Data: 2016-03-29 08:19:30

Agriturismi: la competenza passa alla Regione

BURL Supplemento n. 13 - Martedì 29 marzo 2016

Legge regionale 25 marzo 2016 - n. 7
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all’articolo 3 della l.r. 32/2015


In particolare segnalo:

[i]Al Titolo X della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 2 dell’articolo 152, le parole
«[u]dalla provincia nel cui territorio si svolge l’attività agrituristica[/u]» sono sostituite dalle seguenti: «dalla provincia di Sondrio,
per le attività agrituristiche svolte nel relativo territorio, e [b]dalla Regione[/b], per le attività agrituristiche svolte nella restante
parte del territorio,»;

b) il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 152 è sostituito dal seguente: «Nel caso di attività agrituristiche svolte in
più territori, la competenza al rilascio della connessione si determina in base all'attività agrituristica principale.»;

c) il comma 1 dell’articolo 153 è sostituito dal seguente:
«1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’elenco degli operatori agrituristici.»;[/i]

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