SPORTELLI UNICI (edilizia) - vietato chiedere al privato di acquisire prima i pareri
T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Bis, 29 febbraio 2016 sent. 2689
- in proposito, la giurisprudenza amministrativa ha avuto in più occasione modo di osservare che l’istituzione ad opera del legislatore dei cc.dd. “sportelli unici” – diretti essenzialmente ad individuare “un unico centro organizzativo” di “riferimento” per il privato - costituisce uno strumento pienamente rispondente al “principio della semplificazione amministrativa” (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 24 novembre 2014, n. 5777; C.d.S., Sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 889);
- più specificamente, la giurisprudenza de qua ha avuto modo più volte di affermare che lo sportello unico per l’edilizia previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001 risponde essenzialmente ad esigenze di “semplificazione procedimentale ed organizzativa” per quanto attiene ai rapporti tra l’Amministrazione e il privato, atteso che - proprio in virtù delle funzioni ad esso attribuite - comporta, tra l’altro, l’obbligo dell’ufficio comunale di “attivarsi direttamente presso le altre Amministrazioni al fine di acquisire gli ulteriori provvedimenti ed atti di assenso necessari per il rilascio dei permessi di costruire o di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia edilizia”, con la conseguenza che “l’imposizione del relativo onere in capo al privato” non può che costituire e, dunque, essere inteso come un “ingiustificato ed illegittimo aggravio del procedimento in violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione” (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 28 settembre 2010, n. 2032);
In ragione di quanto riportato ed essendo già stato dato atto che la decisione di negare il permesso di costruire in sanatoria richiesto dalla ricorrente è stata assunta dal Comune di xxxxxxxxxxx, inequivocabilmente dotato dello “Sportello Unico per l’Edilizia” (come, tra l’altro, risultante dalla documentazione prodotta agli atti), esclusivamente in ragione della mancata produzione della documentazione richiesta, espressamente identificata nello stesso provvedimento con il “N.O. per il Vincolo Idrogeologico” e il “N.O. per il Vincolo Ambientale”, non può, dunque, che convenirsi con la ricorrente in ordine al rilievo che la citata Amministrazione ha provveduto in spregio delle su riportate prescrizioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001.
Tanto è sufficiente per l’accoglimento del gravame, con assorbimento delle ulteriori censure formulate.
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