Data: 2016-03-29 12:04:02

Canone Rai: TUTTI GLI APPROFONDIMENTI

Canone Rai: on line il modello per non pagare se non si possiede un apparecchio tv

[img]http://www.consumatori.it/wp-content/uploads/2015/12/Canone-rai.png[/img]

Il modello può essere presentato anche per segnalare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia.

[color=red][b]Provvedimento del 24 marzo 2016 - Pubblicato il 24/03/2016
Oggetto: Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello[/b][/color]
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/marzo+2016+provvedimenti/provvedimento+del+24+marzo+2016+canone+rai+provv+45059

È disponibile in rete il modello con cui i titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono certificare di non possedere un apparecchio televisivo. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che se non veritiera comporta delle sanzioni anche penali (articoli 75 e 76 del DPR n.445/2000).

La legge di stabilità 2016 ha introdotto, infatti, la presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza elettrica nel luogo in cui il soggetto risiede anagraficamente. Tramite il nuovo modello disponibile online, i cittadini che risultano titolari di un'utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono certificare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un'utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv. Il modello può essere presentato anche per segnalare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica, del quale deve essere indicato il codice fiscale. È il caso, ad esempio, di due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma titolari di utenze elettriche separate. La dichiarazione sostitutiva, inoltre, può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica transitoriamente intestata a un soggetto deceduto. 

[b]Come presentare l'autocertificazione [/b]- Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall'erede tramite un'applicazione web, che sarà resa disponibile a partire dal prossimo 4 aprile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall'Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l'invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. 

Quando va presentato il modello - [b]Per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016 se viene presentata tramite raccomandata entro il [color=red]30 aprile 2016[/color], oppure in via telematica entro il [color=red]10 maggio 2016[/color][/b]. La dichiarazione presentata tramite raccomandata dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall'11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, avrà effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno.  La dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017. 

Indicazioni per chi attiva nuove utenze - I cittadini che attivano una nuova utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, e che non sono titolari di altra utenza residenziale nell'anno di attivazione, devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro la fine del mese successivo alla data di avvio della fornitura per avere effetto a partire dalla stessa data e fino al 31 dicembre dell'anno in corso. 

Dove trovare il modello – Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.it, e della Rai, www.canone.rai.it. 

Fonte: comunicato congiunto Agenzia delle Entrate e Rai

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/marzo/1458937390554.html

riferimento id:33264

Data: 2016-03-30 12:13:21

Re:Canone Rai: on line il modello per non pagare se non si possiede un apparecchio

La Rai, il canone e il mondo nuovo
http://www.brunoleoni.it/la-rai-il-canone-e-il-mondo-nuovo?utm_content=buffer5e49e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

riferimento id:33264

Data: 2016-04-05 08:53:41

Re:Canone Rai: on line il modello per non pagare se non si possiede un apparecchio

CANONE RAI - online il modello per l'autocertificazione telematica

[img width=300 height=300]http://studiomattalia.it/wp-content/uploads/2015/12/111.jpg[/img]

Il servizio web consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+Rai/Invio+web+esonero+canone+Rai/

riferimento id:33264

Data: 2016-04-22 06:33:46

Re:Canone Rai: on line il modello per non pagare se non si possiede un apparecchio

[color=red][b]Canone RAI: c'è tempo fino al 16 maggio per evitare l'addebito nella bolletta elettrica[/b][/color]

Spostata la scadenza per inoltrare la dichiarazione di non detenzione. Aggiornate le istruzioni.

L'Agenzia delle Entrate e la Rai, con un comunicato congiunto diramato in data odierna, rendono noto che i contribuenti hanno più tempo per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla Tv.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di oggi, infatti, viene spostato al 16 maggio 2016 il termine unico entro cui presentare la dichiarazione, sia in forma cartacea che online. 

In questo modo, i contribuenti possono presentare la dichiarazione in tempo utile per evitare l'addebito del canone  da parte delle imprese elettriche, a partire dal mese di luglio 2016, qualora abbiano i requisiti previsti dalla legge.

Il provvedimento pubblicato oggi aggiorna anche le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva, per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini del canone di abbonamento alla televisione.

Il modello di dichiarazione sostitutiva e le istruzioni per la compilazione del modello, approvati con il provvedimento del 24 marzo 2016, vengono quindi sostituiti da quelli approvati con il nuovo provvedimento. Restano ovviamente valide le dichiarazioni di non detenzione già presentate. 

Per saperne di più
Vai al provvedimento del Direttore ed ai modelli di dichiarazione sostitutiva
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+21+aprile+2016+modifiche+canone+tv

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/aprile/1461265880169.html

riferimento id:33264

Data: 2016-04-27 07:52:06

Re:Canone Rai: on line il modello per non pagare se non si possiede un apparecchio

COMUNICATO STAMPA
Canone tv
Sul sito delle Entrate disponibili nuove risposte alle domande più
frequenti e nuovi esempi di compilazione della dichiarazione di non
detenzione

[b]Il titolare di bed and breakfast è tenuto al pagamento del canone tv ordinario?[/b]
No,
perché già paga quello speciale. Questa, una delle domande alle quali l’Agenzia ha dato
risposta nelle Faq aggiornate e pubblicate sul sito nella sezione Cosa devi fare >
Richiedere > Canone tv > Faq.
Da oggi, inoltre, sono disponibili anche ulteriori esempi di compilazione della
dichiarazione sostitutiva, nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv >
Esempi di compilazione.
In questo modo, si forniscono i chiarimenti alle principali problematiche affrontate dai
contribuenti e segnalate ai canali di assistenza dell’Agenzia e della Rai in merito al
canone tv e alla presentazione della dichiarazione di non detenzione. Le risposte e gli
esempi sono aggiornati costantemente in base alle domande pervenute.

[b]Bed and breakfast, canone speciale per la tv [/b]– I contribuenti che sono titolari di un
bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al
pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono
intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l’addebito presentando la
dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A.

