Canone Rai: on line il modello per non pagare se non si possiede un apparecchio tv
[img]http://www.consumatori.it/wp-content/uploads/2015/12/Canone-rai.png[/img]
Il modello può essere presentato anche per segnalare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia.
[color=red][b]Provvedimento del 24 marzo 2016 - Pubblicato il 24/03/2016
Oggetto: Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello[/b][/color]
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/marzo+2016+provvedimenti/provvedimento+del+24+marzo+2016+canone+rai+provv+45059
È disponibile in rete il modello con cui i titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono certificare di non possedere un apparecchio televisivo. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che se non veritiera comporta delle sanzioni anche penali (articoli 75 e 76 del DPR n.445/2000).
La legge di stabilità 2016 ha introdotto, infatti, la presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza elettrica nel luogo in cui il soggetto risiede anagraficamente. Tramite il nuovo modello disponibile online, i cittadini che risultano titolari di un'utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono certificare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un'utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv. Il modello può essere presentato anche per segnalare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica, del quale deve essere indicato il codice fiscale. È il caso, ad esempio, di due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma titolari di utenze elettriche separate. La dichiarazione sostitutiva, inoltre, può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica transitoriamente intestata a un soggetto deceduto.
[b]Come presentare l'autocertificazione [/b]- Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall'erede tramite un'applicazione web, che sarà resa disponibile a partire dal prossimo 4 aprile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall'Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l'invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Quando va presentato il modello - [b]Per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016 se viene presentata tramite raccomandata entro il [color=red]30 aprile 2016[/color], oppure in via telematica entro il [color=red]10 maggio 2016[/color][/b]. La dichiarazione presentata tramite raccomandata dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall'11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, avrà effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno. La dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017.
Indicazioni per chi attiva nuove utenze - I cittadini che attivano una nuova utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, e che non sono titolari di altra utenza residenziale nell'anno di attivazione, devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro la fine del mese successivo alla data di avvio della fornitura per avere effetto a partire dalla stessa data e fino al 31 dicembre dell'anno in corso.
Dove trovare il modello – Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.it, e della Rai, www.canone.rai.it.
Fonte: comunicato congiunto Agenzia delle Entrate e Rai
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/marzo/1458937390554.html
La Rai, il canone e il mondo nuovo
http://www.brunoleoni.it/la-rai-il-canone-e-il-mondo-nuovo?utm_content=buffer5e49e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
CANONE RAI - online il modello per l'autocertificazione telematica
[img width=300 height=300]http://studiomattalia.it/wp-content/uploads/2015/12/111.jpg[/img]
Il servizio web consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+Rai/Invio+web+esonero+canone+Rai/
[color=red][b]Canone RAI: c'è tempo fino al 16 maggio per evitare l'addebito nella bolletta elettrica[/b][/color]
Spostata la scadenza per inoltrare la dichiarazione di non detenzione. Aggiornate le istruzioni.
L'Agenzia delle Entrate e la Rai, con un comunicato congiunto diramato in data odierna, rendono noto che i contribuenti hanno più tempo per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla Tv.
Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di oggi, infatti, viene spostato al 16 maggio 2016 il termine unico entro cui presentare la dichiarazione, sia in forma cartacea che online.
In questo modo, i contribuenti possono presentare la dichiarazione in tempo utile per evitare l'addebito del canone da parte delle imprese elettriche, a partire dal mese di luglio 2016, qualora abbiano i requisiti previsti dalla legge.
Il provvedimento pubblicato oggi aggiorna anche le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva, per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini del canone di abbonamento alla televisione.
Il modello di dichiarazione sostitutiva e le istruzioni per la compilazione del modello, approvati con il provvedimento del 24 marzo 2016, vengono quindi sostituiti da quelli approvati con il nuovo provvedimento. Restano ovviamente valide le dichiarazioni di non detenzione già presentate.
Per saperne di più
Vai al provvedimento del Direttore ed ai modelli di dichiarazione sostitutiva
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+21+aprile+2016+modifiche+canone+tv
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/aprile/1461265880169.html
COMUNICATO STAMPA
Canone tv
Sul sito delle Entrate disponibili nuove risposte alle domande più
frequenti e nuovi esempi di compilazione della dichiarazione di non
detenzione
[b]Il titolare di bed and breakfast è tenuto al pagamento del canone tv ordinario?[/b]
No,
perché già paga quello speciale. Questa, una delle domande alle quali l’Agenzia ha dato
risposta nelle Faq aggiornate e pubblicate sul sito nella sezione Cosa devi fare >
Richiedere > Canone tv > Faq.
Da oggi, inoltre, sono disponibili anche ulteriori esempi di compilazione della
dichiarazione sostitutiva, nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv >
Esempi di compilazione.
In questo modo, si forniscono i chiarimenti alle principali problematiche affrontate dai
contribuenti e segnalate ai canali di assistenza dell’Agenzia e della Rai in merito al
canone tv e alla presentazione della dichiarazione di non detenzione. Le risposte e gli
esempi sono aggiornati costantemente in base alle domande pervenute.
