Un soggetto sarebbe interessato ad avviare un AGRIDIURNO ovvero una struttura aperta all’accoglienza di giovani con disabilità psichiatrica, principalmente di età scolare, senza l'offerta del pernottamento.
Si chiede cortesemente di conoscere:
1) quali devono essere i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività
2) quale destinazione urbanistica devono avere i locali
3) l'iter per avviare detta attività (SCIA o AUTORIZZAZIONE) e quali gli enti terzi coinvolti
4) Quali sono i riferimenti normativi.
Grazie.
1) quali devono essere i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività
[color=red]In questa materia trova applicazione la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&dl=tleggiV/2005/legge-2005-00041.xml&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=tleggiV&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0;preambolo,0[/color]
2) quale destinazione urbanistica devono avere i locali
[color=red]Si tratta di attività di servizi alla persona che, a seconda della tipologia, potrebbero rientrare in quelli a destinazione direzionale o specifica (socio-sanitaria) o di civile abitazione
[/color]
3) l'iter per avviare detta attività (SCIA o AUTORIZZAZIONE) e quali gli enti terzi coinvolti
[color=red]Anche in questo caso dipende. Sembra una tipologia soggetta a SCIA da inviare alla Regione
[/color]
4) Quali sono i riferimenti normativi.
[color=red]In questa materia trova applicazione la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&dl=tleggiV/2005/legge-2005-00041.xml&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=tleggiV&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0;preambolo,0
[/color]
******************
Art. 21
- Strutture soggette ad autorizzazione
1. Sono soggette ad autorizzazione del comune le seguenti strutture:
a) strutture residenziali, che erogano prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria, per l'accoglienza di soggetti disabili e non autosufficienti, caratterizzate da media ed alta intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di ottanta posti letto organizzati in nuclei fino a quaranta ospiti;
b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera, per soggetti parzialmente non autosufficienti o disabili non gravi, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di ottanta posti letto organizzati in nuclei fino a quaranta ospiti;
c) strutture a carattere comunitario, per l'accoglienza di soggetti che necessitano di una collocazione abitativa protetta o con limitata autonomia personale, privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa o media complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di venti posti letto, compresi posti di pronta accoglienza per le emergenze, organizzati in nuclei fino ad otto ospiti;
d) strutture che erogano servizi di accoglienza e di trattamento per soggetti dipendenti da sostanze da abuso;
e) centri di pronto accoglienza per minori, per l'accoglienza di soggetti privi o carenti del sostegno familiare, caratterizzate da media intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di dieci posti letto;
f) case di accoglienza per minori con il proprio genitore, anche organizzate con la modalità di gruppo appartamento per cinque nuclei;
g) servizi residenziali socio-educativi per minori di tipo familiare caratterizzati da media intensità assistenziale, media complessità organizzativa così articolati:
1) comunità familiari, con una capacità ricettiva massima di sei minori;
2) comunità a dimensione familiare con una capacità ricettiva massima di dieci minori e di due posti riservati alla pronta accoglienza;
h) gruppi appartamento per minori di età non inferiore a sedici anni e con una capacità ricettiva massima di quattro posti letto;
i) strutture semiresidenziali, sociali e socio-sanitarie, caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata, anche collocate o in collegamento con una delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) e delle comunità a dimensione familiare di cui alla lettera g).
2. Con il regolamento regionale, di cui all' articolo 62 , sono definiti i requisiti, criteri ed i termini necessari ai fini dell'autorizzazione.
3. Costituisce requisito per i soggetti responsabili delle strutture il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
Art. 22
- Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività
1. Sono soggette al solo obbligo di comunicazione al comune di avvio di attività le seguenti strutture:
a) comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di otto soggetti maggiori di età, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;
b) qualora il piano sanitario e sociale integrato regionale (16) ne preveda la sperimentazione, le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti, in possesso dei requisiti indicati nello stesso piano integrato sociale regionale;
c) strutture di accoglienza diurna o notturna, tese a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con i servizi territoriali.
2. La comunicazione di avvio di attività è presentata al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.
3. Le strutture devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Il regolamento regionale, di cui all' articolo 62 , definisce gli ulteriori requisiti relativi alle varie tipologie di strutture nonché le modalità di integrazione delle persone ospitate all'interno delle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari
4. La comunicazione di avvio di attività è finalizzata all'esercizio della vigilanza da parte dei comuni sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.