Un'associazione culturale no profit in un locale preso in affitto vuole fare lezioni di canto e promozione culturale.
Cosa deve presentare esattamente al SUAP?
come devono essere i locali?
c'è differenza se fa o non fa pagare le lezioni di canto?
ringrazio sempre
Innanzitutto un'associazione deve presentare nulla fin tanto che l'attività è svolta nel rispetto dello statuto e esclusivamente ai soci. L'unico adempimento di competenza Suap e la somministrazione di alimenti e bevande.
I locali devono avere destinazione d'uso compatibile con l'attività dell'associazione, fatto salvo che si tratti di un'associazione di promozione sociale, che vai in deroga.
Non discrimina il fatto che sia a pagamento o meno, purché sempre e solo ai soci
Se ho un'agibilità con scritto "laboratorio/deposito", si può considerare destinazione compatibile con l'attività dell'associazione?
questa compatibilità da chi viene controllata? in che legge è scritta??
Grazie
[quote]Se ho un'agibilità con scritto "laboratorio/deposito", si può considerare destinazione compatibile con l'attività dell'associazione?[/quote]
Dipende dal tipo di associazione
Ai sensi dell'art. 32 comma 4 della L. 7-12-2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
Per le altre forme di associazioni devi far riferimento al regolamento comunale (NTA urbanistiche).
Vedi anche qui: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16558.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16558.0[/url]
[quote]questa compatibilità da chi viene controllata? in che legge è scritta??[/quote]
La compatibilità con il PGT viene controllata dall'uff. tecnico comunale (uff. urbanistica per l'esattezza).
mandano una scia segnalata in prima pagina e quindi firmata da un "preposto" si definisce (che è il commercialista).
può essere accettata???
grazie
1. la SCIA, a prescindere da chi la firma, è dovuta?
2. se dovuta allora dipende dal SUAP.
Se è a norma allora la SCIA deve arrivare unicamente dal portale, il quale non ammette di allegare scansioni di segnalazioni, ma fa compilare e firmare file. La procura "speciale" di regione a mio avviso non vale, poichè l'originale è un file e quindi non esiste un originale firmato autografo dal dichiarante (principio sul quale si basa la procura regioanle).
Qui trovi un mio commento: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31867.msg60012#msg60012]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31867.msg60012#msg60012[/url]
Il legale rappresentante può firmare con CRS, se la ammetti.
Non mi sono spiegata bene.
nel primo riquadro della SCIA è stato messo un nominativo che si è poi qualificato come preposto (2° riquadro) e che sò essere anche il commercialista.
Se non è legale rappresentante o non ha procura notarile (delega della legale rappresentanza, generale o speciale) non ha titolo a presentare la SCIA: irricevibile.
riferimento id:33337
Non mi sono spiegata bene.
nel primo riquadro della SCIA è stato messo un nominativo che si è poi qualificato come preposto (2° riquadro) e che sò essere anche il commercialista.
[/quote]
CONFERMO quanto detto da Alberto ed invito ad essere molto RIGOROSI, anche formalmente.
Tutte le pratiche devono essere sottoscritte dal LEGALE RAPPRESENTANTE. Altrimenti questi deve fornire PROCURA NOTARILE (caso raro) o PROCURA SPECIALE ad un terzo.
Il preposto NON ha titolo a presentare istanza nè tantomeno il commercialista del soggetto, nemmeno se avesse un contratto di collaborazione. Così come non ha titolo l'avvocato anche con procura alle liti ecc...
QUINDI:
1) solo LEGALE RAPPRESENTANTE
2) altro soggetto che ha POTERI DI AMMINISTRAZIONE in base allo statuto
3) o a procura notarile
4) o delegato con procura speciale
hanno allegato la procura che si allega alla pratica SUAP per firma digitale.
va bene anche questa ??
Come ti ho già scritto sopra dipende dal tuo SUAP, o meglio dal portale telematico che usi.
Se è a norma allora la SCIA è un modulo telematico e l'originale è un file.
Ti ricordo che in tal caso le scansioni (almeno dei modelli di segnalazione e delle principali dichiarazioni) non sono a norma.
La procura "speciale" di regione pertanto a mio avviso non è idonea, poichè l'originale come detto poco sopra è un file: come può il procuratore dichiarare che quanto sottoscrive è conforme all'originale firmato autografo dal dichiarante?
In alternativa la gestisci fuori dal SUAP (è l'attività NON PROFESSIONALE di un'associazione), per cui vale anche il cartaceo... se dovuto...
Non mi sono spiegata bene.
Il dott. Chiarelli scrive che si può come delegato con procura speciale.
sulla scia c'è un nominativo che si è definito "preposto" ed ha allegato la procura speciale per la firma digitale di R.L. (pensavano che magari fosse sufficiente anche questa procura).
Ti sei spiegata bene.
Conosco la posizione di SIMONE sulla procura speciale.
Io ti ho esposto la mia.
Sta a te dire se accetti o meno la procura di Regione: io non la ritengo più valida alla luce delle motivazioni che ti ho dato sopra (portale a norma dpr 160/2010, accettazione o meno firma con CRS).
Ovviamente se non è a norma allora va bene la procura.