Data: 2016-03-23 10:09:00

EVENTO PRIVATO IN MAGAZZINO

Salve. cerco di essere brevissimo

Voglio affittare un capanno accatastato come C/2 (magazzino/deposito) per l'evento di fine anno PRIVATO per i soci della mia A.C.
Il capannone serve come deposito di scaffali, e noi prprio per approfittare della location volevamo tenerli, in modo da occupare più della metà dell'area per approfittare della scenografia.

Vorrei farci musica dal vivo e un rapido dj set, senza palco, massimo 200 partecipanti, dalle 22 alle 02, anche per evitare scazzi eventuali di schiamazzi etc..
Voglio lasciare uno stand per due birrifici entrambi muniti di REC con struttura da loro fornita (pompa per spinatura).
Il bagno c'è, reflusso acque reflue c'è, bicchieri a perdere, estintori e porte con maniglioni antipanico (2) anche, ricomprendendo tutto nel "rimborso spese per l'evento".

Il mio comune latita, poichè certi rispondono che non servono alcune autorizzazioni in quanto EVENTO PRIVATO, altri dicono che in ogni caso sia necessario.. e nessuno dice di essere certo di ciò che dice!!

Specifico che si tratta di UN SOLO EVENTO, nulla più.

Vi ringrazio per l'attenzione e perdonate se ho aperto un nuovo topic ma non sono pratico ;)

mais909






riferimento id:33190

Data: 2016-03-23 10:20:46

Re:EVENTO PRIVATO IN MAGAZZINO

Occorrono queste informazioni:

1) CHI organizza l'evento (persona fisica? impresa?)
2) Chi sono gli invitati? sono predefiniti (es. parenti, amici a cui viene mandato invito ecc...); se non invitato posso accedere?
3) capienza massima prevista? 100 persone, 200 persone, no limits?
4) si paga per entrare? si paga prima o anche al momento di accedere?

Sulla base di queste informazioni è possibile fornire poi una risposta completa.

riferimento id:33190

Data: 2016-03-23 19:22:10

Re:EVENTO PRIVATO IN MAGAZZINO

1) CHI organizza l'evento (persona fisica? impresa?)

L'organizza la mia Associazione, ovviamente tramite me. Si tratta di un'Associazione Culturale iscritta al Registro delle Imprese con P.Iva

2) Chi sono gli invitati? sono predefiniti (es. parenti, amici a cui viene mandato invito ecc...); se non invitato posso accedere?

Per invitati abbiamo una lista predefinita di 200 persone (i soci), per cui l'invito sarebbe destinato solo a loro.
Se non sei invitato non puoi accedere, è la formula "privata" che usiamo da qualche anno a sta parte.

3) capienza massima prevista? 100 persone, 200 persone, no limits?

Come capienza pensavamo a questi 200 più gli aiutanti "tecnici" e i gruppi musicali

4) si paga per entrare? si paga prima o anche al momento di accedere?

Si paga un contributo prima dell'ingresso, in modo tale da poter coprire le spese prima del tempo e capire le quantità di bevande da acquistare. Al momento di accedere mi pare di capire che sia un escamotage troppo evidente, perciò volevamo evitare.

Grazie intanto ;)

riferimento id:33190

Data: 2016-03-24 12:38:31

Re:EVENTO PRIVATO IN MAGAZZINO

In base alle risposte:

ATTIVITA' LIBERA non soggetta ad alcun adempimento amministrativo.
Se vuoi (suggerisco), manda una comunicazione al Comune del tipo "A mero titolo informativo si comunica che il giorno xxxxx dalle ore xxx alle ore xxx si terrà un evento privato riservato ai soci nell'ambito del quale saranno svolte le seguenti attività xxxxxxxxxxxxxxx"

riferimento id:33190

Data: 2016-03-24 15:50:44

Re:EVENTO PRIVATO IN MAGAZZINO

più o meno quello che pensavo.. è che le ingerenze amministrative sono tentacolari, e soprattutto il proprietario non vuole assolutamente prendersi le responsabilità, terrorizzato com'è dalla "destinazione catastale"..
robe da matti!

grazie cmq per la velocità, ottimo forum!!

