Data: 2012-01-24 15:48:19

AGRIDIURNO

Un soggetto sarebbe interessato ad avviare un AGRIDIURNO ovvero una struttura aperta all’accoglienza di giovani con disabilità psichiatrica, principalmente di età scolare, senza l'offerta del pernottamento.

Si chiede cortesemente di conoscere:

1) quali devono essere i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività

2) quale destinazione urbanistica devono avere i locali

3) l'iter per avviare detta attività (SCIA o AUTORIZZAZIONE) e quali gli enti terzi coinvolti

4) Quali sono i riferimenti normativi.

Grazie.

riferimento id:3332

Data: 2012-01-24 22:32:32

Re:AGRIDIURNO

1) quali devono essere i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività
[color=red]In questa materia trova applicazione la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&dl=tleggiV/2005/legge-2005-00041.xml&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=tleggiV&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0;preambolo,0[/color]

2) quale destinazione urbanistica devono avere i locali
[color=red]Si tratta di attività di servizi alla persona che, a seconda della tipologia, potrebbero rientrare in quelli a destinazione direzionale o specifica (socio-sanitaria) o di civile abitazione
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3) l'iter per avviare detta attività (SCIA o AUTORIZZAZIONE) e quali gli enti terzi coinvolti
[color=red]Anche in questo caso dipende. Sembra una tipologia soggetta a SCIA da inviare alla Regione
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4) Quali sono i riferimenti normativi.
[color=red]In questa materia trova applicazione la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&dl=tleggiV/2005/legge-2005-00041.xml&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=tleggiV&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0;preambolo,0
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Art. 21
- Strutture soggette ad autorizzazione
1. Sono soggette ad autorizzazione del comune le seguenti strutture:
a) strutture residenziali, che erogano prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria, per l'accoglienza di soggetti disabili e non autosufficienti, caratterizzate da media ed alta intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di ottanta posti letto organizzati in nuclei fino a quaranta ospiti;
b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera, per soggetti parzialmente non autosufficienti o disabili non gravi, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di ottanta posti letto organizzati in nuclei fino a quaranta ospiti;
c) strutture a carattere comunitario, per l'accoglienza di soggetti che necessitano di una collocazione abitativa protetta o con limitata autonomia personale, privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa o media complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di venti posti letto, compresi posti di pronta accoglienza per le emergenze, organizzati in nuclei fino ad otto ospiti;
d) strutture che erogano servizi di accoglienza e di trattamento per soggetti dipendenti da sostanze da abuso;
e) centri di pronto accoglienza per minori, per l'accoglienza di soggetti privi o carenti del sostegno familiare, caratterizzate da media intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di dieci posti letto;
f) case di accoglienza per minori con il proprio genitore, anche organizzate con la modalità di gruppo appartamento per cinque nuclei;
g) servizi residenziali socio-educativi per minori di tipo familiare caratterizzati da media intensità assistenziale, media complessità organizzativa così articolati:
1) comunità familiari, con una capacità ricettiva massima di sei minori;
2) comunità a dimensione familiare con una capacità ricettiva massima di dieci minori e di due posti riservati alla pronta accoglienza;
h) gruppi appartamento per minori di età non inferiore a sedici anni e con una capacità ricettiva massima di quattro posti letto;
i) strutture semiresidenziali, sociali e socio-sanitarie, caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata, anche collocate o in collegamento con una delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) e delle comunità a dimensione familiare di cui alla lettera g).
2. Con il regolamento regionale, di cui all' articolo 62 , sono definiti i requisiti, criteri ed i termini necessari ai fini dell'autorizzazione.
3. Costituisce requisito per i soggetti responsabili delle strutture il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
Art. 22
- Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività
1. Sono soggette al solo obbligo di comunicazione al comune di avvio di attività le seguenti strutture:
a) comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di otto soggetti maggiori di età, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;
b) qualora il piano sanitario e sociale integrato regionale (16) ne preveda la sperimentazione, le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti, in possesso dei requisiti indicati nello stesso piano integrato sociale regionale;
c) strutture di accoglienza diurna o notturna, tese a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con i servizi territoriali.
2. La comunicazione di avvio di attività è presentata al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.
3. Le strutture devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Il regolamento regionale, di cui all' articolo 62 , definisce gli ulteriori requisiti relativi alle varie tipologie di strutture nonché le modalità di integrazione delle persone ospitate all'interno delle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari
4. La comunicazione di avvio di attività è finalizzata all'esercizio della vigilanza da parte dei comuni sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.

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