Ciao, vorrei un parere circa un quesito a cui non riesco a dare una risposta certa. Si parla di spuntisti nel mercato ambulante che hanno stretto contratti di cui in oggetto. Cerco di porre il caso il più chiaramente possibile:
Al Signor Rossi, possessore di autorizzazione "B", partita IVA e VARA, si è associato in partecipazione, ai sensi dell'art. 2549 e seguenti e D. Lgs. 81/2015, il Sig. Bianchi, anch'egli possessore di autorizzazione "B" e partita IVA molto recente.
Rossi è partito per il suo paese e starà via per alcuni mesi.
Come spuntista si presenta Bianchi da solo che, alla stregua di un coadiuvante o di un delegato, vuole usufruire dell'autorizzazione di Rossi che ha maturato molte presenze e che ha un'ottima posizione nella graduatoria.
Innanzitutto, da quanto ho appreso io, Bianchi può prestare lavoro essendo una persona giuridica avendo una partita IVA (ma vi prego di correggermi se sono in errore). Dato per scontato questo, le mie domande sono le seguenti:
1) Bianchi può presentarsi con l'autorizzazione di Rossi usufruendo così delle presenze maturate da quest'ultimo? Se è così, le presenze sulla spunta vengono conteggiate a Rossi no?
2) Quali obblighi ha Bianchi circa l'emissione di ricevute (devono essere intestate obbligatoriamente a lui)?
3) Il succo è: quali sarebbero le differenze, per quanto riguarda i diritti nella spunta, fra un rapporto associativo del genere e un rapporto di dipendenza/coadiuvanza?
Ringrazio anticipatamente.
Il “jobs act” ha sancito la fine della possibilità dell’associazione in partecipazione al fine di svolgere prestazioni lavorative:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31403.msg59124#msg59124
In sintesi, tutto quello che è legalmente assimilabile ad un dipendente o a un coadiutore familiare può fungere allo scopo: esercizio in assenza del titolare e quindi continuazione dell’esercizio attività proprio di quell’impresa. In questo caso non c’è sostituzione di azienda ma è la stessa azienda che opera tramite personale diverso dal titolare.
Nel tuo caso l’associazione in partecipazione non è un presupposto valido per soddisfare la condizione di familiari coadiutori o dipendenti di cui alla DGR 2642/2001 e s.m..
A maggior ragione se Bianchi batte scontrino a suo nome. In questo caso sarebbe un subingresso simulato
Il “jobs act” ha sancito la fine della possibilità dell’associazione in partecipazione al fine di svolgere prestazioni lavorative:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31403.msg59124#msg59124
In sintesi, tutto quello che è legalmente assimilabile ad un dipendente o a un coadiutore familiare può fungere allo scopo: esercizio in assenza del titolare e quindi continuazione dell’esercizio attività proprio di quell’impresa. In questo caso non c’è sostituzione di azienda ma è la stessa azienda che opera tramite personale diverso dal titolare.
Nel tuo caso l’associazione in partecipazione non è un presupposto valido per soddisfare la condizione di familiari coadiutori o dipendenti di cui alla DGR 2642/2001 e s.m..
A maggior ragione se Bianchi batte scontrino a suo nome. In questo caso sarebbe un subingresso simulato
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Grazie Mario. Ho appurato che Bianchi userebbe le ricevute di Rossi.
Riassumendo mi stai dicendo che Bianchi può lavorare al posto di Rossi ma, secondo la DGR 2642/01, la presenza nella spunta non può essere conteggiata sull'autorizzazione di Rossi?