Data: 2016-03-24 12:29:42

SCIA MESSA IN ESERCIZIO PISCINA uso pubblico

Buongiorno,
viene presentata al Suap una pratica di  avvio attività agrituristica;
nella relazione tecnica allegata viene dichiarato che in azienda  è presente una piscina privata realizzata nel 2001 con regolare concessione edilizia. Viene dichiarato inoltre, che l'azienda provvederà ad adeguarsi alla normativa regionale (L. 8/2006 e DPGR 23/r/2010 ) entro il 31/12/2016.
Chiedo se in una nuova attività, indipendentemente dalla proroga al 31/12/2016 e anche con  piscina esistente e autorizzata nel 2010,  non dovrebbe essere presentata subito  la Scia di messa in esercizio e pertanto essere da subito in possesso dei requisiti?

grazie

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Data: 2016-03-24 17:54:42

Re:SCIA MESSA IN ESERCIZIO PISCINA uso pubblico

Stai affrontando uno dei tanti problemi della legge regionale sulle piscine. La legge è stata rimaneggiata troppe volte, alla fine si sono determinati dei vuoti interpretativi.

L’art. 19 della LR 8/2006 prevede:

[i]- le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale (ndr. 20/03/2010) si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31
dicembre 2016.
- sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all’entrata in vigore del regolamento regionale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.[/i]

E’ chiaro che la volontà regionale è quella di applicare il differimento negli adeguamenti anche per quelle piscine che NON erano in esercizio ma che risultavano già progettate e assentite a livello edilizio alla data del 20/03/2010.
Quindi, le condizioni per usufruire del regime transitorio sono 2 da pter vantare in modo alternativo:
- funzionare alla data del 20/03/2010;
- esistenza di un permesso di costruire (rilasciato) al 20/03/2010.

E’ chiaro che la seconda condizione porta con sé la possibilità, da parte dell’esercente, di avviare l’attività entro il 31/12/2016 pur non essendo in regola con gli adeguamenti. Se così non fosse, allora non si spiegherebbe la relativa specificazione regionale. Difatti, se le piscine “esistenti” non potessero trasformarsi in piscine “in esercizio”, allora non avrebbe senso la specificazione, le esistenti sarebbero del tutto uguali alle non esistenti e potrebbero essere avviate solo se in regola.

Detto questo, le domande sono:
- siccome non è in esercizio deve fare in ogni caso la SCIA?
- ma se non ha i requisiti può fare una SCIA dichiarando di non averli?
- l’adeguamento alle disposizioni della legge e del regolamento entro il 31/12/2016 comprende anche quelle disposizioni che riguardano la necessità della SCIA?

Visto il marcato permissivismo regionale in materia, direi che l'interpretazione più in linea con la volontà del legislatore sia quella insita nella terza domanda sottintendendo una risposta affermativa

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