[b]Bed and breakfast, canone speciale per la tv [/b]– I contribuenti che sono titolari di un
bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al
pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono
intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l’addebito presentando la
dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A.
[b]Residenza all’estero [/b]– Il cittadino residente all’estero che ha un’abitazione in Italia
deve pagare il canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno
dell’abitazione. In caso contrario, se è titolare di un’utenza elettrica residenziale, può
presentare l’autocertificazione per l’esenzione dal pagamento del canone.
[b]Il caso della moglie erede[/b] - Cosa succede se in una famiglia che non possiede la tv,
muore il marito intestatario dell’utenza elettrica? La moglie in qualità di erede può
presentare la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione dal pagamento del canone, in
bolletta, compilando il quadro A del modello.
[b]Se una famiglia ha già presentato disdetta del canone[/b] – I coniugi che hanno già
presentato, nel 2015, la disdetta per cessione dell’apparecchio tv e che non sono venuti
in possesso di ulteriori apparecchi televisivi, devono presentare la dichiarazione
sostitutiva.
Roma, 26 aprile 2016
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2016/cs+aprile+2016/cs+26042016+faq+2/085_Com.+st.+Faq+Canone+Rai+26.04.16.pdf
[size=18pt][color=red][b]Consiglio di Stato - Parere 27 aprile 2016, n. 1010 reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi sul canone RAI[/b][/color][/size]
[img width=300 height=210]http://images.famigliacristiana.it/2015/10/canone_rai_1549874.jpg[/img]
Numero 01010/2016 e data 27/04/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 26 aprile 2016
NUMERO AFFARE 00615/2016
OGGETTO:
Ministero dello sviluppo economico.
Schema di decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 1, comma 154 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
LA SEZIONE
Vista la nota del 31 marzo 2016, prot. n. 8041, di trasmissione della relazione del 29 marzo 2016, pervenuta alla segreteria della Sezione il 31 marzo 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;
Visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione nell’Adunanza del 7 aprile 2016;
Vista la nota del 26 aprile 2016, prot. n. 9917, di trasmissione della relazione illustrativa del 13 aprile 2016, n. 915 di riscontro del parere interlocutorio della Sezione;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.
Premesso e considerato.
1. Con il parere interlocutorio del 7 aprile 2016 - cui si rinvia per una puntuale disamina del contenuto dell’atto normativo in esame - questa Sezione ha rilevato alcuni profili di criticità presenti nello schema di decreto ministeriale in epigrafe ed ha sospeso l’espressione del richiesto parere, invitando l’Amministrazione a rivedere il testo regolamentare nel suo complesso, al fine di superare le succitate criticità.
2. Con la nota del 26 aprile 2016, prot. n. 9917, il Ministero proponente ha trasmesso un nuovo testo dello schema di decreto accompagnato da una relazione integrativa, con la quale ha illustrato le modifiche introdotte a seguito del precitato parere ed ha, inoltre, esplicitato le ragioni in base alle quali alcune delle osservazioni formulate da questa Sezione non hanno trovato puntuale riscontro.
Più nel dettaglio, l’Amministrazione - dopo aver esplicitato le motivazioni sottese al mancato rispetto del termine di adozione del decreto de quo, ritenuto “di impossibile rispetto” per via della necessità di un approfondito procedimento di consultazione dei soggetti istituzionali e degli stakeholders - ha, in primo luogo, riferito di non aver potuto recepire, nei termini individuati dal precitato parere, l’osservazione relativa alla mancanza di una puntuale definizione di “apparecchio televisivo la cui detenzione comporta il pagamento del canone”.
Secondo il Ministero proponente, infatti, l’introduzione a livello di normativa regolamentare di tale definizione - peraltro già prevista dal r.d.l. n. 246 del 1938 - potrebbe, da un lato, comportare un eccesso di delega rispetto al disposto dell’art. 1, comma 154 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che non demanderebbe al presente atto normativo la definizione del presupposto oggettivo dell’imposta de qua, e, dall’altro lato, potrebbe “ingessare” eccessivamente tale definizione, con conseguente rischio di una sua rapida “obsolescenza” in considerazione della continua evoluzione delle tecniche di trasmissione e ricezione del segnale televisivo.
L’Amministrazione, tuttavia, ritenendo di condividere le “esigenze di chiarezza e di informazione” sottese a tale osservazione, ha proceduto in ogni caso a fornire, attraverso una nota esplicativa tecnica elaborata dalla Direzione Generale Pianificazione e gestione spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico (prot. n. 28019 del 20 aprile 2016), una definizione di apparecchio televisivo aggiornata all’attuale stato della tecnologia e “formulata con un lessico tale da poter essere divulgata attraverso l’inserimento nelle istruzioni di compilazione al modello di dichiarazione di non detenzione, oltreché pubblicata sui siti istituzionali dei soggetti coinvolti nel procedimento di esazione”.
In secondo luogo, relativamente all’osservazione concernente la necessità di esplicitare più puntualmente che il canone de quo deve essere corrisposto per un unico apparecchio televisivo, prescindendo dall’effettivo numero di apparecchi posseduti dal singolo utente, l’Amministrazione proponente ha riferito di non aver recepito tale rilievo sia in considerazione di quanto già esposto relativamente alla possibile sussistenza di un eccesso di delega sia in ragione del fatto che tale circostanza emergerebbe, in maniera sufficientemente chiara, dal contenuto dell’art. 1, comma 153, lett. b) della legge n. 208 del 2015 e da “quanto in precedenza disposto” dall’art. 27, comma 2 della legge n. 223 del 1990.
In relazione al rilievo concernente la mancanza, nell’ambito delle disposizioni relative allo scambio di dati e di informazioni fra gli enti coinvolti in tale attività (Anagrafe tributaria, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Acquirente unico spa, Ministero dell’interno, Comuni e alcune società private), di un esplicito riferimento al rispetto della normativa in materia di privacy, il Ministero proponente ha riferito di aver recepito la suddetta osservazione, sia provvedendo ad esplicitare che le intese fra gli organi in precedenza richiamati - volte a dettagliare le modalità di scambio dei dati - debbano essere predisposte “sentito il Garante per la Protezione dei dati personali” sia introducendo un nuovo articolo (art. 8), intitolato “Privacy e adempimenti delle imprese elettriche”, finalizzato proprio a specificare la necessità che gli scambi di informazioni avvengano nel rispetto del d. lgs. n. 196 del 2003.
L’Amministrazione - relativamente all’osservazione volta a segnalare che non tutte le disposizioni di cui al presente schema risultano formulate “in maniera adeguatamente chiara, tenendo conto dell’ampia platea di utenti cui le medesime si rivolgono” - ha esplicitato che la finalità del presente regolamento, in ossequio a quanto disposto dalla norma primaria di riferimento, è quella di disciplinare la tempistica e le modalità dei reciproci adempimenti degli attori istituzionali, precedentemente citati e delle imprese elettriche, con la conseguenza che il dicastero, in considerazione della platea di tecnici cui si rivolge il presente schema, ha ritenuto di non accogliere l’osservazione formulata sul punto tramite il parere interlocutorio in epigrafe.
Con riferimento al rilievo concernente la necessità di ulteriori forme di pubblicità per divulgare i profili della riforma di particolare interesse operativo per i cittadini (dichiarazione di non detenzione ed eventuali reclami), l’Amministrazione ha riferito di aver introdotto, nell’ambito dell’art. 6, delle ulteriori disposizioni volte ad esplicitare la necessità di dare la maggior diffusione possibile ai precitati profili, recependo in tal modo l’osservazione all’uopo formulata dalla Sezione.
Inoltre, l’Amministrazione ha comunicato di aver “colto l’occasione” per disciplinare più puntualmente la questione concernente i casi di esenzione ed il modello necessario ai fini della loro comunicazione, procedendo ad integrare il predetto art. 6 con la previsione secondo cui all’utente - che ha erroneamente dichiarato il dato della residenza all’impresa elettrica e che per tale motivo si è visto addebitare un secondo canone - è in ogni caso lasciata la possibilità di dichiarare che “sussiste altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare è già tenuto al pagamento”.
Il dicastero proponente ha comunicato di aver acquisito - in ossequio a quanto previsto dalla norma primaria di riferimento - il formale concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, espresso con la nota del 21 aprile 2016, prot. n. 9746, e di aver recepito tutti i rilievi di drafting formulati nel parere interlocutorio in epigrafe.
Infine, il nuovo schema sottoposto all’esame della Sezione contiene alcune modifiche introdotte alle premesse del decreto con le quali sono stati esplicitati degli ulteriori richiami alla normativa di settore vigente in materia.
3. In relazione alle succitate deduzioni formulate dall’Amministrazione proponente, la Sezione ritiene necessario premettere che alla medesima non è sfuggito il contesto normativo nel quale si inquadra il decreto in esame, composto da una pluralità di norme di rango primario, secondario e sub-regolamentare puntualmente richiamate dall’Amministrazione stessa nella succitata relazione integrativa né la circostanza che, nella fattispecie, si tratti di un atto normativo di carattere eminentemente tecnico, volto a disciplinare - in ossequio al disposto dell’art. 1, comma 154 della legge n. 208 del 2015 - le concrete modalità di riscossione e riversamento all’Erario delle entrate derivanti dal pagamento del canone de quo.
Sotto questo profilo la Sezione non può, quindi, che ribadire che le osservazioni contenute nel parere interlocutorio sono derivate dall’esigenza di consentire alla cittadinanza di comprendere meglio le modalità con cui l’Amministrazione procederà alla riscossione del canone televisivo, a seguito di una riforma che ha investito l'intero sistema di esazione di quest’ultimo, e ciò al fine di favorire una più efficace ed efficiente applicazione delle norme de quibus, che rivestono una particolare rilevanza in relazione alla grande diffusione del mezzo televisivo ed alla evasione del canone medesimo che appare tuttora elevata.
Ciò posto la Sezione, per quanto concerne la tematica relativa alla definizione di “apparecchio televisivo” rimane persuasa che quanto proposto nel parere interlocutorio del 7 aprile 2016 e, cioè, l’inserimento nel testo regolamentare di un “richiamo” a tale definizione, non si sarebbe posto in contrasto con la delega recata dalla norma primaria di riferimento né avrebbe potuto “ingessare” la definizione dei requisiti tecnici che deve possedere un apparecchio televisivo.