[b]Residenza all’estero [/b]– Il cittadino residente all’estero che ha un’abitazione in Italia
deve pagare il canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno
dell’abitazione. In caso contrario, se è titolare di un’utenza elettrica residenziale, può
presentare l’autocertificazione per l’esenzione dal pagamento del canone.

[b]Il caso della moglie erede[/b] - Cosa succede se in una famiglia che non possiede la tv,
muore il marito intestatario dell’utenza elettrica? La moglie in qualità di erede può
presentare la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione dal pagamento del canone, in
bolletta, compilando il quadro A del modello.

[b]Se una famiglia ha già presentato disdetta del canone[/b] – I coniugi che hanno già
presentato, nel 2015, la disdetta per cessione dell’apparecchio tv e che non sono venuti
in possesso di ulteriori apparecchi televisivi, devono presentare la dichiarazione
sostitutiva.
Roma, 26 aprile 2016

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2016/cs+aprile+2016/cs+26042016+faq+2/085_Com.+st.+Faq+Canone+Rai+26.04.16.pdf

riferimento id:33264

Data: 2016-04-27 19:14:20

Canone Rai: parere favorevole del CONSIGLIO DI STATO (27/4/2016)

[size=18pt][color=red][b]Consiglio di Stato - Parere 27 aprile 2016, n. 1010 reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi sul canone RAI[/b][/color][/size]

[img width=300 height=210]http://images.famigliacristiana.it/2015/10/canone_rai_1549874.jpg[/img]

Numero 01010/2016 e data 27/04/2016

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 26 aprile 2016

NUMERO AFFARE 00615/2016
OGGETTO:
Ministero dello sviluppo economico.

Schema di decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 1, comma 154 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
LA SEZIONE
Vista la nota del 31 marzo 2016, prot. n. 8041, di trasmissione della relazione del 29 marzo 2016, pervenuta alla segreteria della Sezione il 31 marzo 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;
Visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione nell’Adunanza del 7 aprile 2016;
Vista la nota del 26 aprile 2016, prot. n. 9917, di trasmissione della relazione illustrativa del 13 aprile 2016, n. 915 di riscontro del parere interlocutorio della Sezione;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso e considerato.
1. Con il parere interlocutorio del 7 aprile 2016 - cui si rinvia per una puntuale disamina del contenuto dell’atto normativo in esame - questa Sezione ha rilevato alcuni profili di criticità presenti nello schema di decreto ministeriale in epigrafe ed ha sospeso l’espressione del richiesto parere, invitando l’Amministrazione a rivedere il testo regolamentare nel suo complesso, al fine di superare le succitate criticità.
2. Con la nota del 26 aprile 2016, prot. n. 9917, il Ministero proponente ha trasmesso un nuovo testo dello schema di decreto accompagnato da una relazione integrativa, con la quale ha illustrato le modifiche introdotte a seguito del precitato parere ed ha, inoltre, esplicitato le ragioni in base alle quali alcune delle osservazioni formulate da questa Sezione non hanno trovato puntuale riscontro.
Più nel dettaglio, l’Amministrazione - dopo aver esplicitato le motivazioni sottese al mancato rispetto del termine di adozione del decreto de quo, ritenuto “di impossibile rispetto” per via della necessità di un approfondito procedimento di consultazione dei soggetti istituzionali e degli stakeholders - ha, in primo luogo, riferito di non aver potuto recepire, nei termini individuati dal precitato parere, l’osservazione relativa alla mancanza di una puntuale definizione di “apparecchio televisivo la cui detenzione comporta il pagamento del canone”.
Secondo il Ministero proponente, infatti, l’introduzione a livello di normativa regolamentare di tale definizione - peraltro già prevista dal r.d.l. n. 246 del 1938 - potrebbe, da un lato, comportare un eccesso di delega rispetto al disposto dell’art. 1, comma 154 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che non demanderebbe al presente atto normativo la definizione del presupposto oggettivo dell’imposta de qua, e, dall’altro lato, potrebbe “ingessare” eccessivamente tale definizione, con conseguente rischio di una sua rapida “obsolescenza” in considerazione della continua evoluzione delle tecniche di trasmissione e ricezione del segnale televisivo.
L’Amministrazione, tuttavia, ritenendo di condividere le “esigenze di chiarezza e di informazione” sottese a tale osservazione, ha proceduto in ogni caso a fornire, attraverso una nota esplicativa tecnica elaborata dalla Direzione Generale Pianificazione e gestione spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico (prot. n. 28019 del 20 aprile 2016), una definizione di apparecchio televisivo aggiornata all’attuale stato della tecnologia e “formulata con un lessico tale da poter essere divulgata attraverso l’inserimento nelle istruzioni di compilazione al modello di dichiarazione di non detenzione, oltreché pubblicata sui siti istituzionali dei soggetti coinvolti nel procedimento di esazione”.
In secondo luogo, relativamente all’osservazione concernente la necessità di esplicitare più puntualmente che il canone de quo deve essere corrisposto per un unico apparecchio televisivo, prescindendo dall’effettivo numero di apparecchi posseduti dal singolo utente, l’Amministrazione proponente ha riferito di non aver recepito tale rilievo sia in considerazione di quanto già esposto relativamente alla possibile sussistenza di un eccesso di delega sia in ragione del fatto che tale circostanza emergerebbe, in maniera sufficientemente chiara, dal contenuto dell’art. 1, comma 153, lett. b) della legge n. 208 del 2015 e da “quanto in precedenza disposto” dall’art. 27, comma 2 della legge n. 223 del 1990.
In relazione al rilievo concernente la mancanza, nell’ambito delle disposizioni relative allo scambio di dati e di informazioni fra gli enti coinvolti in tale attività (Anagrafe tributaria, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Acquirente unico spa, Ministero dell’interno, Comuni e alcune società private), di un esplicito riferimento al rispetto della normativa in materia di privacy, il Ministero proponente ha riferito di aver recepito la suddetta osservazione, sia provvedendo ad esplicitare che le intese fra gli organi in precedenza richiamati - volte a dettagliare le modalità di scambio dei dati - debbano essere predisposte “sentito il Garante per la Protezione dei dati personali” sia introducendo un nuovo articolo (art. 8), intitolato “Privacy e adempimenti delle imprese elettriche”, finalizzato proprio a specificare la necessità che gli scambi di informazioni avvengano nel rispetto del d. lgs. n. 196 del 2003.
L’Amministrazione - relativamente all’osservazione volta a segnalare che non tutte le disposizioni di cui al presente schema risultano formulate “in maniera adeguatamente chiara, tenendo conto dell’ampia platea di utenti cui le medesime si rivolgono” - ha esplicitato che la finalità del presente regolamento, in ossequio a quanto disposto dalla norma primaria di riferimento, è quella di disciplinare la tempistica e le modalità dei reciproci adempimenti degli attori istituzionali, precedentemente citati e delle imprese elettriche, con la conseguenza che il dicastero, in considerazione della platea di tecnici cui si rivolge il presente schema, ha ritenuto di non accogliere l’osservazione formulata sul punto tramite il parere interlocutorio in epigrafe.
Con riferimento al rilievo concernente la necessità di ulteriori forme di pubblicità per divulgare i profili della riforma di particolare interesse operativo per i cittadini (dichiarazione di non detenzione ed eventuali reclami), l’Amministrazione ha riferito di aver introdotto, nell’ambito dell’art. 6, delle ulteriori disposizioni volte ad esplicitare la necessità di dare la maggior diffusione possibile ai precitati profili, recependo in tal modo l’osservazione all’uopo formulata dalla Sezione.
Inoltre, l’Amministrazione ha comunicato di aver “colto l’occasione” per disciplinare più puntualmente la questione concernente i casi di esenzione ed il modello necessario ai fini della loro comunicazione, procedendo ad integrare il predetto art. 6 con la previsione secondo cui all’utente - che ha erroneamente dichiarato il dato della residenza all’impresa elettrica e che per tale motivo si è visto addebitare un secondo canone - è in ogni caso lasciata la possibilità di dichiarare che “sussiste altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare è già tenuto al pagamento”.
Il dicastero proponente ha comunicato di aver acquisito - in ossequio a quanto previsto dalla norma primaria di riferimento - il formale concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, espresso con la nota del 21 aprile 2016, prot. n. 9746, e di aver recepito tutti i rilievi di drafting formulati nel parere interlocutorio in epigrafe.
Infine, il nuovo schema sottoposto all’esame della Sezione contiene alcune modifiche introdotte alle premesse del decreto con le quali sono stati esplicitati degli ulteriori richiami alla normativa di settore vigente in materia.
3. In relazione alle succitate deduzioni formulate dall’Amministrazione proponente, la Sezione ritiene necessario premettere che alla medesima non è sfuggito il contesto normativo nel quale si inquadra il decreto in esame, composto da una pluralità di norme di rango primario, secondario e sub-regolamentare puntualmente richiamate dall’Amministrazione stessa nella succitata relazione integrativa né la circostanza che, nella fattispecie, si tratti di un atto normativo di carattere eminentemente tecnico, volto a disciplinare - in ossequio al disposto dell’art. 1, comma 154 della legge n. 208 del 2015 - le concrete modalità di riscossione e riversamento all’Erario delle entrate derivanti dal pagamento del canone de quo.
