Avevo già fatto un quesito analogo tempo fa, ma tutto si era fermato ed il problema si ripropone oggi. Nel mio Comune non abbiamo TAXI, solo NCC che chiedono di poter disporre di stalli in esclusiva.E' possibile dedicare degli stalli solo ed esclusivamente agli NCC autorizzati dal Comune?
riferimento id:33303Dando per buona l’attuale versione della legge 21/92 la risposta alla tua domanda si può desumere ragionando per in via indiretta.
L’operatore NCC ha l’obbligo di generale di sostare nella propria rimessa. Solo da lì può iniziare un servizio.
[i]Art. 3. Servizio di noleggio con conducente.
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Molti regolamenti comunali riportano (su per giù) queste stesse disposizioni.[/i]
Detto questo, è chiaro che solo un operatore NCC espressamente autorizzato può sostare su area pubblica al fine di ingaggiare il rapporto con il potenziale cliente. Quindi, un operatore NCC autorizzato da altro comune dovrà rispettare, necessariamente, le disposizioni di cui all’art. 3 citato.
All’art. 11 della legge 21/92 viene disposto (per due volte):
[i]I comuni in cui non è esercìto il servizio di taxi possono [u]autorizzare[/u] i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.[/i]
Quindi, la facoltà di autorizzare è in capo solo al comune nel cui territorio ricadono gli stalli di sosta.
Quanto ho affermato non va frainteso con la possibilità della sosta durante un servizio (esempio): tizio compra un viaggio tramite NCC da Genova a Milano andata e ritorno. Arrivato a Milano chiede all'autista di NCC di aspettare il tempo necessario per sbrigare delle commissioni. In questo caso l'autista NCC potrà posteggiare ai sensid del CdS ma non potrà vendere ulteriori corse. Quella non sarà una sosta al fine di incontrare clienti.
Quindi, se ho ben capito, il Comune individua degli stalli (da destinare a taxi) ed autorizza i propri NCC allo stazionamento.
Però: lo stazionamento è finalizzato anche al reperimento dei clienti o le richieste di prestazione devono pervenire solo alla rimessa? (Lasciamo x un attimo perdere internet, cellulari e tutte le modernità che comunque il legislatore dovrebbe considerare).
Infine: detti stalli possono essere riservati agli NCC autorizzati dal Comune, oppure hanno diritto di sostarci anche il tassista ed il noleggiatore (autorizzati da Comuni diversi) che aspettano il proprio cliente? (Perchè in questo ultimo caso si eslude la sosta finlizzata alla vendita di nuovi servizi)
Grazie, siete preziosi....
Ecco alcuni esempi di atti:
http://www.comunevittoria.gov.it/public/atti/23720_ordinanza_sindacale_n.12.pdf
http://www.comune.terralba.or.it/dati/calendarioeventipdf/3575_0.pdf
Trattandosi di provvedimento che comporta una valutazione complessiva e non di mera attuazione propendo per la competenza del SINDACO nell'individuazione degli stalli e nella loro regolamentazione.
La sosta va consentita ai soli titolari di licenza NCC del Comune.
Come ho ho scritto prima, visto che la regola generale è quella di avanzare la richiesta verso la rimessa, solo nei comuni dove sono previsti gli stalli di sosta per gli NCC è possibile che domanda e offerta di trasporto si incontrino su area pubblica. Solo gli NCC appositamente autorizzati daal comune possono farlo.
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