riferimento id:33190

Data: 2016-04-26 16:37:37

Re:EVENTO PRIVATO IN MAGAZZINO

Mi sia consentito dissentire.
Il D.P.C.M. 16 settembre 1999, n. 504, in G. U. 30.12.99 n. 305, “Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d’autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 650”, stabilisce:
- art. 2, lett. b), sede della manifestazione può essere solo la sede legale indicata nell’atto costitutivo del circolo o dell’associazione. Qualora la sede non sia idonea per agibilità o motivi di sicurezza, le manifestazioni si potranno tenere anche in altri locali, purchè non si tratti di luoghi pubblici o aperti al pubblico, siano rispettate le norme di pubblica sicurezza e tutela della pubblica incolumità delle persone e purchè sia rilasciata la licenza prevista dall’art. 118 Reg. Es., licenza ex art. 68 o 69 Tulps. 
- art. 2, lett. c), a tali eventi non possono partecipare più di 500 persone, soci o invitati;
- art. 3, comma 1, gli enti organizzatori devono far pervenire alla SIAE, almeno 30 giorni prima dello svolgimento il programma dettagliato della manifestazione; copia o fac-simile del biglietto di invito da distribuire agli invitati; l’indicazione del luogo ove si svolgerà la manifestazione ed una dichiarazione del presidente del sodalizio ove si attesti che l’evento è stato autorizzato ai sensi della licenza di cui al Tulps, come previsto dall’art. 118 Reg. Es.; dichiarazione dello stesso presidente attestante che la manifestazione è svolta dagli artisti ed esecutori a titolo gratuito a fini di solidarietà.
- art. 3, comma 2, la SIAE dovrà verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dello stesso articolo 3. La presentazione di detta documentazione vale quale atto di assenso per la stessa SIAE ad effettuare i riscontri, con facoltà di accesso ai documenti amministrativi e contabili degli enti interessati.
Pertanto, gli Agenti che effettueranno i controlli presso il circolo, in occasione di  spettacoli, dovranno chiedere al presidente dell’associazione di esibire la dichiarazione inviata alla SIAE, per accertarne la veridicità e contestare eventuali dichiarazioni mendaci, oltre a verificare il possesso delle licenze ex art. 68 o 69 Tulps per lo svolgimento dello spettacolo. 
Per quanto detto, quindi, le associazioni, i circoli ed enti privati che intendono effettuare spettacoli e trattenimenti, se non sono conformi alle prescrizioni dettate dal D.P.C.M. 16 settembre 1999, n. 504, dovranno chiedere il rilascio di licenza ai sensi degli artt. 68 o 69 Tulps, oltre al parere di agibilità degli impianti e locali, ex art. 80 Tulps.
Michele Pezzullo

riferimento id:33190

Data: 2016-04-26 18:41:59

Re:EVENTO PRIVATO IN MAGAZZINO


Mi sia consentito dissentire.
Il D.P.C.M. 16 settembre 1999, n. 504, in G. U. 30.12.99 n. 305, “Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d’autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 650”, stabilisce:
- art. 2, lett. b), sede della manifestazione può essere solo la sede legale indicata nell’atto costitutivo del circolo o dell’associazione. Qualora la sede non sia idonea per agibilità o motivi di sicurezza, le manifestazioni si potranno tenere anche in altri locali, purchè non si tratti di luoghi pubblici o aperti al pubblico, siano rispettate le norme di pubblica sicurezza e tutela della pubblica incolumità delle persone e purchè sia rilasciata la licenza prevista dall’art. 118 Reg. Es., licenza ex art. 68 o 69 Tulps. 
- art. 2, lett. c), a tali eventi non possono partecipare più di 500 persone, soci o invitati;
- art. 3, comma 1, gli enti organizzatori devono far pervenire alla SIAE, almeno 30 giorni prima dello svolgimento il programma dettagliato della manifestazione; copia o fac-simile del biglietto di invito da distribuire agli invitati; l’indicazione del luogo ove si svolgerà la manifestazione ed una dichiarazione del presidente del sodalizio ove si attesti che l’evento è stato autorizzato ai sensi della licenza di cui al Tulps, come previsto dall’art. 118 Reg. Es.; dichiarazione dello stesso presidente attestante che la manifestazione è svolta dagli artisti ed esecutori a titolo gratuito a fini di solidarietà.
- art. 3, comma 2, la SIAE dovrà verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dello stesso articolo 3. La presentazione di detta documentazione vale quale atto di assenso per la stessa SIAE ad effettuare i riscontri, con facoltà di accesso ai documenti amministrativi e contabili degli enti interessati.
Pertanto, gli Agenti che effettueranno i controlli presso il circolo, in occasione di  spettacoli, dovranno chiedere al presidente dell’associazione di esibire la dichiarazione inviata alla SIAE, per accertarne la veridicità e contestare eventuali dichiarazioni mendaci, oltre a verificare il possesso delle licenze ex art. 68 o 69 Tulps per lo svolgimento dello spettacolo. 
Per quanto detto, quindi, le associazioni, i circoli ed enti privati che intendono effettuare spettacoli e trattenimenti, se non sono conformi alle prescrizioni dettate dal D.P.C.M. 16 settembre 1999, n. 504, dovranno chiedere il rilascio di licenza ai sensi degli artt. 68 o 69 Tulps, oltre al parere di agibilità degli impianti e locali, ex art. 80 Tulps.
Michele Pezzullo
[/quote]

Ciao Michele, certo che puoi dissentire (questo forum è aperto a tutti i contributi, soprattutto se argomentati come nel tuo caso).