Sotto questo profilo la Sezione non può, quindi, che ribadire che le osservazioni contenute nel parere interlocutorio sono derivate dall’esigenza di consentire alla cittadinanza di comprendere meglio le modalità con cui l’Amministrazione procederà alla riscossione del canone televisivo, a seguito di una riforma che ha investito l'intero sistema di esazione di quest’ultimo, e ciò al fine di favorire una più efficace ed efficiente applicazione delle norme de quibus, che rivestono una particolare rilevanza in relazione alla grande diffusione del mezzo televisivo ed alla evasione del canone medesimo che appare tuttora elevata.
Ciò posto la Sezione, per quanto concerne la tematica relativa alla definizione di “apparecchio televisivo” rimane persuasa che quanto proposto nel parere interlocutorio del 7 aprile 2016 e, cioè, l’inserimento nel testo regolamentare di un “richiamo” a tale definizione, non si sarebbe posto in contrasto con la delega recata dalla norma primaria di riferimento né avrebbe potuto “ingessare” la definizione dei requisiti tecnici che deve possedere un apparecchio televisivo.
Tuttavia, quanto comunicato dall’Amministrazione nella relazione integrativa - e soprattutto nella circolare della Direzione Generale Pianificazione e gestione spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico del 20 aprile 2016 - risponde in ogni caso alle finalità di chiarezza informativa sottese al rilievo formulato, sgombrando i dubbi che erano stati avanzati, non a caso, anche da numerose associazioni per la tutela degli utenti-consumatori.
Pertanto la Sezione, prendendo atto delle affermazioni contenute nella succitata relazione, non ha ulteriori osservazioni da formulare sul punto.
Per quanto concerne le deduzioni formulate dall'Amministrazione in merito all’osservazione relativa all'opportunità d’inserire nel testo del regolamento una precisazione circa il fatto che il canone sia dovuto una sola volta a prescindere dal numero di apparecchi televisivi posseduti dall'utente, la Sezione rileva che tale osservazione - sempre ai fini della massima chiarezza e trasparenza a beneficio dei cittadini - avrebbe potuto essere eventualmente recepita anche attraverso un richiamo all’articolo di legge concernente tale profilo, cui ha fatto riferimento la stessa Amministrazione (art. 1, comma 153, lett. b, della legge n. 208 del 2005).
Anche per tale profilo, tuttavia, si prende atto di quanto affermato dall’Amministrazione stessa nella predetta relazione integrativa, trattandosi di una scelta che, non risultando comunque né illogica né irragionevole né in contrasto con la norma primaria di riferimento, non può che rientrare nella discrezionalità tecnica riservata al dicastero proponente.
La sottolineatura dell’Amministrazione, richiamando le norme di legge, nel senso che il pagamento del canone non muta né si moltiplica a seconda del numero degli apparecchi, è comunque un utile criterio interpretativo disponibile per i cittadini-utenti, essenziale per non alimentare dubbi in proposito.
La Sezione raccomanda ovviamente che detta chiarificazione sia inserita nelle istruzioni e nell’ ulteriore documentazione in materia, sulla cui base i cittadini sono tenuti agli adempimenti previsti dalla vigente normativa.
In relazione alla tematica concernente la formulazione eccessivamente tecnica delle disposizioni de quibus, di non facile comprensione per i non addetti al settore, la Sezione deve, in primo luogo, rilevare che l'osservazione formulata al riguardo era anch'essa volta a rispondere a esigenze di chiarezza d’informazione, avendo il regolamento, come già detto, dei significativi riflessi sulla comunità degli utenti.
Tuttavia, anche relativamente a tale tematica, la Sezione non può che prendere atto di quanto affermato dall’Amministrazione tramite la succitata relazione integrativa - secondo cui “l’interpretazione delle norme primarie e la risoluzione dei casi controversi sarà piuttosto affidata ad una circolare dell’Agenzia delle Entrate, alla quale sarà data ampia pubblicità” - con la conseguenza che la Sezione stessa non ha ulteriori rilievi da esplicitare al riguardo, atteso che tale scelta, non risultando comunque né illogica né irragionevole, rientra nella discrezionalità demandata all’Amministrazione dal precitato art. 1, comma 154 della legge n. 208 del 2015.
La Sezione valuta positivamente l'integrazione introdotta dall’Amministrazione all’art. 6 del presente schema relativamente ai casi di esenzione ed al modello necessario ai fini della loro comunicazione, poiché tale modifica - di cui si è detto al precedente n. 2 - è volta a disciplinare con maggior grado di dettaglio alcuni aspetti di sicuro rilievo per l’utenza, soprattutto in fase di prima applicazione della riforma nel cui ambito si inserisce il presente decreto.
In merito alla prima applicazione della riforma, inoltre, la Sezione raccomanda che tutti gli adempimenti informativi destinati al cittadino vengano espletati dall’Amministrazione con la massima urgenza, tenuto conto dei termini estremamente ristretti entro i quali il cittadino stesso ha l’onere di presentare domande e dichiarazioni quali ad esempio quella di esenzione.
In via generale la Sezione riterrebbe ancor più utile per il cittadino che tutte le previsioni sulla pubblicità relative a moduli, istruzioni o altri atti che formano riferimenti per gli adempimenti che devono essere svolti dai cittadini medesimi, siano raccolte in un unico articolo in cui introdurre sia la previsione integrativa sulla pubblicità di cui alla nuova versione dell’art. 6 sia la prescrizione di pubblicità sui siti istituzionali di altri atti o modulistiche che altrimenti dovrebbero essere allegati al presente decreto (ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180).
In altri termini la Sezione ritiene che sia più utile per il cittadino-utente che siano moltiplicate forme di pubblicità sui siti istituzionali immediatamente consultabili anziché introdurre - come spesso è consuetudine - allegati al provvedimento.
La Sezione, inoltre, non ha ulteriori rilievi da esplicitare in merito alle questioni concernenti il rispetto della normativa sulla privacy, i profili redazionali dello schema in esame e l’acquisizione del prescritto concerto da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, atteso che il Ministero proponente, come esposto al precedente n. 2, ha recepito le osservazioni all’uopo proposte dalla Sezione.
Il Collegio esprime poi una valutazione positiva sulla riformulazione dell’art. 7, comma 1 del decreto la cui attuale formulazione prevede che la compensazione per le aziende elettriche che svolgono sostanziale esercizio di riscossione del canone sia non solo “forfettaria” ma abbia luogo “a valere sulle risorse iscritte sul bilancio” dell’Agenzia delle Entrate; tale disposizione, infatti, chiarisce in modo apprezzabile che i succitati oneri non ricadranno sull’utenza destinataria delle bollette poste in pagamento dalle aziende elettriche.
Infine, non presentano profili di problematicità neanche le modifiche introdotte alle premesse del decreto in esame, atteso che anche quest’ultime - non incidendo sul contenuto dispositivo dello schema de quo - rientrano nella sfera di competenza demandata al Ministero proponente dalla normativa di riferimento più volte richiamata.
4. Pertanto, in considerazione di quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene che lo schema di decreto in esame, come integrato e in alcuni aspetti accompagnato da spiegazioni e appropriate forme di pubblicità, meriti parere favorevole.
P.Q.M.
La Sezione esprime parere favorevole sullo schema di decreto in epigrafe.

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Boccia Franco Frattini
 
 
 
 
IL SEGRETARIO
Maria Luisa Salvini

riferimento id:33264

Data: 2016-05-06 09:58:13

Re:Canone Rai: TUTTI GLI APPROFONDIMENTI

[color=red][b]E' possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata?[/b][/color]

E' possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all'indirizzo: cp22.sat@postacertificata.rai.it

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Scheda+Faq/

riferimento id:33264

Data: 2016-05-06 10:26:43

Re:Canone Rai: TUTTI GLI APPROFONDIMENTI

Bollette della luce: ora si devono conservare per 10 ani e non più 5

http://www.laleggepertutti.it/119899_bollette-della-luce-ora-si-devono-conservare-per-10-ani-e-non-piu-5

riferimento id:33264

Data: 2016-06-04 11:54:50

Canone Rai: DECRETO 13 maggio 2016, n. 94


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
[color=red][b]DECRETO 13 maggio 2016, n. 94 [/b][/color]
[b]Regolamento recante attuazione  dell'articolo  1,  comma  154,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta). (16G00101) [/b]
(GU n.129 del 4-6-2016)
  Vigente al: 5-6-2016 

                            IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                          di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE

  Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.  246,  convertito
dalla legge 4 giugno  1938,  n.  880,  recante  la  disciplina  degli
abbonamenti alle radioaudizioni;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  31
dicembre 1947, n. 1542, recante norme in  materia  di  pagamento  del
canone di abbonamento alle radioaudizioni;
  Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
concernente, tra l'altro, i  versamenti  unitari  delle  imposte  con
eventuale compensazione dei crediti;
  Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  recante  la
disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
con cui e' istituita  presso  il  Ministero  dell'interno  l'Anagrafe
nazionale della popolazione residente;
  Visto l'articolo 1, comma 132, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, che  ha  previsto  l'abolizione  del  pagamento  del  canone  di
abbonamento alla Rai per l'apparecchio televisivo ubicato  nel  luogo
di residenza per i soggetti di eta' pari o superiore a  75  anni  che
siano in possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali;
  Visto l'articolo 38, comma 8, del citato  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, che prevede a  favore  dei  pensionati  in  possesso  di
determinati requisiti  reddituali  la  possibilita'  di  chiedere  il
pagamento del canone di abbonamento RAI in un massimo di undici  rate
da prelevare a cura dell'ente pensionistico;
  Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 8  luglio  2010,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto  2010,  n.  129,
con cui e' istituito presso  l'Acquirente  unico  S.p.a.  un  Sistema
informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi
ai mercati dell'energia elettrica e del gas;
  Vista la legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2016)», che, all'articolo 1, commi da 152 a 161,  prevede,
tra l'altro, disposizioni concernenti  il  pagamento  del  canone  di
abbonamento alla televisione di cui al citato regio decreto-legge  21
febbraio 1938, n. 246, da parte dei titolari di utenza  di  fornitura
di energia elettrica mediante addebito  sulle  fatture  emesse  dalle
imprese elettriche;
  Visto l'articolo 1, comma 154, della citata legge n. 208 del  2015,
con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico,  sono  definiti  termini  e  modalita'  per  il  riversamento
all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma
di interessi moratori, dei canoni incassati dalle imprese elettriche,
che  a  tal  fine  non  sono  considerate  sostituti  di  imposta,
eventualmente tramite un  soggetto  unico  individuato  dal  medesimo
decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai  fini
del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156,
nonche' le misure tecniche che si  rendano  eventualmente  necessarie
per l'attuazione della presente norma;
  Visto l'articolo 1, comma 156, della citata legge n. 208 del  2015,
con il quale e' disposto che «Per l'attuazione di quanto previsto dai
commi 153, 154 e 155 e limitatamente alle finalita' di cui  ai  commi
da 152  a  160,  l'Anagrafe  tributaria,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico S.p.a.,  il
Ministero dell'interno, i comuni, nonche' gli altri soggetti pubblici
o privati che  ne  hanno  la  disponibilita'  sono  autorizzati  allo
scambio  e  all'utilizzo  di  tutte  le  informazioni  utili,  e  in
particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle  utenze
per  la  fornitura  di  energia  elettrica,  ai  soggetti  tenuti  al
pagamento del canone di abbonamento  alla  televisione,  ai  soggetti
beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma  8,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' ai  soggetti  esenti  dal
pagamento del canone»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante il regolamento anagrafico della popolazione residente;
  Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
idrico, che si  e'  espressa  con  la  deliberazione  22  marzo  2016
121/2016/I/EEL;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2016;
  Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
del 2 maggio 2016;
  Visto il nulla osta della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
all'ulteriore corso del  provvedimento  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 3 maggio 2016;

                            A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                              Art. 1

                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto:
    a)  per  «canone»  si  intende  il  canone  di  abbonamento  alla
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
    b) per «imprese elettriche» si intendono le  imprese  controparti
dei contratti di vendita di energia elettrica, nel mercato  libero  o
nell'ambito del servizio di maggior  tutela,  con  i  clienti  finali
domestici, tenute alla riscossione del canone mediante addebito sulla
fattura e successivo riversamento in base all'articolo 1, comma  154,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    c) per «tipologia clienti residenti» si intendono:
      i. i clienti domestici titolari di punti  di  prelievo  cui  si
applica la tariffa D2 di cui al comma 30.1 del Testo integrato  delle
disposizioni  per  l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione  e
distribuzione dell'energia elettrica, Allegato A  alla  deliberazione
654/2015/R/EEL dell'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il
sistema idrico (TIT) o per i  quali  si  applica  la  sperimentazione
tariffaria di cui alla  deliberazione  205/2014/R/EEL  dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
      ii. i clienti domestici titolari di punti di  prelievo  cui  si
applica la tariffa D3 di cui al comma 30.2  del  TIT,  a  seguito  di
nuovi contratti conclusi a partire dal 1° gennaio  2016  che  abbiano
dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza  nel  luogo  di
fornitura ai sensi dell'articolo 1,  comma  159,  lettera  c),  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    d) per «tipologia altri clienti domestici» si intendono i clienti
domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa  D3
di cui al comma 30.2 del TIT attivi al 1° gennaio 2016;
    e)  per  «Autorita'»  si  intende  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico;
    f) per «Sistema informativo  integrato»  si  intende  il  sistema
informativo integrato basato su una banca dati dei punti di  prelievo
di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi  dei
clienti finali di cui all'art.1-bis della legge n.  129/2010,  ovvero
l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture  tecnologiche  e
regole tecniche, per la condivisione, l'integrazione e lo scambio dei
flussi di dati funzionali ai processi necessari per il  funzionamento
dei mercati dell'energia elettrica e il gas.
                              Art. 2

