CATASTO - specifiche tecniche per registri immobiliari e volture catastali
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AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 17 marzo 2016
Approvazione delle nuove specifiche tecniche per gli adempimenti in
materia di registrazione, di trascrizione, iscrizione e annotazione
nei registri immobiliari e di voltura catastale. (16A02456)
(GU n.73 del 29-3-2016)
IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'art. 15, comma 2, il quale prevede, tra l'altro, che
gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e
dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 3-bis, 3-ter e
3-sexies, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per
gli adempimenti in materia di registrazione di atti relativi a
diritti sugli immobili, di trascrizione, di iscrizione, di
annotazione nei registri immobiliari nonche' di voltura catastale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
«Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in
particolare, l'art. 64, concernente ulteriori funzioni dell'Agenzia
delle entrate;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con
modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive
modificazioni, il quale ha dettato disposizioni per la progressiva
estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 a tutti i soggetti,
nonche' a tutti gli atti;
Visto l'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione
dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;
Visto il provvedimento 6 dicembre 2006, emanato dal Direttore
dell'Agenzia delle entrate e dal Direttore dell'Agenzia del
territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 dicembre 2006, n. 288, riguardante l'estensione
delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di
registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad
ulteriori tipologie di atti e soggetti;
Visto il provvedimento 30 aprile 2008, emanato dal Direttore
dell'Agenzia delle entrate e dal Direttore dell'Agenzia del
territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 10 maggio 2008, n. 109, recante approvazione delle
nuove specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di
registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura;
Visto il provvedimento 17 novembre 2009, emanato dal Direttore
dell'Agenzia delle entrate e dal Direttore dell'Agenzia del
territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 novembre 2009, n. 279, concernente l'estensione
delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 ad altri pubblici ufficiali;
Visto il provvedimento 18 dicembre 2009, emanato dal Direttore
dell'Agenzia delle entrate e dal Direttore dell'Agenzia del
territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 gennaio 2010, n. 8, concernente l'estensione delle
procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 463 agli agenti della riscossione;
Visto il provvedimento 21 dicembre 2010, emanato dal Direttore
dell'Agenzia del territorio di concerto con il Direttore generale
della Giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 28 dicembre 2010, n. 302, con il quale e' stato attivato, a
titolo sperimentale, il regime transitorio di facoltativita' della
trasmissione per via telematica del titolo da presentare al
conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure
telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 463;
Visto il provvedimento 20 luglio 2012, emanato dal Direttore
dell'Agenzia del territorio di concerto con il Direttore generale
della Giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 26 luglio 2012, n. 173, con il quale il regime transitorio di
facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da
presentare al conservatore dei registri immobiliari e' stato esteso,
per i notai, a tutto il territorio nazionale;
Visto il provvedimento 10 marzo 2014, emanato dal Direttore
dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2014, n. 65, con il quale il
regime transitorio di facoltativita' della trasmissione telematica
del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari e'
stato esteso ad altri soggetti;
Considerata l'esigenza di aggiornare le specifiche tecniche
approvate con il provvedimento 30 aprile 2008 e richiamate dal
provvedimento 21 dicembre 2010, anche per consentire l'inserimento di
nuove codifiche di atti soggetti a pubblicita' immobiliare;
Dispongono:
Art. 1
Specifiche tecniche
1. Sono approvate le specifiche tecniche di cui all'Allegato 1 al
presente provvedimento, da utilizzare per gli adempimenti in materia
di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura,
nonche' per la trasmissione telematica dei titoli da presentare al
conservatore dei registri immobiliari.
2.A decorrere dal 1° ottobre 2016, per la trasmissione telematica
relativa agli adempimenti e ai titoli di cui al comma 1, devono
essere utilizzate le specifiche tecniche allegate al presente
provvedimento.
3. A decorrere dal 31 marzo 2016, possono essere utilizzate le
specifiche tecniche allegate al presente provvedimento o quelle
allegate al provvedimento 30 aprile 2008.
4. Restano ferme le specifiche tecniche di cui all'Allegato 2 del
provvedimento 21 dicembre 2010, come sostituito dall'allegato tecnico
al provvedimento 20 luglio 2012, concernenti le modalita' di
attestazione delle funzioni di conservatore.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
Roma, 17 marzo 2016
Il Direttore
dell'Agenzia delle entrate
Orlandi
Il capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Mura
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico