Data: 2016-03-23 09:16:37

Si possono registrare le conversazioni sul lavoro? ecco i limiti

Si possono registrare le conversazioni sul lavoro?

[img]http://www.poloinvestigativo.com/wp-content/uploads/2015/05/registrare-di-nascosto-180x180.jpg[/img]

http://www.laleggepertutti.it/61217_si-puo-registrare-la-conversazione-con-il-datore-di-lavoro

http://www.lavorofisco.it/si-possono-registrare-le-conversazioni-sul-lavoro-ecco-i-limiti.html?utm_content=buffer1fe65&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

http://www.napolireport.it/diritti-dei-cittadini/cassazione-non-e-reato-registrare-con-il-cellulare-se-e-per-difendersi-da-un-reato/

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-12-30/lavoro-registrabile-colloquio-il-capo-102213.shtml?uuid=ABybVsWC

http://www.lavorofisco.it/cassazione-il-colloquio-con-il-capo-si-puo-registrare-in-vista-di-una-causa-civile.html

http://www.lavorofisco.it/licenziabile-chi-registra-di-nascosto-le-parole-dei-colleghi.html

http://professione-investigatore-privato.blogspot.it/2015/03/registrare-una-conversazione-e-reato.html

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17238.asp

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[color=red][b]Cassazione, Civile Sent. Sez. L Num. 27424 Anno 2014[/b][/color]

Si premetta che la registrazione fonografica di un colloquio tra persone presenti
rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. (cfr. Cass. n.
9526/10; Cass. n. 27157/08), quindi di prove ammissibili nel processo civile, così
come lo sono in quello penale, atteso che — alla luce della giurisprudenza delle
Sezioni penali di questa S.C. - la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi
tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia
partecipe, è prova documentale utilizzabile quantunque effettuata dietro
suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di
registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli
apparati investigativi e legittimata a rendere testimonianza nel processo
(espressamente in tal senso v. Cass. pen. n. 31342/11; Cass. pen. n. 16986/09; Cass.
pen. n. 14829/09; Cass. pen. n. 12189/05; Cass. pen. S.U. n. 36747/03).
Nel caso di cui parla l'impugnata sentenza si trattava — da quel che si legge
nell'impugnata sentenza - di registrazione d'un colloquio ad opera del
controricorrente, vale a dire di una delle persone presenti e partecipi ad esso.
Dunque, se la registrazione della conversazione de qua costituiva potenziale prova
spendibile nel corso d'un processo civile, in nessun caso la sua effettuazione poteva
integrare condotta illecita, neppure da un punto di vista disciplinare.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20141230/snciv@sL0@a2014@n27424@tS.clean.pdf

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