Tuttavia, quanto comunicato dall’Amministrazione nella relazione integrativa - e soprattutto nella circolare della Direzione Generale Pianificazione e gestione spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico del 20 aprile 2016 - risponde in ogni caso alle finalità di chiarezza informativa sottese al rilievo formulato, sgombrando i dubbi che erano stati avanzati, non a caso, anche da numerose associazioni per la tutela degli utenti-consumatori.
Pertanto la Sezione, prendendo atto delle affermazioni contenute nella succitata relazione, non ha ulteriori osservazioni da formulare sul punto.
Per quanto concerne le deduzioni formulate dall'Amministrazione in merito all’osservazione relativa all'opportunità d’inserire nel testo del regolamento una precisazione circa il fatto che il canone sia dovuto una sola volta a prescindere dal numero di apparecchi televisivi posseduti dall'utente, la Sezione rileva che tale osservazione - sempre ai fini della massima chiarezza e trasparenza a beneficio dei cittadini - avrebbe potuto essere eventualmente recepita anche attraverso un richiamo all’articolo di legge concernente tale profilo, cui ha fatto riferimento la stessa Amministrazione (art. 1, comma 153, lett. b, della legge n. 208 del 2005).
Anche per tale profilo, tuttavia, si prende atto di quanto affermato dall’Amministrazione stessa nella predetta relazione integrativa, trattandosi di una scelta che, non risultando comunque né illogica né irragionevole né in contrasto con la norma primaria di riferimento, non può che rientrare nella discrezionalità tecnica riservata al dicastero proponente.
La sottolineatura dell’Amministrazione, richiamando le norme di legge, nel senso che il pagamento del canone non muta né si moltiplica a seconda del numero degli apparecchi, è comunque un utile criterio interpretativo disponibile per i cittadini-utenti, essenziale per non alimentare dubbi in proposito.
La Sezione raccomanda ovviamente che detta chiarificazione sia inserita nelle istruzioni e nell’ ulteriore documentazione in materia, sulla cui base i cittadini sono tenuti agli adempimenti previsti dalla vigente normativa.
In relazione alla tematica concernente la formulazione eccessivamente tecnica delle disposizioni de quibus, di non facile comprensione per i non addetti al settore, la Sezione deve, in primo luogo, rilevare che l'osservazione formulata al riguardo era anch'essa volta a rispondere a esigenze di chiarezza d’informazione, avendo il regolamento, come già detto, dei significativi riflessi sulla comunità degli utenti.
Tuttavia, anche relativamente a tale tematica, la Sezione non può che prendere atto di quanto affermato dall’Amministrazione tramite la succitata relazione integrativa - secondo cui “l’interpretazione delle norme primarie e la risoluzione dei casi controversi sarà piuttosto affidata ad una circolare dell’Agenzia delle Entrate, alla quale sarà data ampia pubblicità” - con la conseguenza che la Sezione stessa non ha ulteriori rilievi da esplicitare al riguardo, atteso che tale scelta, non risultando comunque né illogica né irragionevole, rientra nella discrezionalità demandata all’Amministrazione dal precitato art. 1, comma 154 della legge n. 208 del 2015.
La Sezione valuta positivamente l'integrazione introdotta dall’Amministrazione all’art. 6 del presente schema relativamente ai casi di esenzione ed al modello necessario ai fini della loro comunicazione, poiché tale modifica - di cui si è detto al precedente n. 2 - è volta a disciplinare con maggior grado di dettaglio alcuni aspetti di sicuro rilievo per l’utenza, soprattutto in fase di prima applicazione della riforma nel cui ambito si inserisce il presente decreto.
In merito alla prima applicazione della riforma, inoltre, la Sezione raccomanda che tutti gli adempimenti informativi destinati al cittadino vengano espletati dall’Amministrazione con la massima urgenza, tenuto conto dei termini estremamente ristretti entro i quali il cittadino stesso ha l’onere di presentare domande e dichiarazioni quali ad esempio quella di esenzione.
In via generale la Sezione riterrebbe ancor più utile per il cittadino che tutte le previsioni sulla pubblicità relative a moduli, istruzioni o altri atti che formano riferimenti per gli adempimenti che devono essere svolti dai cittadini medesimi, siano raccolte in un unico articolo in cui introdurre sia la previsione integrativa sulla pubblicità di cui alla nuova versione dell’art. 6 sia la prescrizione di pubblicità sui siti istituzionali di altri atti o modulistiche che altrimenti dovrebbero essere allegati al presente decreto (ai sensi della legge 11 novembre 2011, n. 180).
In altri termini la Sezione ritiene che sia più utile per il cittadino-utente che siano moltiplicate forme di pubblicità sui siti istituzionali immediatamente consultabili anziché introdurre - come spesso è consuetudine - allegati al provvedimento.
La Sezione, inoltre, non ha ulteriori rilievi da esplicitare in merito alle questioni concernenti il rispetto della normativa sulla privacy, i profili redazionali dello schema in esame e l’acquisizione del prescritto concerto da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, atteso che il Ministero proponente, come esposto al precedente n. 2, ha recepito le osservazioni all’uopo proposte dalla Sezione.
Il Collegio esprime poi una valutazione positiva sulla riformulazione dell’art. 7, comma 1 del decreto la cui attuale formulazione prevede che la compensazione per le aziende elettriche che svolgono sostanziale esercizio di riscossione del canone sia non solo “forfettaria” ma abbia luogo “a valere sulle risorse iscritte sul bilancio” dell’Agenzia delle Entrate; tale disposizione, infatti, chiarisce in modo apprezzabile che i succitati oneri non ricadranno sull’utenza destinataria delle bollette poste in pagamento dalle aziende elettriche.
Infine, non presentano profili di problematicità neanche le modifiche introdotte alle premesse del decreto in esame, atteso che anche quest’ultime - non incidendo sul contenuto dispositivo dello schema de quo - rientrano nella sfera di competenza demandata al Ministero proponente dalla normativa di riferimento più volte richiamata.
4. Pertanto, in considerazione di quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene che lo schema di decreto in esame, come integrato e in alcuni aspetti accompagnato da spiegazioni e appropriate forme di pubblicità, meriti parere favorevole.
P.Q.M.
La Sezione esprime parere favorevole sullo schema di decreto in epigrafe.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Boccia Franco Frattini
IL SEGRETARIO
Maria Luisa Salvini
[color=red][b]E' possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata?[/b][/color]
E' possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all'indirizzo: cp22.sat@postacertificata.rai.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Scheda+Faq/
Bollette della luce: ora si devono conservare per 10 ani e non più 5
http://www.laleggepertutti.it/119899_bollette-della-luce-ora-si-devono-conservare-per-10-ani-e-non-piu-5
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
[color=red][b]DECRETO 13 maggio 2016, n. 94 [/b][/color]
[b]Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 154, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta). (16G00101) [/b]
(GU n.129 del 4-6-2016)
Vigente al: 5-6-2016
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, recante la disciplina degli
abbonamenti alle radioaudizioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31
dicembre 1947, n. 1542, recante norme in materia di pagamento del
canone di abbonamento alle radioaudizioni;
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
concernente, tra l'altro, i versamenti unitari delle imposte con
eventuale compensazione dei crediti;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante la
disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
con cui e' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe
nazionale della popolazione residente;
Visto l'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, che ha previsto l'abolizione del pagamento del canone di
abbonamento alla Rai per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo
di residenza per i soggetti di eta' pari o superiore a 75 anni che
siano in possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali;
Visto l'articolo 38, comma 8, del citato decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, che prevede a favore dei pensionati in possesso di
determinati requisiti reddituali la possibilita' di chiedere il
pagamento del canone di abbonamento RAI in un massimo di undici rate
da prelevare a cura dell'ente pensionistico;
Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129,
con cui e' istituito presso l'Acquirente unico S.p.a. un Sistema
informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi
ai mercati dell'energia elettrica e del gas;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016)», che, all'articolo 1, commi da 152 a 161, prevede,
tra l'altro, disposizioni concernenti il pagamento del canone di
abbonamento alla televisione di cui al citato regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246, da parte dei titolari di utenza di fornitura
di energia elettrica mediante addebito sulle fatture emesse dalle
imprese elettriche;
Visto l'articolo 1, comma 154, della citata legge n. 208 del 2015,
con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, sono definiti termini e modalita' per il riversamento
all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma
di interessi moratori, dei canoni incassati dalle imprese elettriche,
che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta,
eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo
decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini
del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156,
nonche' le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie
per l'attuazione della presente norma;
Visto l'articolo 1, comma 156, della citata legge n. 208 del 2015,
con il quale e' disposto che «Per l'attuazione di quanto previsto dai
commi 153, 154 e 155 e limitatamente alle finalita' di cui ai commi
da 152 a 160, l'Anagrafe tributaria, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico S.p.a., il
Ministero dell'interno, i comuni, nonche' gli altri soggetti pubblici
o privati che ne hanno la disponibilita' sono autorizzati allo
scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in
particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze
per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al
pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti
beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' ai soggetti esenti dal
pagamento del canone»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante il regolamento anagrafico della popolazione residente;
Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, che si e' espressa con la deliberazione 22 marzo 2016
121/2016/I/EEL;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2016;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
del 2 maggio 2016;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri
all'ulteriore corso del provvedimento ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 3 maggio 2016;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto:
a) per «canone» si intende il canone di abbonamento alla
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
b) per «imprese elettriche» si intendono le imprese controparti
dei contratti di vendita di energia elettrica, nel mercato libero o
nell'ambito del servizio di maggior tutela, con i clienti finali
domestici, tenute alla riscossione del canone mediante addebito sulla
fattura e successivo riversamento in base all'articolo 1, comma 154,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) per «tipologia clienti residenti» si intendono:
i. i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si
applica la tariffa D2 di cui al comma 30.1 del Testo integrato delle
disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e
distribuzione dell'energia elettrica, Allegato A alla deliberazione
654/2015/R/EEL dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico (TIT) o per i quali si applica la sperimentazione
tariffaria di cui alla deliberazione 205/2014/R/EEL dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
ii. i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si
applica la tariffa D3 di cui al comma 30.2 del TIT, a seguito di
nuovi contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2016 che abbiano
dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di
fornitura ai sensi dell'articolo 1, comma 159, lettera c), della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
d) per «tipologia altri clienti domestici» si intendono i clienti
domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D3
di cui al comma 30.2 del TIT attivi al 1° gennaio 2016;
e) per «Autorita'» si intende l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico;
f) per «Sistema informativo integrato» si intende il sistema
informativo integrato basato su una banca dati dei punti di prelievo
di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei
clienti finali di cui all'art.1-bis della legge n. 129/2010, ovvero
l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e
regole tecniche, per la condivisione, l'integrazione e lo scambio dei
flussi di dati funzionali ai processi necessari per il funzionamento
dei mercati dell'energia elettrica e il gas.
Art. 2
Allineamento banche dati
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 156, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento ai contratti della
tipologia altri clienti domestici attivi al 1° gennaio 2016:
a) Acquirente Unico S.p.a. trasmette all'Agenzia delle entrate,
secondo modalita' e contenuti definiti d'intesa fra i succitati
organi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le
informazioni relative ai contratti rese disponibili ai sensi della
deliberazione dell'Autorita' n. 628/2015/R/EEL del 17 dicembre 2015;
b) l'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni
disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria,
individua i contratti della tipologia altri clienti domestici per i
quali il luogo di fornitura corrisponde alla residenza
dell'intestatario e ne comunica gli estremi all'Acquirente Unico
S.p.a., secondo modalita' e contenuti definiti d'intesa fra i
succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali;
c) entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Agenzia delle entrate
trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le informazioni di cui alla
lettera b) aggiornate sulla base delle variazioni di residenza
intervenute nel periodo, con le modalita' e i contenuti definiti
d'intesa fra i succitati organi, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, ai sensi della stessa lettera b);
d) Acquirente Unico S.p.a. rende disponibili alle imprese
elettriche, tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni
di cui alla lettera c), entro il 7 novembre di ogni anno.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette ad Acquirente Unico S.p.a.,
secondo tempi, modalita' e contenuti definiti d'intesa fra i
succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto:
a) le informazioni sui soggetti che risultano aver presentato la
dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
nonche' la dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica
per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia' tenuto al
pagamento;
b) le informazioni relative ai soggetti appartenenti alla stessa
famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, individuati
dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino -
Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT, nei cui confronti
non si deve procedere all'addebito sulle fatture per energia
elettrica, in quanto il pagamento e' stato effettuato con altre
modalita', ovvero, in quanto almeno uno dei componenti della famiglia
anagrafica risulta esente dal pagamento ai sensi dell'articolo 1,
comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o per effetto di
Convenzioni internazionali;
c) le variazioni intervenute nei dati di cui alle lettere a) e
b).
Art. 3
Addebito del canone
1. Acquirente Unico S.p.a., con modalita' approvate dall'Autorita',
rende disponibili mensilmente alle imprese elettriche, tramite il
Sistema informativo integrato, le informazioni necessarie
all'addebito del canone nelle fatture. Per la coincidenza del luogo
di fornitura di energia rispetto alla residenza, le informazioni sono
desumibili direttamente dai contratti della tipologia clienti
residenti, e dai contratti della tipologia altri clienti domestici ai
sensi dell'articolo 2, comma 1. Ai fini degli importi da addebitare,
le informazioni tengono conto delle regole generali previste dal
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche e
integrazioni, come specificate dall'Agenzia delle entrate per le
diverse casistiche con apposita circolare esplicativa. Per i soggetti
nei cui confronti non si deve procedere all'addebito per la
presentazione della dichiarazione di non detenzione di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
nonche' della dichiarazione della sussistenza di altra utenza
elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia'
tenuto al pagamento, o in quanto il pagamento e' stato effettuato con
altre modalita', o per effetto delle esenzioni previste dall'articolo
1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e da Convenzioni
internazionali, le informazioni sono desumibili dai flussi
informativi di cui all'articolo 2, comma 2.
2. In sede di prima applicazione le informazioni di cui al comma 1
sono rese disponibili alle imprese elettriche entro il 31 maggio
2016.
3. Il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili,
addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi
scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate
si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio
ad ottobre. L'impresa elettrica inserisce nelle fatture solo le rate
del canone scadute nei periodi in cui vi e' certezza della
titolarita' del contratto di fornitura di energia elettrica.
4. Nei casi in cui non siano dovute somme a titolo di consumi
elettrici, l'impresa elettrica invia ai clienti le fatture con
addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In
ogni caso, l'impresa elettrica invia ai clienti le fatture con
addebito delle rate del canone dovute per l'anno di riferimento, in
tempo utile per l'addebito entro il mese di ottobre.
5. In sede di prima applicazione, nella prima fattura emessa
successivamente al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate
tutte le rate scadute nell'anno in corso. Obbligata all'addebito e'
l'impresa elettrica che risulta con certezza essere titolare del
contratto alla data del 1° luglio 2016.