                      Allineamento banche dati

  1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo  1,  comma  156,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento  ai  contratti  della
tipologia altri clienti domestici attivi al 1° gennaio 2016:
    a) Acquirente Unico S.p.a. trasmette all'Agenzia  delle  entrate,
secondo modalita' e  contenuti  definiti  d'intesa  fra  i  succitati
organi, sentito il Garante per la protezione dei dati  personali,  le
informazioni relative ai contratti rese disponibili  ai  sensi  della
deliberazione dell'Autorita' n. 628/2015/R/EEL del 17 dicembre 2015;
    b)  l'Agenzia  delle  entrate,  sulla  base  delle  informazioni
disponibili  nel  sistema  informativo  dell'Anagrafe  tributaria,
individua i contratti della tipologia altri clienti domestici  per  i
quali  il  luogo  di  fornitura  corrisponde  alla    residenza
dell'intestatario e ne  comunica  gli  estremi  all'Acquirente  Unico
S.p.a.,  secondo  modalita'  e  contenuti  definiti  d'intesa  fra  i
succitati organi, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
    c) entro il 31 ottobre di  ogni  anno,  l'Agenzia  delle  entrate
trasmette ad Acquirente Unico S.p.a.  le  informazioni  di  cui  alla
lettera b)  aggiornate  sulla  base  delle  variazioni  di  residenza
intervenute nel periodo, con le  modalita'  e  i  contenuti  definiti
d'intesa fra i succitati organi, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, ai sensi della stessa lettera b);
    d)  Acquirente  Unico  S.p.a.  rende  disponibili  alle  imprese
elettriche, tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni
di cui alla lettera c), entro il 7 novembre di ogni anno.
  2. L'Agenzia delle entrate trasmette ad  Acquirente  Unico  S.p.a.,
secondo  tempi,  modalita'  e  contenuti  definiti  d'intesa  fra  i
succitati organi, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, entro  15  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto:
    a) le informazioni sui soggetti che risultano aver presentato  la
dichiarazione di non  detenzione  di  apparecchi  televisivi  di  cui
all'articolo 1, comma 153, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
nonche' la dichiarazione della sussistenza di altra utenza  elettrica
per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia' tenuto al
pagamento;
    b) le informazioni relative ai soggetti appartenenti alla  stessa
famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  individuati
dall'Agenzia delle entrate - Direzione  provinciale  I  di  Torino  -
Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT, nei  cui  confronti
non  si  deve  procedere  all'addebito  sulle  fatture  per  energia
elettrica, in quanto il  pagamento  e'  stato  effettuato  con  altre
modalita', ovvero, in quanto almeno uno dei componenti della famiglia
anagrafica risulta esente dal pagamento  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  o  per  effetto  di
Convenzioni internazionali;
    c) le variazioni intervenute nei dati di cui alle  lettere  a)  e
b).
                              Art. 3

                        Addebito del canone

  1. Acquirente Unico S.p.a., con modalita' approvate dall'Autorita',
rende disponibili mensilmente alle  imprese  elettriche,  tramite  il
Sistema  informativo  integrato,  le    informazioni    necessarie
all'addebito del canone nelle fatture. Per la coincidenza  del  luogo
di fornitura di energia rispetto alla residenza, le informazioni sono
desumibili  direttamente  dai  contratti  della  tipologia  clienti
residenti, e dai contratti della tipologia altri clienti domestici ai
sensi dell'articolo 2, comma 1. Ai fini degli importi da  addebitare,
le informazioni tengono conto  delle  regole  generali  previste  dal
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche e
integrazioni, come specificate  dall'Agenzia  delle  entrate  per  le
diverse casistiche con apposita circolare esplicativa. Per i soggetti
nei  cui  confronti  non  si  deve  procedere  all'addebito  per  la
presentazione  della  dichiarazione  di  non  detenzione  di  cui
all'articolo 1, comma 153, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
nonche'  della  dichiarazione  della  sussistenza  di  altra  utenza
elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia'
tenuto al pagamento, o in quanto il pagamento e' stato effettuato con
altre modalita', o per effetto delle esenzioni previste dall'articolo
1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e  da  Convenzioni
internazionali,  le  informazioni  sono  desumibili  dai  flussi
informativi di cui all'articolo 2, comma 2.
  2. In sede di prima applicazione le informazioni di cui al comma  1
sono rese disponibili alle imprese  elettriche  entro  il  31  maggio
2016.
  3.  Il  pagamento  del  canone  avviene  in  dieci  rate  mensili,
addebitate  sulle  fatture  emesse  dall'impresa  elettrica  aventi
scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.  Le  rate
si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da  gennaio
ad ottobre. L'impresa elettrica inserisce nelle fatture solo le  rate
del  canone  scadute  nei  periodi  in  cui  vi  e'  certezza  della
titolarita' del contratto di fornitura di energia elettrica.
  4. Nei casi in cui non siano  dovute  somme  a  titolo  di  consumi
elettrici, l'impresa  elettrica  invia  ai  clienti  le  fatture  con
addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In
ogni caso, l'impresa  elettrica  invia  ai  clienti  le  fatture  con
addebito delle rate del canone dovute per l'anno di  riferimento,  in
tempo utile per l'addebito entro il mese di ottobre.
  5. In sede  di  prima  applicazione,  nella  prima  fattura  emessa
successivamente al 1° luglio  2016  sono  cumulativamente  addebitate
tutte le rate scadute nell'anno in corso. Obbligata  all'addebito  e'
l'impresa elettrica che risulta  con  certezza  essere  titolare  del
contratto alla data del 1° luglio 2016.
  6. In caso di  attivazione  di  una  nuova  utenza  successivamente
all'emissione da  parte  dell'impresa  elettrica  delle  fatture  con
scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene  addebitato,  in
un'unica soluzione, nella prima rata  dell'anno  successivo,  secondo
quanto previsto al comma 1, dall'impresa elettrica  che  risulta  con
certezza essere titolare del contratto.
  7. In  tutti  i  casi  in  cui  nessun  componente  della  famiglia
anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare  di  contratto
delle tipologie addebitabili di cui al comma 1, oppure per gli utenti
per i quali l'erogazione dell'energia elettrica  avviene  nell'ambito
di reti non interconnesse con la rete di  trasmissione  nazionale  di
cui all'allegato  A  alla  delibera  dell'Autorita'  7  luglio  2009,
ARG/elt 89/09 e suoi successivi aggiornamenti, il  pagamento  avviene
ad  opera  del  contribuente  mediante  versamento  unitario  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia
delle  entrate.  Esclusivamente  per  l'anno  2016  il  pagamento  e'
eseguito entro il 31 ottobre 2016.
  8. Nei casi in cui il contratto sia intestato ad un soggetto  della
famiglia anagrafica diverso dall'intestatario del  canone,  l'Agenzia
delle  entrate  -  Direzione  provinciale  I  di  Torino  -  Ufficio
territoriale di  Torino  I  -  Sportello  SAT  procede  alla  voltura
d'ufficio del canone al titolare del contratto.
                              Art. 4