PERSONALMENTE dissento dal tuo dissenso e provo ad argomentare:
1) il D.P.C.M. 16/09/1999, n. 504 è Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d'autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 650. Tale regolamento contiene dunque disposizioni di natura "tributaria" ai fini dell'applicazione del tributo previsto dalla L. 22/04/1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"

2) il DPCM non disciplina nè può disciplinare la materia del pubblico spettacolo/trattenimento (riservata alla legge)

3) L'art. 2 recita "Ai fini del presente regolamento" ... quindi la norma vale SOLO IN QUEL CONTESTO

4) art. 3 "Gli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento che intendano avvalersi dei benefìci ...", qujindi gli enti che non intendono ottenere benefici non sono tenuti all'applicazione delle citate disposizioni

5) da anni sostengo questa interpretazione (ecco un posto del 2012 su analogo tema http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=9317.0)

QUINDI a mio avviso il DPCM non detta norme di integrazione della disciplina del TULPS ma si limita a dettare disposizioni, anche procedurali, relativamente alle "agevolazioni fiscali" per le associazioni che intendono avvalersi delle relative disposizioni.
La disciplina TULPS rimane quella dell'art. 68-69-80 ed il relativo campo di applicazione non è toccato dal Decreto.

A favore della tua tesi segnalo:
http://www.comune.serravalle-scrivia.al.it/docs/Servizi/Urb/SUAP/circoli_privati_vademecum.pdf

https://books.google.it/books?id=6rrXtUmqLf4C&pg=PA56&lpg=PA56&dq=504+1999+tulps+siae&source=bl&ots=N3Mux7zNLI&sig=8YjlpGF2S6LJpUQLNI1bOb8SWK0&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiDmcHJ-azMAhUDLhoKHeJNC5UQ6AEIIzAB#v=onepage&q=504%201999%20tulps%20siae&f=false



***************
[b]D.P.C.M. 16 settembre 1999, n. 504 (1).
Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d'autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 650 .
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 3[/b]05.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 , concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto l' articolo 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha introdotto nella citata legge 22 aprile 1941, n. 633 , l'articolo 15 -bis;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli affari normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Adotta il seguente regolamento:


1.  Requisiti soggettivi.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 15 -bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , come introdotto dall' articolo 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, si applicano agli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , iscritti da almeno due anni nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Le predette disposizioni si applicano, alle associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, costituiti da almeno due anni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente ed in via esclusiva lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefìci, a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in uno o più dei seguenti settori:
a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
b) assistenza sanitaria;
c) beneficenza;
d) istruzione;
e) formazione;
f) tutela dei diritti civili.
2. Ferma restando l'esclusione dagli enti di cui al comma 1 dei soggetti indicati dall' articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli enti stessi devono possedere i requisiti ed adempiere alle prescrizioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) f), g) ed h), e di cui al comma 6, lettere a), b), c) e d), del medesimo articolo 10.
3. Ai fini della partecipazione alla manifestazione nella quale hanno luogo le esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni previste nel citato articolo 15 -bis negli organismi costituiti su base associativa, la qualità di socio deve essere stata conseguita almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione stessa.


2.  Requisiti oggettivi.
1. Ai fini del presente regolamento:
a) ciascuno degli enti di cui al precedente articolo 1 può organizzare le manifestazioni previste nello stesso articolo in numero non superiore a quattro nell'arco di un anno solare. Le manifestazioni stesse, organizzate a soli fini di solidarietà, non debbono comunque avere carattere di concorrenzialità sul mercato;
b) l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione debbono consistere in prestazioni artistiche dal vivo e non possono essere fissate, riprodotte, trasmesse o comunicate al pubblico in maniera da consentire la fruizione da parte di soggetti diversi dai soci e dagli invitati presenti alla manifestazione;
c) si intende per sede della manifestazione quella indicata nell'atto costitutivo come sede legale del centro, dell'istituto o della associazione. Qualora la sede stessa non sia idonea per capienza o per agibilità o per ragioni di sicurezza allo svolgimento della esecuzione, rappresentazione o recitazione, è ammesso che le stesse avvengano in altri locali, purché non si tratti di luoghi pubblici o aperti al pubblico e purché siano rispettate le vigenti norme di pubblica sicurezza e di tutela dell'incolumità delle persone ed in particolare sia stata ottenuta, nelle forme prescritte, l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
d) a ciascuna delle esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni non possono presenziare complessivamente soci e invitati in numero superiore a cinquecento.


3.  Prescrizioni procedurali.
1. Gli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento che intendano avvalersi dei benefìci di cui all'articolo 15 -bis, comma 1, primo capoverso, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , debbono far pervenire alla S.I.A.E., con anticipo di almeno trenta giorni dalla data di svolgimento della manifestazione:
a) il programma dettagliato della manifestazione;
b) copia o fac-simile del biglietto di invito del quale debbono essere muniti gli invitati;
c) l'indicazione del luogo dove sarà effettuata la manifestazione e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio della autorizzazione di cui all'articolo 118 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
d) una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente organizzatore della manifestazione attestante che: 1) l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti interpreti ed esecutori ed a soli fini di solidarietà; 2) l'ente organizzatore della manifestazione sia in possesso dei requisiti ed abbia compiuto gli adempimenti di cui al presente regolamento, anche con riferimento a quanto prescritto all'articolo 1, comma 3.
2. La S.I.A.E. verifica la veridicità delle dichiarazioni di cui al precedente comma. La presentazione della documentazione di cui allo stesso comma vale come assenso affinché la S.I.A.E. possa effettuare gli opportuni controlli ed abbia facoltà di accesso ai documenti amministrativi e contabili degli enti interessati.

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