Data: 2016-03-23 16:14:47

TURISMO e ATTIVITA' RICETTIVE - modifiche alla L.R. della Toscana (L.R. 25/2016)

TURISMO e ATTIVITA' RICETTIVE - modifiche alla L.R. della Toscana (L.R. 25/2016)

[img]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8aDp2LI-bDiBBhzS2bo8Mv0KXwHv9JYDWu2yEi-sRFhGJ2kvD[/img]

[color=red][b]Legge regionale 18 marzo 2016, n. 25[/b][/color]
Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 23 marzo 2016

[color=red][b]In ALLEGATO il testo coordinato della normativa con le norme ABROGATE e quelle AGGIUNTE[/b][/color]

[b]Legge regionale 18 marzo 2016, n. 25[/b]
Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015 .
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urn=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-03-18;25&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

[b]Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22[/b]
Riordino delle funzioni provinciali e attuazione Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urn=urn:nir:regione.toscana:legge:2015;22

[b]Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42[/b]
Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urn=urn:nir:regione.toscana:legge:2000;42&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

[color=red][size=18pt][b]SCARICA IL DOCUMENTO ALLEGATO[/b][/size][/color]

riferimento id:33195

Data: 2016-03-23 16:28:28

Re:TURISMO e ATTIVITA' RICETTIVE - modifiche alla L.R. della Toscana (L.R. 25/2016)

[size=14pt][b]Locazioni turistiche ed attività ricettive in Toscana alla luce della L.R. 25/2016 in vigore dal 24 marzo 2016[/b][/size]
[b]Firenze, 28 aprile 2016 ore 9,45-13,00[/b]

[color=red][b]PROGRAMMA[/b][/color]
La nuova normativa regionale sul turismo: evoluzione
L.R. 25/2016 (modifiche alla L.R. 42/2000)
L.R. 25/2016 (modifiche alla L.R. 22/2015)
Le nuove competenze comunali e regionali in materia
Le novità sostanziali
Le locazioni turistiche
Approfondimenti sul rapporto tra locazioni turistiche e strutture ricettive
Le agenzie di viaggi e la sharing economy

[color=red][b]SCARICA LA BROCHURE[/b][/color]

riferimento id:33195

Data: 2016-03-23 16:37:04

Re:TURISMO e ATTIVITA' RICETTIVE - modifiche alla L.R. della Toscana (L.R. 25/2016)

[color=red][b]ORDINE DEL GIORNO 15 marzo 2016, n. 582[/b][/color]
[b]Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio
regionale del 15 marzo 2016, collegato alla legge
regionale 18 marzo 2016, n. 25 (Riordino delle funzioni
provinciali in materia di turismo in attuazione
della l.r. 22/2015. Modifi che alla l.r. 42/2000 e alla l.r.
22/2015). In merito all’esercizio in forma associata
delle funzioni in materia di accoglienza ed informazione
turistica a carattere sovracomunale e sulla verifi
ca dell’esercizio delle funzioni già provinciali da
parte degli enti locali.[/b]

IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 18 marzo 2016, n. 25 (Riordino
delle funzioni provinciali in materia di turismo in
attuazione della l.r. 22/2015. Modifi che alla l.r. 42/2000
e alla l.r. 22/2015);
Considerato come tale legge intervenga a modifi care
la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di turismo), al fi ne di adeguarla
alla sopravvenuta normativa, statale e regionale, in materia
di riordino di funzioni amministrative delle pro vince
e di semplifi cazione amministrativa;
Ricordato come tale legge costituisca adempimento
conseguente alla legge regionale 3 marzo 2015 (Riordino
delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifi che alle
leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,
65/2014”), con la quale il legislatore regionale ha inteso
riallocare le funzioni delle province in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)
e che, ad oggi, sono già tredici i provvedimenti legislativi
approvati dal Consiglio regionale in attuazione o in conseguenza
della suddetta legge;
Rilevato come il processo di attribuzione delle funzioni
già esercitate dalle province rappresenta un passaggio
strategico nella ridefi nizione della governance
istituzionale nella regione, processo chiamato a realizzare
una riduzione dei livelli decisionali a benefi cio della
semplifi cazione e velocizzazione dell’azione della pubblica
amministrazione e, conseguentemente, dei diritti e
dei bisogni di cittadini ed imprese;
Preso positivamente atto che con la l.r. 25/2016 si
dispone, nell’ottica dei principi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza, l’allocazione della funzione
di accoglienza ed informazione turistica di carattere
sovracomunale ai comuni, che l’esercitano in forma associata
in riferimento ad uno o più ambiti contermini di
cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme
sul sistema delle autonomie locali), riconoscendo come
l’esercizio ottimale di dette funzioni non possa che essere
svolto dagli enti maggiormente prossimi ai territori interessati
dai fl ussi turistici;
Rilevata la possibilità, per l’esercizio delle predette
funzioni, dell’assegnazione da parte dei comuni capoluogo
destinatari, del personale trasferito dalle province ai sensi
della l.r. 22/2015;
Ritenuto auspicabile che tale possibilità trovi concreta
attuazione al fi ne di consentire l’utilizzo di personale
proveniente dalle province, assegnato ai co muni
capoluogo ai sensi delle leggi regionali nn. 22 e 70/2015,
dotato di specifi che competenze e conoscenze delle attività
da svolgere;
Richiamato l’ordine del giorno n. 30 approvato nella
seduta del Consiglio regionale del 27 ottobre 2015 in
collegamento alla legge regionale 30 ottobre 2015, n.
70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni
pro vinciali. Approvazione degli elenchi del personale
del le province soggetto a trasferimento. Modifi che alle
leggi regionali 22/2015,39/2000 e 68/2011), con il
quale si impegnava la Giunta regionale “ad avviare, in
seguito all’effettivo completamento del processo di riordino
(delle funzioni trasferite dalle Province), una valutazione
fi nalizzata a verifi care che le funzioni fi no ad
oggi esercitate a livello sovra comunale mantengano la
stes sa effi cacia e capacità di risposta nella gestione dei
servizi”;
Ritenuto necessario avviare immediatamente il percorso
di valutazione richiesto dall’ordine del giorno
30/2015, al fi ne di verifi care le modalità di svolgimento
delle funzioni trasferite nonché l’effi cienza delle stesse;
Ricordato che con deliberazione 28 luglio 2015, n.
49, il Consiglio regionale ha provveduto ad istituire l’Osservatorio
consiliare sulla Città metropolitana di Firenze
e sul riordino delle funzioni provinciali, con il compito
anche di stabilire che esso presenti perio dicamente al
Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione
della l.r. 22/2015;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
1. ad attivarsi, anche con la collaborazione dell’Osservatorio
consiliare sulla Città metropolitana di Firenze
e sul riordino delle funzioni provinciali, al fi ne di produrre
a benefi cio del Consiglio regionale una prima valutazione
sull’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi della l.r.
22/2015, particolarmente di quelle allocate presso gli enti
locali;
2. a favorire, nell’ambito delle proprie competenze,
l’assegnazione del personale trasferito ai comuni capoluogo
ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 22/2015, ai comuni
che, come previsto dalla l.r. 25/2016, andranno ad
esercitare in forma associata le funzioni di accoglienza
ed informazione turistica.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino
Uffi ciale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo
4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima legge l.r. 23/2007.
Il Presidente
Marco Stella
I Segretari
Giovanni Donzelli

riferimento id:33195
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