6. In caso di attivazione di una nuova utenza successivamente
all'emissione da parte dell'impresa elettrica delle fatture con
scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene addebitato, in
un'unica soluzione, nella prima rata dell'anno successivo, secondo
quanto previsto al comma 1, dall'impresa elettrica che risulta con
certezza essere titolare del contratto.
7. In tutti i casi in cui nessun componente della famiglia
anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto
delle tipologie addebitabili di cui al comma 1, oppure per gli utenti
per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito
di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale di
cui all'allegato A alla delibera dell'Autorita' 7 luglio 2009,
ARG/elt 89/09 e suoi successivi aggiornamenti, il pagamento avviene
ad opera del contribuente mediante versamento unitario di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia
delle entrate. Esclusivamente per l'anno 2016 il pagamento e'
eseguito entro il 31 ottobre 2016.
8. Nei casi in cui il contratto sia intestato ad un soggetto della
famiglia anagrafica diverso dall'intestatario del canone, l'Agenzia
delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio
territoriale di Torino I - Sportello SAT procede alla voltura
d'ufficio del canone al titolare del contratto.
Art. 4
Riversamento dei canoni incassati
1. Le somme riscosse dalle imprese elettriche a titolo di canone
sono riversate mediante versamento unitario di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia delle
entrate, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso
e, comunque, l'intero canone riscosso e' riversato entro il 20
dicembre di ciascun anno. Ai fini del rispetto della scadenza del 20
dicembre di cui al presente comma si intendono per riscosse le somme
incassate nel mese di novembre. Le somme riscosse nel mese di
dicembre sono riversate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
2. In caso di pagamento parziale della fattura elettrica senza
indicazione da parte dell'utente dell'imputazione delle somme pagate,
l'imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica. Il
pagamento parziale della fattura e' effettuato secondo le modalita'
gia' ordinariamente definite dalle imprese elettriche per i pagamenti
parziali, indicando l'imputazione nella causale di versamento.
3. In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura per
la parte relativa ai consumi elettrici, l'impresa elettrica provvede
ad inviare solleciti al cliente con le modalita' ordinariamente
utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Per quanto attiene
alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente
dovuti sono comunque applicati dall'Agenzia delle entrate - Direzione
provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I -
Sportello SAT. Qualora entro l'anno solare successivo il cliente non
abbia provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero del
canone non pagato, unitamente alle relative sanzioni e interessi,
sono effettuate dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I
di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT. In
nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco
della fornitura di energia elettrica.
4. In caso di riversamento eccedente le somme riscosse, l'impresa
elettrica recupera l'eccedenza mediante l'utilizzo in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in
cui e' stato effettuato il riversamento eccedente.
Art. 5
Individuazione e comunicazione
dei dati utili ai fini del controllo
1. Acquirente Unico S.p.a. trasmette mensilmente all'Agenzia delle
entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitabile ai sensi
dell'articolo 3, comma 1 e accreditabile ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, nelle fatture dalle imprese elettriche riferiti al mese
precedente.
2. Le imprese elettriche trasmettono mensilmente all'Agenzia delle
entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitato,
accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno le imprese elettriche trasmettono
all'Agenzia delle entrate le rettifiche dei dati di cui al comma 2
per rendere definitivi i dati dell'anno precedente da utilizzare ai
fini dell'attivita' di controllo di cui al presente articolo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono definiti termini e modalita' di presentazione delle
comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. In sede di prima
applicazione, la trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 relativi
al primo mese di addebito e' effettuata entro il secondo mese
successivo.
5. L'Agenzia delle entrate verifica la corrispondenza tra i dati
contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 e le somme
riversate dalle imprese elettriche. In caso di tardivo, omesso o
parziale riversamento delle somme riscosse, l'Agenzia delle entrate
trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la quale e'
richiesto il pagamento delle somme non riversate, unitamente alle
sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 e agli interessi moratori nella misura prevista
dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29.
6. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino -
Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT utilizza i dati
contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare
il corretto versamento del canone da parte degli utenti e
determinare, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento,
l'importo del canone, degli interessi dovuti e delle relative
sanzioni. Nei casi in cui la tardivita' non dipenda da cause
imputabili all'utente non si procede all'applicazione di sanzioni e
interessi a suo carico.
7. L'Agenzia delle entrate utilizza i dati contenuti nelle
comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare il corretto
addebito del canone da parte delle imprese elettriche. In caso di
omesso, parziale o tardivo addebito del canone, l'Agenzia delle
entrate trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la
quale e' richiesto il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47, degli
interessi moratori nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961,
n. 29.
8. Nei casi di omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 2 e 3 o
di omessa comunicazione di cui al comma 3, ovvero nei casi in cui le
medesime siano state effettuate con dati incompleti, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, calcolate sull'ammontare dei canoni che
avrebbero dovuto formare oggetto della trasmissione o della
comunicazione, al netto dei riversamenti effettuati relativi al
periodo di riferimento.
9. I dati di cui al presente articolo sono utilizzati dall'Agenzia
delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio
territoriale di Torino I - Sportello SAT anche per fornire
informazioni e assistenza ai cittadini.