                  Riversamento dei canoni incassati

  1. Le somme riscosse dalle imprese elettriche a  titolo  di  canone
sono riversate mediante versamento unitario di  cui  all'articolo  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni, utilizzando  i  codici  istituiti  dall'Agenzia  delle
entrate, entro il giorno 20 del mese successivo a quello  di  incasso
e, comunque, l'intero  canone  riscosso  e'  riversato  entro  il  20
dicembre di ciascun anno. Ai fini del rispetto della scadenza del  20
dicembre di cui al presente comma si intendono per riscosse le  somme
incassate nel mese  di  novembre.  Le  somme  riscosse  nel  mese  di
dicembre sono riversate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
  2. In caso di pagamento  parziale  della  fattura  elettrica  senza
indicazione da parte dell'utente dell'imputazione delle somme pagate,
l'imputazione avviene prioritariamente alla fornitura  elettrica.  Il
pagamento parziale della fattura e' effettuato secondo  le  modalita'
gia' ordinariamente definite dalle imprese elettriche per i pagamenti
parziali, indicando l'imputazione nella causale di versamento.
  3. In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura per
la parte relativa ai consumi elettrici, l'impresa elettrica  provvede
ad inviare solleciti  al  cliente  con  le  modalita'  ordinariamente
utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Per quanto attiene
alla quota di canone,  le  sanzioni  e  gli  interessi  eventualmente
dovuti sono comunque applicati dall'Agenzia delle entrate - Direzione
provinciale I  di  Torino  -  Ufficio  territoriale  di  Torino  I  -
Sportello SAT. Qualora entro l'anno solare successivo il cliente  non
abbia provveduto al pagamento del canone, le azioni di  recupero  del
canone non pagato, unitamente alle  relative  sanzioni  e  interessi,
sono effettuate dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale  I
di Torino - Ufficio territoriale di Torino  I  -  Sportello  SAT.  In
nessun caso il mancato pagamento  del  canone  comporta  il  distacco
della fornitura di energia elettrica.
  4. In caso di riversamento eccedente le somme  riscosse,  l'impresa
elettrica recupera l'eccedenza mediante l'utilizzo  in  compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo  a  quello  in
cui e' stato effettuato il riversamento eccedente.
                              Art. 5

                  Individuazione e comunicazione
                dei dati utili ai fini del controllo

  1. Acquirente Unico S.p.a. trasmette mensilmente all'Agenzia  delle
entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitabile ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1 e accreditabile ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 2, nelle fatture dalle  imprese  elettriche  riferiti  al  mese
precedente.
  2. Le imprese elettriche trasmettono mensilmente all'Agenzia  delle
entrate  i  dati  di  dettaglio  relativi  al  canone  addebitato,
accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.
  3. Entro il 31 marzo di ogni anno le imprese elettriche trasmettono
all'Agenzia delle entrate le rettifiche dei dati di cui  al  comma  2
per rendere definitivi i dati dell'anno precedente da  utilizzare  ai
fini dell'attivita' di controllo di cui al presente articolo.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono  definiti  termini  e  modalita'  di  presentazione  delle
comunicazioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3.  In  sede  di  prima
applicazione, la trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 relativi
al primo mese  di  addebito  e'  effettuata  entro  il  secondo  mese
successivo.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica la corrispondenza  tra  i  dati
contenuti nelle comunicazioni di cui ai  commi  2  e  3  e  le  somme
riversate dalle imprese elettriche. In  caso  di  tardivo,  omesso  o
parziale riversamento delle somme riscosse, l'Agenzia  delle  entrate
trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la  quale  e'
richiesto il pagamento delle somme  non  riversate,  unitamente  alle
sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo  18
dicembre 1997, n. 471 e agli interessi moratori nella misura prevista
dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29.
  6. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I  di  Torino  -
Ufficio territoriale di Torino I -  Sportello  SAT  utilizza  i  dati
contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare
il  corretto  versamento  del  canone  da  parte  degli  utenti  e
determinare, in  caso  di  omesso,  parziale  o  tardivo  versamento,
l'importo  del  canone,  degli  interessi  dovuti  e  delle  relative
sanzioni. Nei  casi  in  cui  la  tardivita'  non  dipenda  da  cause
imputabili all'utente non si procede all'applicazione di  sanzioni  e
interessi a suo carico.
  7.  L'Agenzia  delle  entrate  utilizza  i  dati  contenuti  nelle
comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3  per  verificare  il  corretto
addebito del canone da parte delle imprese  elettriche.  In  caso  di
omesso, parziale o  tardivo  addebito  del  canone,  l'Agenzia  delle
entrate trasmette una comunicazione alle imprese  elettriche  con  la
quale e' richiesto il pagamento delle sanzioni  di  cui  all'articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  47,  degli
interessi moratori nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961,
n. 29.
  8. Nei casi di omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 2 e 3 o
di omessa comunicazione di cui al comma 3, ovvero nei casi in cui  le
medesime siano state effettuate con dati incompleti, si applicano  le
sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo  18
dicembre 1997,  n.  471,  calcolate  sull'ammontare  dei  canoni  che
avrebbero  dovuto  formare  oggetto  della  trasmissione  o  della
comunicazione, al  netto  dei  riversamenti  effettuati  relativi  al
periodo di riferimento.
  9. I dati di cui al presente articolo sono utilizzati  dall'Agenzia
delle  entrate  -  Direzione  provinciale  I  di  Torino  -  Ufficio
territoriale  di  Torino  I  -  Sportello  SAT  anche  per  fornire
informazioni e assistenza ai cittadini.
                              Art. 6

