Data: 2016-03-28 19:33:39

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI TELEFONI CELLULARI

CIAO A TUTTI, QUALCUNO DI VOI HA MAI SRGUITO LA CONTABILITA' IN SEMPLIFICATA DI UNA SAS CHE VENDE TELEFONI CELLULARI E ACESSORI??
QUANDO VENDE EMETTE FATTURA AL 22% E QUANDO ACQUISTA INVECE, FA L'INVERSIONE CONTABILE SE ACQUISTA DIRETTAMENTE DA UN GROSSISTA E PRODUTTORE??HA QUALCHE ALTRA PARTICOLARITA'??

GRAZIE A TUTTI, A PRESTO.

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Data: 2016-03-29 20:28:51

Re:COMMERCIO AL DETTAGLIO DI TELEFONI CELLULARI

Ciao Manuela,
vorrei segnalarti che, con [b][u]decreto legislativo n. 24/2016 [/u][/b]dell’11 febbraio scorso, il Consiglio dei Ministri, recependo le disposizioni contenute nelle direttive n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE, ha apportato talune modifiche [b][u]all’art. 17 comma 6 del D.P.R. 633/1972.[/u][/b]

In particolare metto in evidenza questi due aspetti che a mio avviso possono interessarti:
1) la modifica della lettera b) in forza della quale sono state eliminate dall’ambito applicativo dell’inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari;
2) la sostituzione della lettera c) in forza della quale l’inversione contabile trova applicazione anche  per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Il regime dell’inversione contabile in questo caso si applicherà alle operazioni effettuate a partire dal 60° giorno successivo alla entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

Il decreto legislativo, inoltre, prevede la scadenza del 31 dicembre 2018 per l’applicazione dell’inversione contabile alle operazioni di cui alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del comma 6 dell’art. 17, D.P.R. n. 633/1972 che appunto, tra le altre fattispecie, ricomprendono anche:
- le cessioni di telefoni cellulari;
- le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.


DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2016, n. 24
Attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del
22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida
contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione
facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a
determinate operazioni a rischio frodi. (16G00033)
(GU n.52 del 3-3-2016)
Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/2016
Vigente al: 3-3-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
Vista la direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013,
che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di
reazione rapida contro le frodi in materia di IVA;
Vista la direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013,
che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione
facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile
alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati
servizi a rischio di frodi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo
II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni
intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante
delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2013 - secondo semestre, che ha delegato il Governo a
recepire le sopra citate direttive ricomprese nell'elenco di cui
all'allegato B della legge stessa;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
che stabiliscono le procedure, i principi e i criteri direttivi per
l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 6 novembre 2015;
Visti i pareri espressi dalle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla disciplina IVA sull'inversione contabile
1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Debitore
d'imposta»;
b) al sesto comma, lettera b), le parole: «, nonche' dei loro
componenti ed accessori» sono soppresse;
c) al sesto comma la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c)
alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonche' alle
cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e
unita' centrali di elaborazione, effettuate prima della loro
installazione in prodotti destinati al consumatore finale;»;
d) al sesto comma le lettere d) e d-quinquies) sono abrogate;
e) il settimo comma e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni
del quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate
dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in
base agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, nonche' in base alla misura speciale
del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della
stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei
casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il
rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395
della citata direttiva 2006/112/CE.»;
f) dopo il settimo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d-bis),
d-ter) e d-quater), del presente articolo si applicano alle
operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.
Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su
richiesta dell'amministrazione competente, gli elementi utili ai fini
della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga
di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in
applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo
199-ter della stessa direttiva, nonche' ai fini degli adempimenti
informativi da rendere obbligatoriamente nei confronti delle
istituzioni europee ai sensi dell'articolo 199-bis della direttiva
2006/112/CE.».
Art. 2
Decorrenza
1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come
sostituite dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del presente
decreto, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a New York, Consolato Generale d'Italia, addi' 11 febbraio
2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando

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