Art. 6
Dichiarazioni, reclami e rimborsi
1. Ai fini della dichiarazione di non detenzione di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
nonche' della dichiarazione della sussistenza di altra utenza
elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia'
tenuto al pagamento, gli utenti utilizzano esclusivamente il modello
approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
n. 45059 del 24 marzo 2016, ed eventuali successive modificazioni. Il
modello e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle
entrate. Ai contenuti ed alle modalita' di presentazione della
dichiarazione di non detenzione e' data ampia pubblicita' nei siti
web dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.
2. La richiesta di rimborso del canone, addebitato al cliente
dall'impresa elettrica ma non dovuto, e' effettuata con le modalita'
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Alle stesse e' data ampia pubblicita' nei siti web
dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.
3. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino -
Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT, verificati i
presupposti della richiesta, trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le
informazioni necessarie, tra le quali l'importo, ai fini
dell'accredito, da parte dell'impresa elettrica che risulta essere
con certezza titolare del contratto. Le informazioni sono trasmesse
con modalita', tempi e contenuti definiti d'intesa entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Acquirente Unico S.p.a. entro 5 giorni lavorativi dalla
ricezione dei dati rende disponibili alle imprese elettriche,
attraverso il Sistema informativo integrato, le informazioni di cui
al comma 2, con modalita' approvate dall'Autorita'.
5. Le imprese elettriche, sulla base dei dati di cui al comma 3,
procedono al rimborso mediante accredito della somma sulla prima
fattura utile, ovvero provvedono con altre modalita', sempre che le
stesse assicurino all'utente l'effettiva corresponsione della somma
entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese
elettriche, dei dati di cui al comma 3.
6. Nel caso in cui il rimborso di cui al comma 4 non vada a buon
fine, l'impresa elettrica comunica all'Agenzia delle entrate le
informazioni, trasmesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, necessarie
ai fini del pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate - Direzione
provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I -
Sportello SAT.
7. Le somme rimborsate ai clienti in base al comma 4 sono
recuperate dalle imprese elettriche mediante la compensazione di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
applicazione dei limiti previsti dall'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in cui e' stato
effettuato il rimborso.
Art. 7
Altre disposizioni
1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente decreto,
l'Agenzia delle entrate riconosce alle imprese elettriche un
contributo forfettariamente determinato in complessivi 14 milioni di
euro per l'anno 2016 e in 14 milioni di euro per l'anno 2017 a valere
sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia medesima. L'importo
e' attribuito alle imprese elettriche dall'Agenzia delle entrate
sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti dall'Autorita' che
definisce i contenuti e le modalita' attraverso le quali le imprese
elettriche devono rendere disponibili all'Autorita' stessa le
analitiche informazioni relative agli investimenti affrontati per
l'implementazione della disciplina recata dal presente decreto.
2. Fino al completo avvio dell'Anagrafe nazionale della popolazione
residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, i comuni sono tenuti a continuare a trasmettere
all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino -
Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT, su richiesta, i
dati relativi alle famiglie anagrafiche di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per
le finalita' di cui ai commi da 152 a 160 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208.
Art. 8
Privacy e adempimenti delle imprese elettriche
1. L'Agenzia delle entrate, l'Acquirente Unico S.p.a. e le imprese
di energia elettrica, trattano i dati personali per le attivita' di
cui al presente decreto in qualita' di titolari del trattamento -
ciascuno per la parte di propria competenza - nel rispetto della
vigente normativa, con particolare riguardo ai principi di
pertinenza, non eccedenza ed alle misure di sicurezza previste dal
Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. I dati personali trattati in attuazione del presente decreto
sono utilizzati, da parte dell'Acquirente Unico e delle imprese di
energia elettrica, esclusivamente per le finalita' di cui
all'articolo 1, commi 154 e 156 della legge n. 208 del 2015 ed in
particolare di addebito delle rate relative al canone Rai nella
fattura elettrica o del rimborso del canone non dovuto nonche' ai
fini riversamento delle somme relative al canone Rai all'erario.
3. Resta fermo l'obbligo di informativa agli utenti da parte delle
imprese elettriche, nel rispetto di quanto previsto dal Codice per la
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni, con specifico riferimento
alla circostanza che i dati acquisiti in sede di stipula del
contratto sono utilizzati anche ai fini dell'addebito del canone. In
ogni caso, l'informativa e' pubblicata sui siti istituzionali dei
soggetti di cui al comma 1, nei quali sono evidenziate in particolare
le modalita' attraverso le quali e' possibile esercitare il diritto
di rettifica.
Art. 9
Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 13 maggio 2016
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1621
Allegato 1
Reti elettriche non interconnesse delle seguenti isole del
territorio nazionale:
Isola di Ustica
Isole Tremiti
Isola di Levanzo
Isola di Favignana
Isola di Lipari
Isola di Lampedusa
Isola di Linosa
Isola di Marettimo
Isola di Ponza
Isola del Giglio
Isola di Capri
Isola di Pantelleria
Isola di Stromboli
Isola di Panarea
Isola di Vulcano
Isola di Salina
Isola di Alicudi
Isola di Filicudi
Isola di Capraia
Isola di Ventotene