                  Dichiarazioni, reclami e rimborsi

  1.  Ai  fini  della  dichiarazione  di  non  detenzione  di  cui
all'articolo 1, comma 153, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
nonche'  della  dichiarazione  della  sussistenza  di  altra  utenza
elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia'
tenuto al pagamento, gli utenti utilizzano esclusivamente il  modello
approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
n. 45059 del 24 marzo 2016, ed eventuali successive modificazioni. Il
modello e'  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  delle
entrate. Ai  contenuti  ed  alle  modalita'  di  presentazione  della
dichiarazione di non detenzione e' data ampia  pubblicita'  nei  siti
web dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.
  2. La richiesta di  rimborso  del  canone,  addebitato  al  cliente
dall'impresa elettrica ma non dovuto, e' effettuata con le  modalita'
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
da emanarsi entro 60  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto.  Alle  stesse  e'  data  ampia  pubblicita'  nei  siti  web
dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.
  3. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I  di  Torino  -
Ufficio territoriale di  Torino  I  -  Sportello  SAT,  verificati  i
presupposti della richiesta, trasmette ad Acquirente Unico S.p.a.  le
informazioni  necessarie,  tra  le  quali  l'importo,  ai  fini
dell'accredito, da parte dell'impresa elettrica  che  risulta  essere
con certezza titolare del contratto. Le informazioni  sono  trasmesse
con modalita', tempi e contenuti definiti d'intesa  entro  60  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
  4.  Acquirente  Unico  S.p.a.  entro  5  giorni  lavorativi  dalla
ricezione  dei  dati  rende  disponibili  alle  imprese  elettriche,
attraverso il Sistema informativo integrato, le informazioni  di  cui
al comma 2, con modalita' approvate dall'Autorita'.
  5. Le imprese elettriche, sulla base dei dati di cui  al  comma  3,
procedono al rimborso mediante  accredito  della  somma  sulla  prima
fattura utile, ovvero provvedono con altre modalita', sempre  che  le
stesse assicurino all'utente l'effettiva corresponsione  della  somma
entro 45 giorni dalla ricezione,  da  parte  delle  medesime  imprese
elettriche, dei dati di cui al comma 3.
  6. Nel caso in cui il rimborso di cui al comma 4 non  vada  a  buon
fine, l'impresa  elettrica  comunica  all'Agenzia  delle  entrate  le
informazioni, trasmesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, necessarie
ai fini del pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate - Direzione
provinciale I  di  Torino  -  Ufficio  territoriale  di  Torino  I  -
Sportello SAT.
  7. Le  somme  rimborsate  ai  clienti  in  base  al  comma  4  sono
recuperate dalle imprese elettriche mediante la compensazione di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  senza
applicazione dei limiti previsti  dall'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in cui e' stato
effettuato il rimborso.
                              Art. 7

                        Altre disposizioni

  1. Per  l'attuazione  di  quanto  previsto  nel  presente  decreto,
l'Agenzia  delle  entrate  riconosce  alle  imprese  elettriche  un
contributo forfettariamente determinato in complessivi 14 milioni  di
euro per l'anno 2016 e in 14 milioni di euro per l'anno 2017 a valere
sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia medesima.  L'importo
e' attribuito alle  imprese  elettriche  dall'Agenzia  delle  entrate
sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti  dall'Autorita'  che
definisce i contenuti e le modalita' attraverso le quali  le  imprese
elettriche  devono  rendere  disponibili  all'Autorita'  stessa  le
analitiche informazioni relative  agli  investimenti  affrontati  per
l'implementazione della disciplina recata dal presente decreto.
  2. Fino al completo avvio dell'Anagrafe nazionale della popolazione
residente di cui all'articolo 62  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n.  82,  i  comuni  sono  tenuti  a  continuare  a  trasmettere
all'Agenzia delle entrate -  Direzione  provinciale  I  di  Torino  -
Ufficio territoriale di Torino I - Sportello  SAT,  su  richiesta,  i
dati relativi alle famiglie anagrafiche di  cui  all'articolo  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.  223,  per
le finalita' di cui ai commi da 152 a 160 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208.
                              Art. 8

          Privacy e adempimenti delle imprese elettriche

  1. L'Agenzia delle entrate, l'Acquirente Unico S.p.a. e le  imprese
di energia elettrica, trattano i dati personali per le  attivita'  di
cui al presente decreto in qualita' di  titolari  del  trattamento  -
ciascuno per la parte di propria  competenza  -  nel  rispetto  della
vigente  normativa,  con  particolare  riguardo  ai  principi  di
pertinenza, non eccedenza ed alle misure di  sicurezza  previste  dal
Codice per la  protezione  dei  dati  personali  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
  2. I dati personali trattati in  attuazione  del  presente  decreto
sono utilizzati, da parte dell'Acquirente Unico e  delle  imprese  di
energia  elettrica,  esclusivamente  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 1, commi 154 e 156 della legge n. 208  del  2015  ed  in
particolare di addebito delle  rate  relative  al  canone  Rai  nella
fattura elettrica o del rimborso del canone  non  dovuto  nonche'  ai
fini riversamento delle somme relative al canone Rai all'erario.
  3. Resta fermo l'obbligo di informativa agli utenti da parte  delle
imprese elettriche, nel rispetto di quanto previsto dal Codice per la
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni, con  specifico  riferimento
alla circostanza  che  i  dati  acquisiti  in  sede  di  stipula  del
contratto sono utilizzati anche ai fini dell'addebito del canone.  In
ogni caso, l'informativa e' pubblicata  sui  siti  istituzionali  dei
soggetti di cui al comma 1, nei quali sono evidenziate in particolare
le modalita' attraverso le quali e' possibile esercitare  il  diritto
di rettifica.
                              Art. 9

                  Entrata in vigore e pubblicazione

  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 13 maggio 2016

                                                  Il Ministro       
                                            dello sviluppo economico
                                                    Calenda         
Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
        Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1621
                                                          Allegato 1

  Reti  elettriche  non  interconnesse  delle  seguenti  isole  del
territorio nazionale:

    Isola di Ustica
    Isole Tremiti
    Isola di Levanzo
    Isola di Favignana
    Isola di Lipari
    Isola di Lampedusa
    Isola di Linosa
    Isola di Marettimo
    Isola di Ponza
    Isola del Giglio
    Isola di Capri
    Isola di Pantelleria
    Isola di Stromboli
    Isola di Panarea
    Isola di Vulcano
    Isola di Salina
    Isola di Alicudi
    Isola di Filicudi
    Isola di Capraia
    Isola di Ventotene

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