Buongiorno,
ho una SNC che svolge attività di ricostruzione unghie.
Una socia è operante e svolge l'attività di ricostruzione unghie senza il requisito professionale di estetista.
Le due dipendenti hanno entrambe il requisito professionale di estetista e sono designate entrambe responsabili tecniche.
Dall'articolo 5 del regolamento regionale n. 5/2016 di Regione Lombardia (che poi coincide con quanto stabilito dalla legge 1/1990) emerge che per le società tutti i soci e i dipendenti devono essere in possesso della qualificazione professionale.
Trattandosi di attività di ricostruzione unghie e non di estetista, che non è regolamentata in maniera specifica in Regione Lombardia e non sono previsti corsi appositi per l'attività, è comunque necessario che la socia per operare, abbia il requisito professionale di estetista?
Buongiorno,
ho una SNC che svolge attività di ricostruzione unghie.
Una socia è operante e svolge l'attività di ricostruzione unghie senza il requisito professionale di estetista.
Le due dipendenti hanno entrambe il requisito professionale di estetista e sono designate entrambe responsabili tecniche.
Dall'articolo 5 del regolamento regionale n. 5/2016 di Regione Lombardia (che poi coincide con quanto stabilito dalla legge 1/1990) emerge che per le società tutti i soci e i dipendenti devono essere in possesso della qualificazione professionale.
Trattandosi di attività di ricostruzione unghie e non di estetista, che non è regolamentata in maniera specifica in Regione Lombardia e non sono previsti corsi appositi per l'attività, è comunque necessario che la socia per operare, abbia il requisito professionale di estetista?
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ATTENZIONE: Il regolamento regionale RIBADISCE che chiunque svolta attività di estetica deve avere il requisito professionale relativo (a prescindere che sia socio, dipendente o collaboratore).
Il problema del quesito verte semmai sull'appartenenza all'attività estetica della RICOSTRUZIONE UNGHIE (altrimenti "onicotecnica" o "nailings").
Sul punto:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+unghie&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+unghie&aqs=chrome..69i57j69i58.174j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
SINTESI:
In base alla Nota del 20 novembre 1993, Prot. 19686.QV, l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Industria ha ritenuto che sia da escludere la sola e semplice decorazione delle unghie in quanto rientra tra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al solo scopo di abbellimento.
Negli altri casi si rientra nell'attività estetica con relativi adempimenti e requisiti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31872.0
In allegato il BOLLETTINO CONTENENTE:
[b]Regolamento Regionale 22/3/2016 n. 5[/b]
Disciplina dell’attività di estetista in attuazione dell’art. 21 bis della l.r. 73/89.
B.U. R. Lombardia Suppl. Ord. 25/03/2016