Data: 2016-03-23 16:51:18

Contro gli animali nei circhi della Toscana - MOZIONE

Contro gli animali nei circhi della Toscana - MOZIONE

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[color=red][b]MOZIONE 2 marzo 2016, n. 182[/b][/color]
[b]In merito all’impiego di animali nello svolgimento
degli spettacoli circensi sul territorio della Regione
Toscana.[/b]

IL CONSIGLIO REGIONALE
Visti:
- lo Statuto;
- l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- l’articolo 1 della Dichiarazione dei diritti dell’animale
del 15 ottobre 1978;
- la legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui
circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante);
- la legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonché di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate);
- il Trattato di Lisbona che modifica il trattato
sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità
europea;
- la legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il
13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento
dell’ordinamento interno);
- la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro
in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo);
- la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme
per la tutela degli animali. Abrogazione della legge
regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione
dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione
e la prevenzione del randagismo).
Premesso che:
- l’articolo 1 della Dichiarazione dei diritti
dell’animale, proclamata il 15 ottobre 1978, ha sancito
che “tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed
hanno gli stessi diritti all’esistenza”;
- l’articolo 4 della Dichiarazione dei diritti dell’animale
recita “ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia
ha diritto a vivere libero nel suo ambiente naturale,
terrestre, aereo, acquatico ed ha il diritto a riprodursi,
ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è
contraria a questo diritto”;
- l’articolo 10 della Dichiarazione sancisce che “nessun
animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo,
le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli
animali sono incompatibili con la dignità dell’animale”;
- nell’Unione Europea sono stati approvati numerosi
atti normativi che testimoniano un’evoluzione della
condizione animale nell’ambito dei diritti;
- tutto ciò implica il riconoscimento, da una
parte, del diritto agli animali alla vita ed al benessere,
dall’altra, impone all’uomo il dovere di tutelare questa loro
condizione.
Considerato che:
- in Europa, il Trattato di Lisbona del 13 dicembre
2007 ha rappresentato un passo fondamentale per il
riconoscimento dei bisogni degli animali in quanto “esseri
senzienti e non quali cose messe a disposizione del genere
umano” ovvero individui in grado di provare piacere e
dolore;
- l’attribuzione a tutti gli animali della capacità di
sentire assume conseguentemente un fondamentale rilievo
a livello giuridico in quanto li differenzia definitivamente
dalle cose mobili;
- si riconosce, pertanto, ad ogni animale, in quanto
essere senziente, il diritto di vivere la propria vita
naturale, di non essere sfruttato, di non dover essere
detenuto, di non doversi comportare in maniera innaturale
per il divertimento umano fuori e dentro gli spettacoli
circensi;
- l’attività circense che utilizza animali per i propri
spettacoli implica necessariamente di sottoporre gli stessi
ad estenuanti ore di durissimo lavoro al fine di costringerli
a ripetere determinate azioni;
- l’evoluzione del Trattato di Lisbona, dunque, si
traduce nell’impegno per gli stati membri a promuovere
concretamente politiche in materia di benessere e tutela degli
animali;
- l’Italia, tuttavia, è ancora lontana dall’effettivo
rispet to ed attuazione del Trattato di Lisbona ed è ferma
all’en trata in vigore della l. 281/1991, per cui s’impone
di raggiungere i livelli di protezione prescritti negli atti
comunitari.
Ricordato che:
- in Italia, è in vigore la legge 18 marzo 1968, n.
337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo
viaggiante) che ha sancito il valore educativo culturale e
sociale del circo e, sulla base di questo presupposto, sono
stati stanziati finanziamenti pubblici statali, percepiti fini
ad oggi dai circensi, ogni anno;
- illustri studi recenti di psicologi e psicoterapeuti
hanno mostrato una motivata preoccupazione rispetto
alle conseguenze sul piano pedagogico, formativo e
psicologico, della frequentazione dei bambini di zoo,
circhi e sagre in cui vengono impiegati animali;
- tali contesti sono veicolo di una educazione al non
rispetto per gli esseri viventi, “ostacolano lo sviluppo
dell’empatia in quanto sollecitano una risposta incongrua,
divertita e allegra, alla pena, alla sofferenza, al disagio,
all’ingiustizia”;
- gli studi dell’istituto di psicologia del CNR hanno
confermato che far assistere bambini e giovani a certi
spettacoli circensi in cui gli animali vengono caricaturizzati
e ridicolizzati per divertire può rappresentare un serio
pericolo per l’educazione dei più giovani;
- tali studi hanno altresì evidenziato uno stretto rapporto
tra bullismo e maltrattamenti di animali: percepire
l’ilarità di adulti verso un sopruso su un animale non può
che avere un effetto devastante nell’interpretazione del
mondo da parte di una psiche, come quella di un bambino,
ancora in via di maturazione.
Considerato che:
- da un rapporto Eurispes del 2011, si evidenzia
che solo il 10 per cento degli intervistati giudica
positivamente l’utilizzo degli animali all’interno degli
spettacoli circensi;
- l’Italia in rapporto agli altri stati europei e mondiali
è ancora indietro in questo campo nell’adottare una
normativa più moderna;
- l’attività circense può essere praticata con notevole
apprezzamento da parte di un pubblico adulto e
giovane, anche in assenza di animali con spettacoli in
cui si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti,
prestigiatori;
- recentemente il TAR del Lazio ha respinto il ricorso
presentato dal Circo “Amedeo Orfei di Lino Orfei” che
aveva chiesto l’annullamento del regolamento a tutela
e rispetto degli animali del Comune di Ciampino con
il quale si faceva divieto di utilizzo di animali negli
spettacoli circensi;
- il Consiglio della Regione Toscana ha approvato
la mozione 2 ottobre 2013, n. 673 (In merito all’utilizzo
di specie animali selvatiche o esotiche nei circhi e
nelle mostre viaggianti), con la quale s’impegnava la
Giunta regionale ad attivarsi per sollecitare le istituzioni
comunali della regione a dotarsi di appositi regolamenti
che facessero divieto all’attendamento nel territorio
regionale di circhi e mostre viaggianti con esemplari
selvatici e/o esotici al seguito;
- oltretutto, la l.r. 59/2009 sostiene la cultura
animalista ispirata al rispetto ed alla protezione degli
animali, favorendo interventi volti a promuovere, nel
sistema educativo dell’intera popolazione, il rispetto
degli animali ed il valore della corretta convivenza tra
animali e uomo.
[b]IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE[/b]
ad adottare[color=red][b] misure volte a disincentivare negli spettacoli
pubblici, in particolare quelli circensi, l’utilizzo degli
animali, qualora questi ultimi siano costretti ad attività
contrarie alla propria natura[/b][/color], in totale negazione della
proprie caratteristiche etologiche o obbligati a rimanere
in una condizione di prigionia per mero intrattenimento;
[color=red][b]a sollecitare il Governo a predisporre una normativa
nazionale adeguata al contesto normativo europeo che
proibisca l’uso degli animali nei circhi[/b][/color], come già accade in
altri paesi come Inghilterra e Francia.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Eugenio Giani
I Segretari
Giovanni Donzelli

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