la pubblicazione su BURL della cartografia modificata come previsto ai sensi dell'art. 13 della L.R. della Lombardia n. 12/2015, comma 11, in riferimento agli atti di cui al PGT.
Grazie
1) In particolare chiedo riguardo al primo passo di verifica della compatibilità urbanistica dell'insediamento che si vuole realizzare se, in caso di mancata compatibilità della stessa, il Suap deve rigettare la domanda o per non aggravare il procedimento può direttamente il responsabile del Suap chiedere gli indirizzi all'organo politico per indire la conferenza dei servizi superando altresì la richiesta della convocazione della conferenza dei servizi da parte dell'impresa;
[color=red]Il primo passo è di NATURA TECNICA. Il responsabile SUAP deve solo accertare che non sussistano aree del territorio comunale destinate all'insediamento proposto (o se vi sono, che esse sono insufficienti). Se riscontra che vi sono chiaramente aree .... allora dichiara improcedibile l'istanza di variante. Altrimenti convoca la conferenza di servizi.
NESSUN INDIRIZZO POLITICO può essere legittimamente dato in questa sede.
SEMMAI potrebbe essere utile una delibera di chiarimento a fronte di norme urbanistiche dubbie sulla disponibilità delle aree.
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2) ritiene altresì utile, sempre per non aggravare il procedimento, che si possa in una sola delibera avviare la procedura di variante urbanistica (indirizzo politico) e contestualmente avviare quella di verifica di vas;
[color=red]Contestualmente alla indizione della conferenza di servizi ben può essere avviata la procedura di VAS
http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Territorio%2FDetail&cid=1213280748390&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277382731&pagename=DG_TERRWrapper
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3) ritiene che il suap possa concludere positivamente il procedimento unico solo dopo la pubblicazione su BURL della cartografia modificata come previsto ai sensi dell'art. 13 della L.R. della Lombardia n. 12/2015, comma 11, in riferimento agli atti di cui al PGT.
[color=red]NON ESISTE PROCEDIMENTO UNICO nel senso che la richiesta di variante si conclude con la DELIBERA CONSILIARE di approvazione ai sensi dell'art. 8 dpr 160.
Detta delibera costituisce variante allo strumento urbanistico e quindi l'area interessata avrà una nuova e diversa configurazione.
DIVENUTA EFFICACE la variante ... l'interessato POTRA' (non è tenuto) presentare istanza relativamente ai procedimenti necessari (es. permesso di costruire, aua ecc...) ... e su questa si attiverà il procedimento unico in senso proprio.
ATTENZIONE: il procedimento unico non è rilasciabile senza nuova ed autonoma istanza a conclusione della variante. E tale istanza dovrà provenire dall'avente titolo (che potrebbe essere soggetto diverso da quello che ha presentato istanza di variante). Tale istanza seguirà nuovamente l'iter autorizzativo prescritto (non potendosi usare le risultanze della conferenza di servizi, che aveva altro distinto scopo).
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Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008
(G.U. n. 229 del 30 settembre 2010)
Art. 8. Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici
1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
2. E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.