Data: 2016-03-24 15:27:33

GIOCHI LECITI IN ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

L'art. 86 del TULPS abilita l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7.

L'Ufficio di Polizia Locale sostiene che comunque il singolo esercizio ogni volta che installa, dismette, cambia apparecchio debba presentare SCIA-DIA al Comune.

Io invece avevo inteso che, nell'ambito delle limitazioni quantitative in proporzione alla superficie del locale il gestore non dovesse comunicare nulla al Comune.

Ho inteso in modo errato?

Spero di no :-)

Michela

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Data: 2016-03-24 16:37:36

Re:GIOCHI LECITI IN ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Oggi in Lombardia vige l'art. 74 c. 1 bis della l.r. 6/2010 per l'installazione in locali di somministrazione:
[i]L'installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 dello stesso regio decreto.[/i]

Pertanto è soggetta a domanda di autorizzazione l'installazione e l'aggiunta dei suddetti giochi.

Inoltre, vista anche la vigente normativa sulla ludopatia, a mio avviso è soggetta ad autorizzazione solo lo sostituzione per motivi diversi dalla vetustà o guasto (senza aggiunta), che rimane sempre ammessa ai sensi della d.g.r. n. 1274 del 2014. Infatti la sostituzione per altri motivi è da considerarsi alla stregua di una "nuova installazione" e soggetta alle restrizioni di cui alla citata dgr 1274

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