Buona sera, sono nuova nel forum, scusatemi se sbaglio qualcosa.
Vorrei sapere cosa cambia con la nuova legge sul turismo nella regione Lombardia 27/2015
Sono proprietaria di un appartamento che fino ad ora ho affittato per brevi periodi con contratti di locazione ad uso turistico.
In particolare:
1) potrò continuare ad affittare la mia casa con contratti di pura locazione, senza fare denunce al comune?
2) dovrò comunque fare comunicazione alla pubblica sicurezza, anche per soggiorni inferiori a un mese di cittadini ue?
3) dovrò far pagare agli ospiti la tassa di soggiorno?
Grazie per l'aiuto
In attesa del contributo dei nostri esperti Le segnalo alcuni post nei quali abbiamo affrontato le varie "problematiche" relative alla LOCAZIONE TURISTICA:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+locazione+turistica&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+locazione+turistica&aqs=chrome..69i57j69i58.207j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Se opera nel settore Le suggeriamo anche il prossimo incontro (anche se riferito alla normativa Toscana, questa è del tutto analoga a quella della Lombarda, quindi il 95% delle problematiche sono identiche):
Locazioni turistiche ed attività ricettive in Toscana alla luce della L.R. 25/2016
Firenze, 28 aprile 2016 ore 9,45-13,00
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=33196.0
La l.r. 27/2015 ha introdotto precisi obblighi per la locazione turistica, ed in particolare ai sensi dell'art. 38 c. 8 sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
Ricordo ai sensi dell'art. 40 c. 9 la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione dei flussi turistici.
Non ha invece previsto alcuna comunicazione al SUAP/Comune.
Per la tassa di soggiorno deve far riferimento al comune, ed in particolare al relativo regolamento comunale.
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L.R. 01/10/2015, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.
Art. 38 Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere.
1. Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della presente legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente per territorio, sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990.
2. La SCIA è presentata al comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della SCIA deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.
3. Il comune comunica alla provincia, alla Città metropolitana di Milano, all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività e alle strutture d'informazione e accoglienza turistica competenti per territorio, le SCIA, le comunicazioni di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività.
4. I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna camera e unità abitativa.
5. Le tariffe e i prezzi esposti nelle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.
6. Il titolare delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventiva comunicazione al comune.
7. Il periodo di cessazione temporanea dell'attività, fatta eccezione per i rifugi e per le attività ricettive svolte in modo non continuativo, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.
8. Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza. (3)
9. Per le strutture ricettive non alberghiere di cui agli articoli 23, 26, 27, 28 e 29 non è richiesto il cambio di destinazione d'uso per l'esercizio dell'attività e mantengono la destinazione urbanistica-residenziale.
10. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.
11. La Giunta regionale promuove e favorisce le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che applicano le norme vigenti in materia di accessibilità in base alla categoria urbanistica di appartenenza e che offrono servizi, strutture aggiuntive e standard oltre gli obblighi di legge, per incrementare l'accessibilità e migliorare l'accoglienza delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive.
12. L'elenco unico regionale delle strutture ricettive suddiviso per tipologia di cui all'articolo 14, comma 4, è pubblicato sul portale internet della Regione.
Grazie per le risposte. In realtà il mio dubbio era relativo al fatto che anche nel caso di pura locazione si debba fare la denuncia. Infatti a me risultava che in questi casi la denuncia doveva essere fatta solo per locazioni superiori a 30 giorni e ad extracomunitari: Mi sbaglio?
L'altro mio dubbio era sull'obbligo di inviare comunicazione al comune: io non intendo aprire una casa vacanze, ma solo affittare di tanto in tanto, senza fornire alcun servizio aggiuntivo alla pura locazione.
Il regolamento relativo alla legge 27/2015 è già stato pubblicato? dove posso trovarlo?
per quanto riguarda la partecipazione al vostro forum, non mi è possibile. La mia attività di affitto è saltuaria e non mi permette un soggiorno a firenze.
Grazie
La comunicazione alla questura va fatta indipendentemente dalla durata del contratto e dalla nazionalità degli ospiti.
I 30 giorni ridevano solo ai fini della registrazione del contratto.
La locazione turistica e attività libera. La casa vacanza, in quanto attività ricettiva, è soggetta a scia.
Ad oggi il regolamento previsto dall'articolo 37 non è stato ancora pubblicato.
Benché lo facciano ai sensi di una mera circolare, le Questure hanno inziato ad attivare il servzio "alloggiatiweb" anche per le locazioni turistiche. Si tratta degli obblighi comunicativi ai fini della pubblica sicurezza ex art. 109 TULPS alternativi alla c.d. cessione di fabbricato.
Vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28818.msg55386#msg55386
http://questure.poliziadistato.it/Firenze/articolo-6-181-71677-1.htm
Grazie per le preziose informazioni. purtroppo, quando ho cercato di entrare nel sito della polizia di stato non mi è stato possibile, in quanto richiedono il numero di iscrizione come attività ricettiva, che io naturalmente non possiedo.
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie